Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 26 maggio 2009, n. 87
Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico relasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0098)

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, commi 8 e 9;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 7 maggio 2008;
Acquisiti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute dell'8 maggio 2008, 29 luglio 2008 e 10 settembre 2008 e dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nella seduta del 30 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 6661 del 26 marzo 2009;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Insegnamento del restauro
1. La formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado o di diploma equipollente rilasciato da Stato estero.
2. I corsi formativi sono realizzati dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1988, n. 368, dai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice e da altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del Codice, d'ora in avanti «istituzioni formative», nei modi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.
3 . Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le universita' rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla predetta laurea magistrale.
4. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' definita la classe della laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, coerentemente con quanto indicato all'allegato C del presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di “regolamento”, sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24
febbraio 2004, n. 45:
«Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole
di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche'
dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti
pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto
del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono individuati le
modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni,
anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti
pubblici e privati, possono istituire congiuntamente
centri, anche a carattere interregionale, dotati di
personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca,
sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di
interventi di conservazione e restauro su beni culturali,
di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del
comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del
restauro. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
266.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di
studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle
pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
formazione e di specializzazione anche con il concorso di
universita' e altre istituzioni ed enti italiani e
stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
ammissione e i criteri di selezione del personale docente
sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia'
istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al
comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui
all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.».
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Criteri e livelli di qualita' del percorso formativo
1. L'accesso al percorso formativo del restauratore di beni culturali avviene attraverso una selezione preliminare con prove attitudinali di contenuto tecnico e prove teoriche, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente decreto.
2. Il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l'unicita' della professione, e' articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell'allegato B del presente decreto.
3. Il monte ore complessivo dei corsi e' articolato in modo da garantire che una percentuale fra il 50% e il 65% dell'insegnamento complessivo, compreso lo studio individuale e la tesi finale, sia riservata alle attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro svolte in laboratorio e in cantiere su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e la rimanente alle materie di carattere teorico-metodologico. Gli obiettivi formativi, le aree, gli ambiti e le discipline d'insegnamento, nonche' il numero dei crediti formativi sono individuati nell'allegato C al presente decreto.
4. Le attivita' tecnico-didattiche di conservazione e restauro si svolgono in laboratori presso la struttura formativa del corso e in cantieri-scuola in consegna all'istituzione formativa, sotto la responsabilita' didattica e professionale dei docenti del corso. Il numero di allievi e' stabilito in relazione agli spazi disponibili e deve comunque garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque.
5. I corsi possono prevedere che una parte dell'insegnamento venga svolta presso istituzioni estere di analogo livello qualitativo.
6. I corsi prevedono il riconoscimento dei crediti formativi maturati dai soggetti diplomati presso le universita', le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 508 del 1999, ai fini del completamento del percorso formativo utile al conseguimento del titolo di cui all'articolo 1, comma 3.
7. La modalita' di svolgimento dei corsi e' disciplinata dai singoli regolamenti didattici, fermo restando l'obbligo di frequenza.
8. Per garantire uno standard di qualita' minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all'80% delle attivita' tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall'organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilita' dell'intervento conservativo con lo svolgimento dell'attivita' formativa. La parte rimanente deve comunque essere effettuata su manufatti originali.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:
«Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati.».



 
Art. 3.
Caratteristiche del corpo docente
1. I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies e 2 del Codice, i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' presso le universita', ed abbiano altresi' maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni;
b) abbiano svolto attivita' di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresi' maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;
c) abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilita' diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni;
d) siano docenti universitari;
e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26, 27, 28, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attivita' professionale.
2. Le attivita' di esercitazioni presso i laboratori di restauro, per lavorazioni particolari che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, possono essere svolte anche da esperti riconducibili alle professionalita' indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice.
3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico riferimento agli insegnamenti da impartire, devono appartenere a una delle seguenti categorie:
a) professori universitari o ricercatori universitari;
b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle discipline di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482;
c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attivita' di insegnamento presso le scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;
d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di almeno otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica;
e) studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal curriculum professionale, dalle pubblicazioni scientifiche e dai titoli.
4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1, e' valutata secondo i parametri indicati all'articolo 182, comma 1-ter, del Codice.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro
il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b)
e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis)
emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni
entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti
ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo
quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e
9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria
Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via
sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con
l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto
definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, si veda nella nota all'art. 1.



 
Art. 4.
Requisiti per l'accreditamento
1. Ai fini dell'accreditamento i soggetti interessati documentano il possesso di un'adeguata capacita' organizzativa, tecnica ed economico-finanziaria ed assicurano il rispetto dei criteri e livelli di qualita' del percorso formativo di cui all'articolo 2 e delle caratteristiche del corpo docente di cui all'articolo 3.
2. L'istanza di accreditamento in particolare deve essere corredata dalla documentazione concernente:
a) l'individuazione delle strutture e dotazioni tecniche disponibili;
b) l'indicazione del personale docente, amministrativo e tecnico;
c) i regolamenti del percorso formativo;
d) il piano finanziario;
e) la disponibilita' e le modalita' di reperimento dei manufatti per le attivita' tecnico-didattiche.
 
Art. 5.
Attivita' di accreditamento e di vigilanza
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, una commissione tecnica per le attivita' istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
2. Della commissione fanno parte:
a) il presidente, nominato d'intesa dai Ministri interessati;
b) cinque componenti, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, tre dei quali designati dalle scuole di alta formazione e studio;
c) due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del1'universita' e della ricerca;
d) un componente, designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN) tra i docenti delle discipline dell'area scientifica, umanistica e del restauro;
e) un componente, designato dal Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario nazionale (CNVSU);
f) un componente, designato dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).
3. La commissione svolge le funzioni istruttorie ai fini dell'accreditamento dei corsi formativi, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) requisiti delle istituzioni formative;
b) contenuti dei programmi dei corsi formativi, comprese le prove di accesso;
c) caratteristiche del corpo docente;
d) idoneita' dei laboratori e dei cantieri di restauro destinati allo svolgimento delle attivita' tecnico-didattiche;
e) disponibilita' di manufatti per le attivita' tecnico-didattiche.
4. La Commissione puo' chiedere ai soggetti interessati documentazione integrativa e chiarimenti. L'attivita' istruttoria si conclude con una proposta al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini dell'adozione del provvedimento di accreditamento o di diniego.
5. L'accreditamento e' disposto, con riferimento ai corsi formativi da svolgere, mediante decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle condizioni stabilite all'atto, dell'accreditamento. A tal fine, almeno una volta l'anno, effettua verifiche in concreto presso i corsi di formazione. In caso di accertata difformita', propone ai Ministeri per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la diffida a ripristinare le condizioni e i presupposti, ovvero l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei corsi o, nei casi piu' gravi, di revoca dell'accreditamento.
7. La commissione cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni formative accreditate allo svolgimento dei corsi di formazione dei restauratori e lo trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i quali assicurano all'elenco adeguata pubblicita' attraverso i propri siti telematici istituzionali.
8. La commissione, alla luce dell'evoluzione del dibattito culturale, delle conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonche' dell'attuazione dell'articolo 29, comma 5, del Codice, propone ai Ministeri suddetti gli eventuali aggiornamenti dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 6.
Esame finale e diploma
1. L'esame finale dei corsi di formazione e' organizzato dall'istituzione formativa ed e' articolato in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame nella sessione successiva.
2. La Commissione per l'esame finale e' composta da sette membri, nominati dai direttori delle istituzioni formative e comprende almeno due membri designati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali tra gli iscritti nel registro dei restauratori da almeno cinque anni, nonche' due docenti universitari designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nella fase di prima applicazione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali designa i due membri tra i diplomati delle scuole di alta formazione e studio del Ministero stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi

Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 175
 
ALLEGATO A

Prove di accesso ai corsi di formazione Le prove d'accesso ai corsi si articolano in: 1. test attitudinale percettivo visivo, percettivo uditivo (per il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali). 2. prova attitudinale. 3. prova orale di approfondimento relativa a storia dell'arte, storia delle tecniche di esecuzione dei manufatti, scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), lingua inglese. In alternativa alla prova orale i programmi formativi possono prevedere una prova scritta di cultura generale consistente in una serie di quesiti relativi alla storia e/o alla storia dell'arte (con particolare riferimento all'area di indirizzo specialistico prescelta), alle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica), alla lingua inglese. L'ordine delle prove puo' essere diversamente modulato nei programmi formativi, fermo restando che il superamento della prima prova effettuata consente l'ammissione alla seconda e il superamento di questa l'ammissione alla prova finale. 1. test percettivo visivo/ percettivo uditivo Test inteso ad appurare la capacita' percettiva del candidato in relazione ad una serie di gamme cromatiche o (per il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali) sonore. 2. prova grafica o prova di attitudine manuale La prova e' intesa a valutare: a) la naturale inclinazione a procedere con metodo, ordine e precisione. b) l'attitudine a operare una sintesi critica del manufatto proposto (dipinto, oggetto in rilievo o a tutto tondo) per mezzo di un tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva in esame. c) l'attitudine manuale del candidato. 3. PROVA ORALE La prova dovra' soprattutto dimostrare la conoscenza diretta delle opere e la capacita' di mettere in relazione i dati storico artistici e quelli tecnici, nonche' una conoscenza di base delle scienze della natura (chimica, biologia, scienze della terra, fisica) e della lingua inglese.
 
ALLEGATO B Percorsi formativi professionalizzanti 1 Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura 2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 3 Materiali e manufatti tessili e pelle 4 Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici Materiali e manufatti in metallo e leghe 5 MATERIALE LIBRARIO E ARCHIVISTICO MANUFATTI CARTACEI E PERGAMENACEI Materiale fotografico, cinematografico e digitale 6 Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici
 
ALLEGATO C

Obiettivi formativi qualificanti ed attivita' formative indispensabili con relativi crediti formativi.

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I diplomati nei corsi di formazione dei restauratori di beni culturali dovranno acquisire: - le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali; - una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilita' manuali; - un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali; - la capacita' di valutare criticamente i dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo; - la capacita' di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe; - la capacita' di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico - la competenza anche informatica utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale; - la capacita' di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attivita' svolta; - la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative; - la consapevolezza degli orientamenti piu' aggiornati a scala internazionale in materia di restauro; - la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di formazione prevede 300 crediti formativi complessivi, articolati su cinque anni di corso, di cui almeno 90 crediti formativi da maturare nei laboratori e cantieri di restauro previsti dagli ordinamenti di studio. L'accesso al corso e' subordinato alla verifica dell'idoneita' dei candidati mediante specifiche prove. Data la specificita' delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso sara' orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attivita' pratiche di laboratorio, secondo uno o piu' dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti.

1 Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura 2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 3 Materiali e manufatti tessili e pelle 4 Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici Materiali e manufatti in metallo e leghe 5 MATERIALE LIBRARIO E ARCHIVISTICO MANUFATTI CARTACEI E PERGAMENACEI Materiale fotografico, cinematografico e digitale 6 Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

Le attivita' pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI (*)

Attivita' formative: Di Base Ambiti disciplinari: Formazione scientifica Settori scientifico-disciplinari: BIO/01 - Botanica generale 24 50 BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

CF: 24

Attivita' formative: Di Base Ambiti disciplinari: Formazione storica e storico-artistica Settori scientifico-disciplinari: L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 -Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia

CF: 26

TOT CF: 50

Attivita' formative: Caratterizzanti Ambiti disciplinari: Metodologie per la conservazione e il restauro Settori scientifico-disciplinari: L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/04 -Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro

CF: 8

Attivita' formative: Caratterizzanti Ambiti disciplinari: Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro Settori scientifico-disciplinari: AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/10 - Biochimica BIO/19 Microbiologia generale FIS/04 - Fisica nucleare FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali

CF: 24

TOT CF: 148

Attivita' formative: Caratterizzanti Ambiti disciplinari: Beni culturali Settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/05 - Papirologia L-ANT/06 - Etruscologia e antichita' italiche L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia IUS/18 - Storia del diritto ICAR/18 - Storia dell'architettura M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia M-STO/09 - Paleografia e diplomatica

CF: 14

Attivita' formative: Caratterizzanti Ambiti disciplinari: Formazione giuridica, economica e gestionale Settori scientifico-disciplinari: IUS/10 - Diritto Amministrativo IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/44 - Medicina del lavoro ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale

CF: 12

Attivita' formative: Caratterizzanti Ambiti disciplinari: Discipline tecniche del restauro Settori scientifico-disciplinari: REST/01 - Discipline tecniche del restauro

CF: 90

TOTALE CF: 198

(*) si fa riferimento alla natura delle attivita' formative, agli ambiti disciplinari, ai settori scientifico-disciplinari ed ai crediti formativi, cosi' come definiti dal vigente ordinamento universitario.
 
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