IL DIRETTORE PER LE ACCISE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio; Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazione dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 che ha elevato, ai sensi dell'art. 1, comma 84 e dell'art. 2, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1), lettera a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, dal 57% al 58%; Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con la legge 9 febbraio 2004, n. 31, l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, dal 58% al 58,5%; Visto il decreto direttoriale 29 settembre 2008, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Visto l'art. 1, comma 550, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico per le sigarette sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel secondo trimestre dell'anno 2009, per le sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata essere pari ad euro 185,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale 15 ottobre 2004; Considerato che, per le sigarette il cui prezzo e' superiore ad euro 185,00 per Kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Visto il decreto direttoriale del 18 ottobre 2008 che fissa il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette in euro 180,00 per Kg convenzionale; Decreta:
Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni ed integrazioni, la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e' fissata, con decorrenza 1° luglio 2009, secondo quanto riportato nella tabella allegato A), che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008. Il presente decreto, e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2009 Il direttore per le accise: Rispoli
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 61 |