Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 giugno 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda".

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Garda" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini Doc «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda";
Visto il parere favorevole espresso dalle regioni Lombardia e Veneto in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda";
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" in conformita' ai pareri ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" approvato con decreto ministeriale 8 ottobre 1996 e successive modifiche, e' modificato come specificato nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2009.
 
Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata "Garda", provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato, regioni e province autonome 25 luglio 2002 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti.
 
Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i vini a denominazione di origine controllata "Garda", e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4.

All'allegato «A» sono riportati, a titolo di aggiornamento, i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini denominazione di origine controllata "Garda".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Annesso

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA»

All'art. 2, lettera B), comma 1, dopo «rosso» inserire la dicitura: «anche nella tipologia novello».
All'art. 3, l'ultimo comma e' sostituito con il seguente testo:
«La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" designabili con la specificazione "Classico" di cui all'art. 2, lettera B), comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia:
Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Sirmione.».
All'art. 4 , il comma 6 e' sostituito con il seguente comma:
«La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "Classico" di cui all'art. 2, lettera B), ed i rispettivi titoli alcolometrico volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

=====================================================================
Tipologia | Resa uva t/ha | % vol. ===================================================================== "Garda" classico bianco | 11 | 10,50 "Garda" classico chiaretto | 11 | 10,50 "Garda" classico rosso | 11 | 10,50 "Garda" classico rosso novello | 11 | 10,50 "Garda" classico rosso superiore | 10 | 11,00 "Garda" classico Groppello | 11 | 10,50 "Garda" classico Groppello riserva | 10 | 11,50}.

All'art. 4, dopo il comma 6, inserire il comma:
«Le rese massime di uva per i nuovi impianti e per i sovrainnesti devono essere le seguenti:
nuovi impianti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile zero;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare;
sovrainnesti:
1° anno: produzione rivendicabile zero;
2° anno: produzione rivendicabile fino al 50% della resa indicata nel disciplinare;
3° anno: produzione rivendicabile fino al 100% della resa indicata nel disciplinare.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore 3500 calcolati sulla base del sesto d'impianto.».
All'art. 4, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
«Tali superi potranno essere impiegati per la produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Benaco Bresciano”.».
All'art. 5, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:
«Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" sottozona “classico”, deve avvenire prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.».
All'art. 5, comma 9, alla tipologia «Garda classico chiaretto» sostituire «60%» con «68%»; dopo «Garda classico rosso 68%», inserire «Garda classico rosso novello 68%.».
All'art. 5, dopo il comma 9, inserire il seguente comma:
«Per la produzione del vino "Garda" Classico chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.».
All'art. 5, e' eliminato il comma 6:
«E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10% del volume al solo “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” rosso.».
All'art. 6, lettera b), dopo la descrizione della tipologia Garda classico rosso inserire:
"Garda" classico rosso novello
colore: rosso rubino con note violacee;
profumo: intenso di frutti rossi e fiori;
sapore: gusto fresco e sapido, tannicita' delicata;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.».
All'art. 7, ultimo comma, eliminare la dicitura: «di cui almeno tre mesi in bottiglia».
 
Allegato A

----> Vedere Allegato a pag. 51 <----
 
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