Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2009 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 7 luglio 2009
Modificazioni agli articoli 12 e 154 e introduzione dell'articolo 153-ter del Regolamento della Camera dei deputati.

All'articolo 12, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi».

Dopo l'articolo 153-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 153-
ter. - 1. Le modifiche approvate dalla Camera il 7 luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
All'articolo 154, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 sono definiti sulla base delle disposizioni contenute nei regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data di entrata in vigore della modifica del comma 6 dell'articolo 12».

Il Presidente: Fini

LAVORI PREPARATORI
(Documento II, n. 13)
Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 16 giugno
2009 a seguito dell'esame della proposta di modificazione
al Regolamento doc. II, n. 11, di iniziativa dei deputati
Leone ed altri, svoltosi in pari data presso la medesima
Giunta.
Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 6 luglio 2009;
riformulato dalla Giunta nella seduta del 7 luglio 2009 ed
approvato in pari data dall'Assemblea.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota alla deliberazione:
Il testo degli articoli del Regolamento della Camera dei
deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni
approvate dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2009,
sopra riportate, e' il seguente:
«Art. 12. - 1. Il Presidente della Camera convoca
l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di
bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera
predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la
costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonche' i
ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni
parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della
Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un
apposito comitato.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le
altre norme concernenti:
a) le condizioni e le modalita' per l'ammissione degli
estranei nella sede della Camera;
b) l'amministrazione e la contabilita' interna;
c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi
attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni
parlamentari;
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di
quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi
compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla
Camera di attivita' non direttamente strumentali
all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonche' i doveri
di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza
tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi
estranei alla Camera;
f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d),
nonche' i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata
da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di
amministrazione della Camera medesima.
4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del
Presidente, il Segretario generale della Camera.
5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza
ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante
decreti del Presidente della Camera.
6.Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza
sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo
grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via
esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I
componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare
parte di tali organi.
7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato
interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente
nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.
8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene
rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova
Assemblea».
«Art. 153-ter. - 1. Le modifiche approvate dalla Camera
il 7 luglio 2009 entrano in vigore il giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica».
«Art. 154. - 1. In via transitoria non si applicano al
procedimento di conversione dei decreti-legge le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12
dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario
dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3
dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto,
in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.
2. In via transitoria e fino all'approvazione di una
nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale
posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame
di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra
i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in
vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della
questione stessa.
3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale
previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1,
si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in
vigore alla data del 31 dicembre 1997.
4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il
Regolamento presenta all'Assemblea una relazione
sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il
Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano
congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli
16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.
5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie
costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione
di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo
rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma
5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al
primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.
6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si
applicano ai progetti di legge assegnati dalla data
dell'entrata in vigore di esse.
7. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, non
si applica ai Segretari eletti precedentemente alla data
della sua entrata in vigore.
8. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 12, comma 6, i ricorsi di
cui alla lettera f)del comma 3 dell'articolo 12 sono
definiti sulla base delle disposizioni contenute nei
regolamenti per la tutela giurisdizionale vigenti alla data
di entrata in vigore della modifica del comma 6
dell'articolo 12
».



 
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