Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 15 giugno 2009 |
Conferimento al consorzio tutela vini Montefalco dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per le DOC «Assisi», «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» e «Colli Martani». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2005 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Viste la nota prot. n. 0077183 del 13 maggio 2009 della Regione Umbria - Giunta Regionale - Direzione regionale agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attivita' culturali, sport e spettacolo, con la quale veniva comunicata l'individuazione del Consorzio tutela vini Montefalco quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati; Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi l'8 giugno 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e di rappresentanti della Regione Umbria; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini Montefalco, e il parere favorevole espresso dalla Regione Umbria sui piani dei controlli e sui prospetti tariffari nel corso delle citate riunione dell'8 giugno 2009; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini Montefalco istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1.
1. Il Consorzio tutela vini Montefalco con sede in Montefalco (Perugia), piazza del Comune, 16, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Assisi», «Colli del Trasimeno» e «Colli Martani», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine. |
| Art. 2.
1. Il Consorzio tutela vini Montefalco autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione puo' delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, cosi' come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. |
| Art. 3.
1. L'Organismo di Controllo autorizzato non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1 comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso. 2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4.
1. L'Organismo di Controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Umbria, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007. 2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto. 3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovra' richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di cantina. |
| Art. 5.
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2009
Il direttore generale: La Torre |
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