Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 2 luglio 2009
Integrazioni all'ordinanza 16 giugno 2009, recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo unico»;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;
Vista l'ordinanza ministeriale 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Ritenuto necessario integrare le previsioni dell'art. 1 della ordinanza di cui al punto precedente con modalita' atte ad evitare abusi e contraffazioni prescrittive ed a consentire il monitoraggio delle quantita' delle singole preparazioni, rientranti nel regime previsto dalla stessa, effettuate con ricetta diversa da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare l'art. 117;
Ordina:
Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2009, n. 141, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'atto della dispensazione delle composizioni di cui alla presente ordinanza, la prescrizione delle quali viene effettuata con ricetta diversa da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, il farmacista deve accertare l'identita' dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.
1-ter. Entro la fine di ciascun mese i farmacisti inviano alla ASL e all'Ordine provinciale competenti per territorio una comunicazione riassuntiva delle ricette, diverse da quella di cui al decreto Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, spedite nel mese precedente e contenenti la prescrizione di composizioni di cui al comma 1. La comunicazione dovra' recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.
1-quater. Gli Ordini provinciali dei farmacisti trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici tabulati riassuntivi delle comunicazioni di cui al comma precedente.
1-quinquies. Con provvedimento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali possono essere stabilite modalita' per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.».
 
Art. 2.

1. La presente ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del Testo unico richiamate all'art. 1 dell'ordinanza del 16 giugno 2009 e, in ogni caso, non oltre il 19 giugno 2010.
 
Art. 3.

1. La presente ordinanza, che sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2009
Il Vice Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 195
 
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