Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 maggio 2009 |
Modalita' per favorire l'intervento della «SACE S.p.A.» nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e a sostenere il finanziamento per l'acquisto di veicoli. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, converfito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008) e, in particolare, l'art. 9, comma 3 il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario»; Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», (di seguito decreto-legge n. 5/2009) e, in particolare, l'art. 6, comma 1 il quale prevede che «Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'art. 1» (comma 1); Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione di SACE in societa' per azioni e in particolare l'articolo 6, comma 9, il quale stabilisce che gli impegni assicurativi della SACE S.p.A. sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi; Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, e in particolare l'art. 2, commi 4 e 5, i quali fissano i limiti degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato; Visto l'accordo quadro siglato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 25 marzo 2009, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 che prevede tra l'altro, che le banche individuino idonee modalita' per garantire adeguati livelli di liquidita' ai creditori della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi; Considerata la necessita', nell'attuale fase congiunturale, di favorire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 185/2008, il finanziamento dell'attivita' economica, garantendo liquidita' alle imprese che vantano crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi; Considerata altresi' la necessita' di sostenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali ecologici; Considerato che occorre al contempo assicurare il pieno supporto alle attivita' di esportazione delle imprese italiane nell'attuale fase di contrazione del commercio internazionale; Decreta: Art. 1.
Al fine di agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, puo': a) assicurare e garantire i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche; b) riassicurare e co-assicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura del rischio di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei termini indicati nelle condizioni di polizza. |
| Art. 2.
Al fine di sostenere, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, puo': a) assicurare e garantire i rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'art. 1 del decreto-legge n. 5/2009; b) riassicurare e coassicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura dei rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 5/2009. |
| Art. 3.
SACE S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di quanto previsto dal proprio statuto, nonche' nei limiti degli impegni assumibili annualmente con garanzia dello Stato ai sensi della legge di approvazione del bilancio previsionale dello Stato, definisce, in base alle proprie regole di governo, le modalita' operative relativamente a quanto previsto nei precedenti articoli 1, e 2, tenendo comunque conto dell'esigenza di sostenere i crediti all'esportazione. Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 2009
Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 380 |
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