Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 luglio 2009
Definizione del numero dei posti destinati alle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie - anno accademico 2009/2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e' provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 «Requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio» e, in particolare la tabella n. 7 che ne fa parte integrante, in cui viene stabilita la numerosita' minima per gruppi di classi di laurea;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;
Viste le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010, riferito alle predette disposizioni;
Considerato che alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche, non si e' ancora tradotta in Accordo formale in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Considerata, peraltro, la necessita' di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;
Considerato di dover tener conto anche del fabbisogno professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 264/1999;
Considerati i dati acquisiti dal predetto Ministero in vista dell'Accordo Stato-regioni;
Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;
Tenuto conto delle considerazioni e delle proposte formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i Presidenti delle conferenze dei Presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;
Vista la nota del Presidente del Comitato di valutazione del sistema universitario in data 19 giugno 2009 che conferma le considerazioni espresse dai componenti dello stesso Comitato nell'ambito del predetto Gruppo tecnico;
Vista la nota del rettore dell'Universita' de L'Aquila in data 26 giugno 2009 in cui, tra l'altro dichiara i requisiti strutturali e assistenziali per i corsi di laurea della Facolta' di medicina e chirurgia;
Ritenuto di accogliere i criteri di cui alle richiamate considerazioni da cui deriva: a) di non disporre la programmazione nei casi in cui non sia rispettata la numerosita' minima di cui alla richiamata tabella n. 7, parte integrante del decreto ministeriale n. 544/2007; b) di valutare l'offerta potenziale formativa per ciascuna figura professionale, tenendo presente anche il fabbisogno sanitario a livello nazionale;
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le Universita', qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta formativa qualora risulti complessivamente al di sopra del fabbisogno professionale, riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi;
Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;
Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2009/20010 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita';

Decreta:
Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2009/2010, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

----> Vedere a pag. 35 <----

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.
 
Art. 2.

1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 16 maggio 2008.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2009

Il Ministro : Gelmini
 
Allegato v

----> Vedere Allegato da pag. 36 a pag. 41 <----
 
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