Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2009 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 8 maggio 2009 |
Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007). (Deliberazione n. 14/2009). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate; Visto l'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), cosi' come modificato dall'art. 2, comma 561, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da degrado urbano e sociale, prevede l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle ZFU; Visto l'art. 1, commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, della citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 562, della legge n. 244/2007, che definisce le agevolazioni di cui possono beneficiare le ZFU, prevedendo, tra l'altro, l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione del massimale di esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nonche' di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalita' di applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste; Visto l'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 563, della legge n. 244/2007, che stabilisce che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale (ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e selezione delle ZFU, nonche', successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole ZFU e alla concessione del finanziamento in favore dei relativi programmi di intervento; Visto l'art. 1, comma 343, della legge n. 296/2006, che stabilisce che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i Nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine a questo Comitato una relazione annuale sugli esiti delle attivita'; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, dispone la corrispondente riduzione lineare, per gli anni 2009, 2010 e 2011, delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto stesso, ivi compresa la missione di spesa 028 «Sviluppo e riequilibrio territoriale» afferente al Ministero dello sviluppo economico, nella quale e' ricompresa la originaria dotazione di 50.000.000 di euro, per l'anno 2009, a favore delle Zone Franche Urbane; Vista la propria delibera 30 gennaio 2008, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 131/2008), che definisce i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle ZFU, il cui numero viene determinato in 18; Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, prot. n. 0014180 del 26 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2008 e Gazzetta Ufficiale n. 164/2008), recante i contenuti e le modalita' di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali, con la quale viene peraltro precisato l'anno di riferimento per il calcolo della percentuale di popolazione residente nelle ZFU rispetto al totale della popolazione residente nell'area urbana interessata; Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico trasmessa con nota n. 26440 del 10 dicembre 2008, concernente la individuazione e perimetrazione delle ZFU e la definizione delle modalita' di assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla Relazione allegata alla predetta proposta; Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo economico, i cui esiti sono riportati nella citata Relazione acquisita agli atti della odierna seduta, ha portato ad individuare, sulla base dei criteri stabiliti dalla predetta delibera di questo Comitato n. 5/2008, 63 comuni e 63 ZFU ammissibili al beneficio; Considerato che nella suddetta Relazione tecnica - la quale tiene conto, ai fini della classificazione ed individuazione delle ZFU da ammettere al beneficio, sia dell'indice di disagio socioeconomico sia, ove rese note, delle priorita' regionali - viene proposto un incremento da 18 a 22 del numero delle ZFU da ammettere al beneficio, al fine di rispondere all'esigenza, espressa anche nella richiamata delibera di questo Comitato n. 5/2008, di garantire la piu' ampia diffusione dello strumento nelle aree maggiormente svantaggiate, evitando di concentrare l'intervento su realta' eccessivamente contigue, nonche' di consentire la sperimentazione del modello delle ZFU in ciascun territorio regionale in cui siano state presentate domande di ammissione al beneficio, ivi compresa la macro-area del Centro-Nord; Vista, inoltre, la proposta di ripartizione tra le suddette 22 ZFU delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007 (art. 1), come modificata dalla legge finanziaria 2008 (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009), presentata dal Ministero dello sviluppo economico e contenuta nella piu' volte citata Relazione tecnica, che prevede che la dotazione annua sia attribuita a ciascuna ZFU per il 60 per cento secondo un criterio di dimensione demografica e per il 40 per cento secondo l'intensita' di disagio economico e sociale, al netto dell'attribuzione a ciascuna ZFU di un contributo annuo, in misura fissa, pari a 750.000 euro, quale base di accesso al beneficio identica per tutte le ZFU; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla proposta di delibera CIPE concernente l'individuazione e l'allocazione delle risorse per le Zone Franche Urbane, parere trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza unificata, prot. n. 1545 del 31 marzo 2009; Vista, inoltre, la nota n. 39815 dell'8 aprile 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnala, tra l'altro, che, per effetto della disposizione di cui al sopra citato articolo 4 del decreto-legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009, la dotazione finanziaria del Fondo in favore delle Zone Franche Urbane risulta ridotta per l'anno 2009 da 50.000.000 di euro a 49.955.833 euro; Considerato, pertanto, necessario provvedere ad una riduzione proporzionale, rispetto alla proposta avanzata dal Ministero dello sviluppo economico, delle risorse assegnate per l'anno 2009 a ciascuna delle 22 ZFU individuate, sempre nel rispetto dei criteri di attribuzione soprarichiamati ed al netto dell'attribuzione a ciascuna ZFU di un contributo annuo in misura fissa pari a 750.000 euro; Considerato inoltre che risultano in corso di emanazione i previsti decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, volti a stabilire criteri e modalita' per rendere operativo lo strumento, dei quali sono state trasmesse le relative bozze con nota del Ministero dello sviluppo economico n. 5885 del 26 febbraio 2009; Ritenuto di poter condividere le motivazioni addotte dal Ministero dello sviluppo economico in ordine all'estensione, da 18 a 22, del numero delle ZFU da ammettere al beneficio e di accogliere la proposta complessivamente formulata dal detto Ministero, concernente l'individuazione delle predette ZFU da ammettere al beneficio e la ripartizione, fra le stesse, delle risorse disponibili per gli anni 2008 e 2009, tenuto conto delle citate riduzioni legislative apportate alle disponibilita' relative a tale ultimo esercizio; Delibera:
1. Selezione delle Zone Franche Urbane ammesse al beneficio. Sulla base dei criteri e delle valutazioni indicate in premessa, e in particolare per garantire la piu' ampia diffusione dello strumento in entrambe le macro-aree del Paese (Mezzogiorno e Centro-Nord), evitando la concentrazione di interventi su realta' svantaggiate eccessivamente contigue, il numero delle ZFU ammesse al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), viene ampliato da 18 a 22. Ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio sono pertanto individuate e selezionate le 22 ZFU ricadenti nei seguenti comuni: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa - Carrara, Matera. I confini delle suddette ZFU, identificati attraverso l'elenco delle sezioni censuarie allegato alla Relazione presentata dal Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, sono riprodotti nell'allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 2. Allocazione delle risorse finanziarie. 2.1 Le risorse stanziate per l'anno 2008 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) citata in premessa in favore delle ZFU, pari a 50 milioni di euro sono ripartite tra le 22 ZFU individuate al punto precedente come indicato nella seguente Tavola 1: Tavola 1 - Allocazione per l'anno 2008 delle risorse finanziarie per le Zone Franche Urbane (importi in euro) ----> Vedere a pag. 26 <----
Per l'anno 2008, gli importi di cui alla colonna 1, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna ZFU nella quota fissa di 750.000 euro. La ulteriore dotazione annua, pari a 33,5 milioni di euro, e' attribuita per il 60 per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna ZFU rispetto alla popolazione totale del complesso delle ZFU ammesse a beneficio (colonna 2) e per il 40 per cento secondo l'intensita' di disagio economico e sociale di ciascuna ZFU ammessa al beneficio (colonna 3). 2.2 Le risorse stanziate per l'anno 2009 in favore delle ZFU dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come ridotte a 49.955.833 euro per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2009, sono ripartite tra le 22 ZFU individuate al precedente punto 1 come indicato nella seguente Tavola 2: Tavola 2 - Allocazione per l'anno 2009 delle risorse finanziarie per le Zone Franche Urbane (importi in euro)
----> Vedere a pag. 27 <----
Per l'anno 2009, gli importi di cui alla colonna 1, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna ZFU nella quota fissa di 750.000 euro. La ulteriore dotazione annua, pari a 33.455.833 euro, e' attribuita per il 60 per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna ZFU rispetto alla popolazione totale del complesso delle ZFU ammesse a beneficio (colonna 2) e per il 40 per cento secondo l'intensita' di disagio economico e sociale di ciascuna ZFU ammessa al beneficio (colonna 3). 3. Monitoraggio e valutazione. Il monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono affidati al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, attraverso un sistema di raccolta e analisi di dati, atti a dare conto dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e degli effetti socio-economici e occupazionali generati dall'attivazione dello strumento. Tali attivita', da svolgersi in partenariato con i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle regioni, saranno oggetto di una relazione annuale, aggiornata al 31 dicembre, da trasmettere a questo Comitato entro il 31 gennaio di ogni anno. 4. Riprogrammazione delle risorse. Sulla base degli esiti delle attivita' di monitoraggio e valutazione di cui al punto precedente, questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e alla luce dei contenuti dei decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze citati in premessa, potra' procedere alla riprogrammazione di risorse finanziarie fra ZFU nei casi di mancato utilizzo delle stesse. Roma, 8 maggio 2009
Il Vice Presidente Tremonti
Il segretario del CIPE Micciche' Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 12 |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 28 a pag. 31 <---- |
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