Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 luglio 2009 |
Riconoscimento, al sig. Yucra Lazo Jean Henry, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Yucra Lazo Jean Henry nato a Lima (Peru') il 31 maggio 1975, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di «Ingenero», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Computacion y sistemas», conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» in data 16 febbraio 2006; Considerato che il richiedente e' iscritto nel «Colegio de Ingenieros del Peru'» dal 22 gennaio 2007 al n. 90741; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 24 aprile 2009; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: (scritta e orale) 1) impianti delle telecomunicazioni e (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Perugia, come da quest'ultima confermato in data 5 aprile 2006; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1.
Al sig. Yucra Lazo Jean Henry nato a Lima (Peru') il 31 maggio 1975, cittadino peruviano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3.
La prova attitudinale, vertera' sulle seguenti materie: (scritta e orale): 1) impianti delle telecomunicazioni e (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale. Roma, 1° luglio 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'informazione. |
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