Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 giugno 2009 |
Riconoscimento dell'acqua minerale «Acque Dantesche-Malaspiniane», in comune di Villafranca in Lunigiana, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Vista la domanda in data 17 febbraio 2009, integrata con nota del 3 aprile 2009, con la quale il sindaco del comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acque Dantesche-Malaspiniane», che sgorga dalla sorgente La Selva nell'ambito del permesso di ricerca «Terme Dantesche Malaspiniane», sito nel comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara), al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' Produttive 11 settembre 2003; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 maggio 2009; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1.
1) E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Acque Dantesche-Malaspiniane», che sgorga dalla sorgente La Selva nell'ambito del permesso di ricerca «Terme Dantesche Malaspiniane», sito nel comune di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). 2) L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: «Puo' avere effetti diuretici». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Copia del presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92. Roma, 12 giugno 2009
Il direttore generale: Oleari |
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