Gazzetta n. 160 del 13 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 26 maggio 2009, n. 86
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0097)

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», d'ora in avanti «Codice», ed in particolare l'articolo 29, comma 7;
Considerato che il processo di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici architettoniche decorate, richiede, in tutte le sue fasi, professionalita' e competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative di elevata qualita', allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 del Codice, sulla base del principio di cooperazione tra Stato e Regioni;
Considerato, altresi', che l'individuazione dei beni culturali ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Codice, nonche', degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, pertiene a professionalita' afferenti a specifiche aree disciplinari con competenze storico-critiche - quali: lo storico dell'arte, l'archeologo, l'architetto, l'archivista, il bibliotecario, l'etnoantropologo, il paleontologo - e che pertanto esse esercitano le rispettive competenze durante l'intero iter di svolgimento degli interventi conservativi, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata dell'attivita', come indicato al comma 1 dell'articolo 29 del Codice;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisito il parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella seduta del 14 dicembre 2007;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008, n. 138/2008;
Udito il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009, n. 138/2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 6660 del 26 marzo 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Restauratore di beni culturali
1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, e' il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro. Svolge attivita' di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attivita' che caratterizzano la professionalita' del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.
2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1998, n. 250.
- Il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
seguente:
«29 (Conservazione). - 1. La conservazione del
patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attivita' e degli interventi destinati al controllo delle
condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo,
alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa
vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
regioni e con la collaborazione delle universita' e degli
istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli
altri operatori che svolgono attivita' complementari al
restauro o altre attivita' di conservazione dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua
l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole
di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche'
dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti
pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto
del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, sono individuati le
modalita' di accreditamento, i requisiti minimi
organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al
presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che e' equiparato al
diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di
accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata
dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei
requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni
culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che
svolgono attivita' complementari al restauro o altre
attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti
pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I
relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni,
anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti
pubblici e privati, possono istituire congiuntamente
centri, anche a carattere interregionale, dotati di
personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca,
sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di
interventi di conservazione e restauro su beni culturali,
di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del
comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del
restauro. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- I testi degli articoli 1, 10, 11, 12 e 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
45, sono i seguenti:
«1 (Principi). - 1. In attuazione dell'art. 9 della
Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il
patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui
all'art. 117 della Costituzione e secondo le disposizioni
del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale concorrono a preservare la memoria della
comunita' nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la
conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la
pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
loro attivita', assicurano la conservazione e la pubblica
fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a
garantirne la conservazione.
6. Le attivita' concernenti la conservazione, la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale
indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformita' alla
normativa di tutela.».
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.».
«Art. 11 (Cose oggetto di specifiche disposizioni di
tutela). - 1. Sono assoggettate alle disposizioni
espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art.
50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e
qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini
degli articoli 64 e 65, comma 4;
e) le opere dell'architettura contemporanea di
particolare valore artistico, a termini dell'art. 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli
esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la
cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini
dell'art. 65, comma 3, lettera c);
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e
67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia
della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta
anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera c);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.
1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12
e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni
stabiliti dall'art. 10.».
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni della presente Parte fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico, conservato presso
il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione degli interventi in
funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) “museo”, una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) “biblioteca”, una struttura permanente
che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato
di libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) “archivio”, una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) “area archeologica”, un sito
caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o
di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica;
e) “parco archeologico”, un ambito
territoriale caratterizzato da importanti evidenze
archeologiche e dalla compresenza di valori storici,
paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo
all'aperto;
f) “complesso monumentale”, un insieme
formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in
epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come
insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il
seguente:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni
culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia
svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di
una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro da emanare di concerto con i Ministri
dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro
il 30 ottobre 2008:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata
dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d) colui che consegua un diploma di laurea
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio
storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del
comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto,
alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
tre anni, attivita' di restauro di beni culturali,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b)
e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare
esclusivamente da atti di data certa lettere a) e d-bis)
emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni
entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali
e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti
ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo
quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del
Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e
9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29,
comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione
e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni.
L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
datore di lavoro, ovvero autocertificazione
dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per
la conservazione ed il restauro dei beni culturali La
Venaria Reale” e' autorizzata ad istituire ed
attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in
convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di
Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la
formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del
comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto
predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla
base dello specifico progetto approvato dai competenti
organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via
sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in
sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
ovvero definiti con determinazione di improcedibilita'
della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste
dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano
anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai
sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della
sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della
soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita'
paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167,
comma 5.».



 
Art. 2.
Tecnico del restauro di beni culturali
1. Il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e' la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilita' della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.
3. La qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 si veda in nota all'art. 1.



 
Art. 3.
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
1. I tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali sono le figure di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attivita' definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali.
2. Tale profilo verra' ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 29, comma 10 del Codice.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.



 
Art. 4.
Cooperazione delle figure professionali che intervengono
nelle attivita' di conservazione dei beni culturali
1. All'attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici concorrono - con il restauratore di beni culturali e con le professionalita' menzionate in premessa al presente decreto - professionalita' di carattere scientifico, quali quelle del chimico, del geologo, del fisico e del biologo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Tali professionalita' scientifiche sono di regola di formazione universitaria e, ai fini della partecipazione alle attivita' di conservazione di beni culturali mobili o di superfici decorate di beni architettonici, si articolano in due livelli: a) esperto scientifico di beni culturali, che opera in collaborazione costante con il restauratore, con le altre professionalita' citate in premessa e con i consegnatari e curatori di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice, al fine di individuare metodologie e procedure per la caratterizzazione dei materiali costitutivi, per il riconoscimento delle tecniche e modi di esecuzione dei manufatti, nonche' per l'individuazione dei processi di degrado; b) collaboratore scientifico di beni culturali, che opera con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche e sotto la direzione dell'esperto scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro : Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 176



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 101 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 si veda in note alle premesse.



 
ALLEGATO A

Attivita' caratterizzanti il profilo di competenza del restauratore di beni culturali

A - ESAME PRELIMINARE
Al - Raccolta delle fonti storiche e documentali, dei dati sull'analisi storico-critica e dei dati relativi al bene e all'ambiente (anche in collaborazione con le professionalita' dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo del paleontologo, e con quelle indicate all'articolo 4).
A2 - Rilevamento e studio delle tecniche esecutive e dei materiali costitutivi dell'opera sia originali sia dovuti a interventi pregressi.
A3 - Valutazione delle condizioni di degrado del bene e delle interazioni tra l'opera e il suo contesto, anche in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio, eventualmente mediante prelievo di campioni e prime indagini diagnostiche (anche in collaborazione con le professionalita' dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo del paleontologo, e con quelle indicate all'articolo 4).

B - PROGETTAZIONE
B1 - Redazione della scheda tecnica prevista dalla normativa di settore.
B2 - Prima formulazione del programma diagnostico e di acquisizione dei dati (anche in collaborazione con le professionalita' indicate all'articolo 4).
B3 - Formulazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento sul bene e sul contesto (anche in collaborazione con le professionalita' dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo).
B4 - Redazione - e relativo aggiornamento in corso d'opera - del progetto esecutivo e del piano di manutenzione.
B5 - Pianificazione delle operazioni di imballaggio, trasporto e messa a deposito del bene o predisposizione del bene nel caso di intervento in loco.
B6 - Redazione della parte di competenza del piano di conservazione programmata relativo ai beni dell'area di indirizzo specialistico

C - INTERVENTO
C1 - Individuazione dei contenuti qualificanti per la stipula dei contratti con i committenti (pubblici o privati).
C2 - Pianificazione interna relativa all'intervento dell'eventuale struttura operativa (individuazione risorse e vincoli, responsabilita', pianificazioni tecniche e simili).
C3 - Perfezionamento in corso d'opera della progettazione esecutiva, definizione delle modalita' d'intervento, dei materiali, delle metodologie e delle tipologie degli operatori.
C4 - Assistenza all'esecuzione di indagini diagnostiche complesse (in collaborazione con le professionalita' indicate all'articolo 4) e prelievo di campioni (anche in collaborazione con le professionalita' indicate all'articolo 4).
C5 - Allestimento del laboratorio/cantiere.
C6 - Direzione tecnica degli interventi.
C7 - Esecuzione degli interventi di conservazione.
C8 - Direzione dei lavori; direzione operativa nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori; supporto tecnico alle attivita' del responsabile del procedimento.
C9 - Effettuazione dei collaudi tecnici.
C10 - Monitoraggio degli interventi svolti, anche nell'ambito dei piani di conservazione programmata; partecipazione alle ispezioni e/o ai controlli previsti nei piani stessi.
C11 - Prescrizioni e vigilanza su tutte le operazioni di movimentazione di beni culturali, anche in situazioni di emergenza.

D - DOCUMENTAZIONE E DIVULGAZIONE
D1 - Documentazione di tutte le fasi del lavoro, anche mediante grafici, video, files, ecc.; stesura della relazione finale, finalizzata anche alla redazione del consuntivo tecnico-scientifico.
D2 - Redazione delle schede conservative.
D3 - Attivita' didattica specifica, sia teorica che pratica.
D4 - Attivita' di comunicazione relative ai contenuti e agli strumenti professionali specifici; pubblicazioni.

E - RICERCA E SPERIMENTAZIONE
E1 - Partecipazione a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione (in collaborazione con le professionalita' dello storico dell'arte, dell'archeologo, dell'architetto, dell'archivista, del bibliotecario, dell'etnoantropologo e del paleontologo e con quelle indicate all'articolo 4).
 
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