Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 maggio 2009 |
Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare l'articolo 42, l'allegato III - parte IV e l'allegato V - parti A e B; Visto il regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione del 10 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, con il quale sono stati attribuiti alle Regioni i compiti di controllo presso gli stabilimenti di macellazione che sono tenuti a identificare e classificare le carcasse e mezzene di bovini adulti; Visto il decreto 8 ottobre 2007, recante attribuzione dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti INEQ, IPQ e ICQ; Vista la circolare 26 aprile 1999, n. 5, relativa alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti; Vista la circolare 30 giugno 2003, n. 2, recante linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino; Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine; Vista la decisione della Commissione europea 2001/468/CE, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia; Visti i decreti ministeriali 4 maggio 1998, n. 298, e 11 luglio 2002 recanti, rispettivamente, disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini; Considerato che i predetti decreti fanno riferimento a regolamenti comunitari abrogati e che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello; Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa; Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due equazioni di stima, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra piu' adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e i 155 kg; Considerato che le imprese che effettuano macellazioni per una media annua inferiore a 75 bovini e a 200 suini a settimana, possono ottenere una deroga alla classificazione previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti; Considerato che per il settore suino si reputa opportuno, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del regolamento n. 1249/2008, non rendere obbligatoria la classificazione per le strutture di macellazione che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse; Considerato che le imprese che effettuano la macellazione per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentati dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonche' le relative comunicazioni dei prezzi di mercato, come previsto dal regolamento (CE) n. 1249/2008. |
| Art. 2. Classificazione e identificazione delle carcasse bovine 1. La tabella comunitaria di cui all'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e integrazioni, denominata in seguito «tabella comunitaria», si applica alle carcasse di «bovini adulti» definiti dall'allegato III, parte IV, punto 2, dello stesso regolamento 1234/2007 ovvero: «bovini il cui peso vivo e' superiore a 300 chilogrammi». 2. Tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, denominati di seguito «stabilimenti», che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 853/2004, in combinato disposto con l'allegato I, Sezione I, Capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati conformemente alla tabella comunitaria, cosi' come disposto dal punto V dell'allegato V, parte A del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3. L'eta' per identificare le categorie «A» e «B» dei bovini di cui al successivo art. 8, comma 1, viene verificata sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
| Art. 3. Mondatura 1. Gli stabilimenti effettuano le operazioni di mondatura delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse. 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del regolamento (CE) n. 1249/2008, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno a livello: a) dell'anca, del lombo e della zona medio costale; b) della punta del petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda; c) della fesa. |
| Art. 4. Deroghe ed esenzioni 1. Gli stabilimenti che macellano in media annuale fino a 75 bovini adulti alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione, previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 1, da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - Ufficio ATPO III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito «Ministero». 2. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta. 3. Sono esentati dagli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, gli stabilimenti che provvedano al disossamento delle carcasse di tutti i bovini abbattuti. |
| Art. 5. Classificazione, identificazione e comunicazione dei risultati 1. L'identificazione delle carcasse si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui al successivo art. 8, comma 1, ben visibili e di altezza pari ad almeno due centimetri. 2. La marchiatura e' apposta: a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare; b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. 3. In deroga al disposto del comma 1, l'identificazione puo' essere effettuata tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere al Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 2, attenendosi alle disposizioni seguenti: a) le etichette sono numerate progressivamente e le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm2; b) oltre ai dati riguardanti la identificazione, le etichette indicano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se a caldo o a freddo; c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui al successivo art. 10, comma 1, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti al successivo art. 11; d) le etichette non possono essere manomesse, devono resistere alle lacerazioni e aderire saldamente su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura. 4. Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta, anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame. 5. La comunicazione scritta di cui al comma 4 contiene per ciascuna carcassa: la categoria, la classe di conformazione e lo statod'ingrassamento di cui al successivo art. 8, comma 1; il peso, specificando se si tratta del peso constatato a caldo o a freddo; la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio. 6. Qualora venga eseguita la classificazione automatica, ai sensi della circolare 22 marzo 2005, n. 11, le informazioni di cui al precedente comma 5 vanno integrate con l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata. |
| Art. 6. Esperti classificatori 1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'art. 5, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2004, conseguiti previo superamento di apposito corso e rilasciati dal Ministero. |
| Art. 7. Rilevazione dei prezzi di mercato 1. I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del presente decreto e della circolare 26 aprile 1999, n. 5. 2. Le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini adulti provvedono alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute dai responsabili degli stabilimenti di cui all'art. 5, commi 4, 5 e 6. |
| Art. 8. Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato 1. La rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in base alla tabella comunitaria, e' riferita alle categorie con relative classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui all'art. 14, comma 1 del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, di seguito riportate: Categoria A (carcasse di giovani animali maschi non castrati di eta' inferiore a due anni): Classi U2, U3, R2, R3, O2, O3; Categoria B (carcasse di altri animali maschi non castrati): Classe R3; Categoria C (carcasse di animali maschi castrati): Classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; Categoria D (carcasse di animali femmine che hanno gia' figliato): Classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; Categoria E (carcasse di altri animali femmine): Classi U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4. 2. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria e' il prezzo entrata macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano animali da macellare non direttamente dai produttori, al citato prezzo di mercato si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni. 3. Il prezzo di mercato di cui al comma 2 e' espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da prendere in considerazione e' quello della carcassa a caldo, constatato non piu' di un'ora dopo la giugulazione dell'animale, oppure quello a freddo, corrispondente a quello a caldo diminuito del 2%. 4. Ai fini dell'accertamento dei prezzi di mercato, le carcasse devono essere conformi al disposto dell'art. 13, comma 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, che identifica la carcassa di riferimento come segue: - senza reni, grasso di rognonata e grasso di bacino; - senza diaframma, ne' pilastro del diaframma; - senza coda; - senza midollo spinale; - senza grasso mammario; - senza corona della fesa; - senza vena giugulare (vena grassa). 5. Se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisce da quella della carcassa di riferimento, il peso e' adeguato applicando i coefficienti correttivi riportati nell'allegato 3. |
| Art. 9. Comunicazione dei prezzi 1. La comunicazione dei prezzi rilevati e' trasmessa dai responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche interessate direttamente al Ministero, in forma elettronica (a mezzo posta elettronica all'indirizzo dedicato prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it, o web attraverso apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN o altro sistema informatico) ed in via eccezionale a mezzo telefax al seguente numero: 06 4665 6143. Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 13 del martedi' successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedi' alla domenica). La medesima comunicazione e' inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio. 2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008. 3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione. 4. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione e' effettuata anche dalle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini adulti. |
| Art. 10. Controlli 1. I controlli sull'accertamento delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte dei responsabili degli stabilimenti, sono svolti senza preavviso dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, secondo le modalita' previste dagli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 11, con frequenza pari ad almeno: due volte per trimestre, su un numero non inferiore a 40 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano piu' di 75 bovini adulti per settimana; una volta a semestre, su un numero non inferiore a 20 carcasse, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano meno di 75 bovini adulti per settimana, non in deroga ai sensi dell'art. 4. 2. Per tutti gli stabilimenti in deroga ai sensi dell'art. 4, i controlli vengono effettuati una volta all'anno, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di deroga. 3. Il Ministero puo' effettuare presso gli stabilimenti la supervisione dei controlli concertata con le Regioni, comprendente anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori. 4. I responsabili delle inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1997, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 11. Indirizzi sui controlli 1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle risultanze di un «Gruppo di lavoro», costituito da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento, e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 2. Il Gruppo di cui al comma precedente puo' avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse bovine. |
| Art. 12. Classificazione delle carcasse di suino 1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato V, parte B del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. |
| Art. 13. Deroghe ed esenzioni 1. Gli stabilimenti che macellano, in media annuale, meno di 200 suini alla settimana, possono ottenere una deroga dall'obbligo della classificazione previa apposita richiesta, da redigere sulla base del modello di cui all'allegato 1, da far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 4, comma 1. 2. Sulla base della richiesta di deroga di cui al comma 1, il Ministero valuta l'opportunita' della concessione del nulla osta. 3. Sono esentati dagli obblighi prescritti all'art. 12 gli stabilimenti in cui i suini nascono, sono allevati, macellati e sezionati nell'ambito della stessa impresa. |
| Art. 14. Carcassa di riferimento 1. Ai sensi dell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la carcassa di riferimento di suino e' definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. 2. Fatta salva la presentazione di riferimento di cui al comma 1, in Italia le carcasse di suino devono essere presentate, al momento della pesata e della classificazione, con la sugna. 3. La misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nell'allegato 4, per determinare l'appartenenza alle classi commerciali previste dall'allegato V, parte B, punto II del regolamento (CE) n. 1234/2007, di seguito riportate:
===================================================================== Carne magra stimata in percentuale del peso della carcassa | Classe ===================================================================== 55 o piu' | E 50 fino a meno di 55 | U 45 fino a meno di 50 | R 40 fino a meno di 45 | O meno di 40 | P |
| Art. 15. Categorie di animali e identificazione 1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso (H=heavy, pesante o L=light, leggero) e la classe di carnosita' (E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra. 2. La marcatura deve essere effettuata sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm. 3. Qualora si volesse procedere alla identificazione tramite etichetta, e' necessario richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero, sulla base del modello di cui all'allegato 2. |
| Art. 16. Rilevazione dei prezzi 1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del presente decreto e della circolare 30 giugno 2003, n. 2. 2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati, franco macello e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ai fornitori delle carcasse suine, classificate secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione e rapportate alla presentazione di riferimento. 3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto freddo e percentuale di carne magra, il peso a caldo della carcassa, cosi' come definita all'art. 14, e' calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 5. Il peso a freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo. |
| Art. 17. Comunicazioni 1. La comunicazione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, e' trasmessa dai responsabili degli stabilimenti direttamente al Ministero in forma elettronica (a mezzo posta elettronica all'indirizzo dedicato prezzicarcasse@politicheagricole.it, o web attraverso apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN o altro sistema informatico) ed in via eccezionale a mezzo telefax al seguente numero: 06 4665 6143. Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 13 del martedi' successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedi' alla domenica). La medesima comunicazione e' inviata anche alla Camera di Commercio competente per territorio. 2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 1249/2008, per le seguenti categorie di animali e relative classi di qualita': categoria di suino pesante: classe R; categoria di suino leggero: classe E; categoria di suinetto di peso medio vivo di circa 20 kg. 3. Le Camere di Commercio, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione. |
| Art. 18. Controlli 1. I controlli per l'accertamento della corretta applicazione delle operazioni di classificazione e di rilevazione dei prezzi delle carcasse suine sono svolti dal Ministero e dalle Regioni e Province autonome, secondo le modalita' previste dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 1249/2008 e gli indirizzi di cui al successivo art. 19. 2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti senza preavviso, almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero pari o superiore a 200 suini alla settimana. 3. Per tutti gli stabilimenti in deroga, ai sensi dell'art. 13, i controlli vengono effettuati una volta all'anno al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di deroga. 4. Il Ministero con proprio decreto puo' affidare le attivita' di controllo di cui al comma 2 ad Organismi terzi al fine di rendere le stesse attivita' organiche ed omogenee su tutto il territorio nazionale. In tal senso valgono le disposizioni del decreto ministeriale decreto ministeriale 8 ottobre 2007 con le quali e' previsto di avvalersi degli Istituti Nord Est Qualita', Parma Qualita' e Calabria Qualita'. 5. Il Ministero, di concerto con le Regioni e Province autonome, puo' effettuare supervisioni sulle attivita' di controllo espletate dagli Istituti di cui al comma 4. |
| Art. 19. Indirizzi sui controlli 1. Il Ministero provvede a diramare gli indirizzi e le procedure per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base delle risultanze di un «Gruppo di lavoro», costituito da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento, e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 2. Il Gruppo di cui al comma precedente puo' avvalersi di tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse suine. I decreti ministeriali 4 maggio 1998, n. 298 e 11 luglio 2002 recanti, rispettivamente, disposizioni per la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di suini, sono abrogati. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2009
Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 17 |
| Allegato 1
----> Vedere Allegato a pag. 9 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere Allegato a pag. 10 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere Allegato a pag. 11 <---- |
| Allegato 4
----> Vedere Allegato a pag. 12 <---- |
| Allegato 5
----> Vedere Allegato a pag. 13 <---- |
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