Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 giugno 2009
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pera dell'Emilia-Romagna», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento CE n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pera dell'Emilia Romagna»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 515 della Commissione del 17 giugno 2009, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Pera dell'Emilia Romagna», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 515 del 17 giugno 2009.
I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta protetta «Pera dell'Emilia Romagna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 23 giugno 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«PERA DELL'EMILIA ROMAGNA»

Art. l.

L'indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna», accompagnata da una delle varieta' indicate nel successivo art. 2 e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.

L'indicazione «Pera dell'Emilia Romagna» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Passa Crassana, William.
Art. 3.

La zona di produzione comprende la parte di territorio della regione Emilia Romagna atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni:
a) provincia di Reggio Emilia: Casalgrande, Correggio e Rubiera;
b) provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilimberto e Vignola;
c) provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, S. Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera;
d) provincia di Bologna: Anzona dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castel d'Argile, Castelguelfo, Castelmaggiore, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Pieve di Cento, S. Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e Sala Bolognese;
e) provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, S.Agata sul Santerno e Solarolo.
Art. 4.

I terreni idonei per la coltivazione della «Pera dell'Emilia Romagna» sono di medio impasto oppure forti.
L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalita' tecniche indicate dai competenti Servizi della regione Emilia Romagna.
I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilita' per i nuovi impianti di densita' per ettaro fino ad un massimo 3.000 piante.
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.
Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e due interventi di potatura al verde.
La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.
La produzione unitaria massima e' di 450 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse. Nell'ambito di questo limite la regione Emilia Romagna, tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all'art. 2.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia Romagna» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di umidita' e di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6°C.
Le varieta' destinate alla commercializzata primaverile debbono essere conservate in atmosfera controllata.
Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' di cui al precedente art. 4 e' accertata dalla regione Emilia Romagna.
I pereti idonei alla produzione della «Pera dell'Emilia Romagna» sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.
Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.
II Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali indica le modalita' da adottarsi per 1'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.
Art. 6.

La «Pera dell'Emilia Romagna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche: Abate Fetel
epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosita' attorno alla cavita calicina e al peduncolo;
forma: calebassiforme, piuttosto allungata;
calibro: diametro minimo 55 mm;
tenore zuccherino: (°Brix) 13;
durezza: limite massimo 5;
sapore: dolce. Conference
epicarpo: verde giallastro con rugginosita' diffusa intorno alla cavita' calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;
forma: piriforme spesso simmetrica;
calibro: diametro minimo: 55 mm;
tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13;
durezza: limite massimo 5,5;
sapore: dolce. Decana del Comizio
epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosita' sparsa;
forma: turbinata;
calibro: diametro minimo 55 mm;
tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13;
durezza: limite massimo 4,5;
sapore: dolce aromatico. Kaiser
epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;
forma: calebassiforme-piriforme;
calibro: diametro minimo 55 mm;
tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 13;
durezza: 5,7;
sapore: polpa fine e succosa, fondente di buon sapore. William e Max Red Bartlett
epicarpo: liscio, colore di fondo giallo piu' o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;
forma: cidoniforme-breve o piriforme;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: (°Brix) superiore a 12;
durezza: limite massimo 6,5;
sapore: dolce aromatico. Cascade
epicarpo, forma, calibro, peso medio minimo, tenore zuccherino superiore a 13° Brix, durezza, sapore come da relative caratteristiche. Passa Crassana
epicarpo, forma, calibro, tenore zuccherino superiore a 13° Brix, durezza limite massimo, sapore come da relative caratteristiche.
Art. 7.

La commercializzazione della «Pera dell'Emilia Romagna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i tipi di confezioni accettati in ambito comunitario, secondo le normative vigente fra cui:
- bins 60×80, 80×120, 100×120 a piu' strati con alveolo;
- plateaux 30×40 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a piu' strati;
- plateaux 40×60 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a piu' strati;
- plateaux 20×30 a uno strato e alla rinfusa; confezioni monofrutto o con piu' frutti sigillate (vassoi, cestini, cartoni ecc.).
Per l'identificazione in plateaux e bins dei prodotti IGP verra' utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo con una percentuale di unita' bollinate pari ad almeno il 70% del totale dei frutti presenti nella confezione.
In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell'anno successivo.
Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Pera dell'Emilia Romagna», seguita dalla indicazione cultivar e dalla dizione immediatamente sottostante «Indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonche' il peso lordo all'origine.
La dizione «Indicazione geografica protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».
A richiesta dei produttori interessati puo' essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile. con la indicazione geografica.
Deve inoltre figurare la dizione «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.
 
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