Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 giugno 2009
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla citta' di Bolzano;
Vista la delega conferita con nota n. 0011452 in data 18 marzo 2009 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al presidente della provincia autonoma di Bolzano, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Bolzano;
Viste le risultanze della Conferenza di servizi tenutesi il giorno 15 aprile 2009 che ha stabilito una compensazione annua per il servizio onerato, a carico della provincia autonoma di Bolzano, di euro 1.136.581,33 al netto di Iva 20% e oneri 1%;
Vista la delibera con la quale la Giunta provinciale di Bolzano nella seduta del 30 dicembre 2008, al fine di garantire la copertura del finanziamento del collegamento aereo onerato Bolzano-Roma Fiumicino per tre anni, ha impegnato l'importo complessivo di euro 4.132.609,73 (Iva inclusa) nel seguente modo: euro 1.000.000,00 sul capitolo 12105.05 del piano di gestione del bilancio 2008 e sul corrispondente capitolo del piano di gestione degli esercizi successivi per euro 1.044.203,24 per l'anno 2009, euro 1.044.203,24 per l'anno 2010 e euro 1.044.203,24 per l'anno 2011;
Vista la nota ministeriale n. 0002643 del 20 maggio 2009, con la quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sull'aeroporto di Bolzano;
Vista la nota ministeriale n. 0002639 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;
Vista la nota ministeriale n. 0002640 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato alla societa' di gestione dell'aeroporto di Bolzano ABD e alla societa' di gestione degli aeroporti di Roma.ADR S.p.A. che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;
Vista la nota ministeriale n. 0002641 del 20 maggio 2009 con la quale viene comunicato ai vettori Alitalia e Air Alps che e' in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino;
Decreta:
Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Bolzano-Roma Fiumicino e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori a far data dal 1° dicembre 2009.
 
Art. 3.

Qualora entro il 10 agosto 2009 nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulla rotta Bolzano - Roma Fiumicino senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare la rotta sopra detta sara' concesso, ai sensi dell'art. 16 par. 9 del Reg. CE 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di tre anni, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del reg. (CE) n. 1008/2008.
 
Art. 4.

L'ENAC e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac-italia.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresi' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.
 
Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotta Bolzano-Roma Fiumicino, e viene altresi' approvata la convenzione tra ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.
Il decreto ministeriale di cui al comma precedente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 6.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2009
Il Ministro : Matteoli
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 29 a pag. 34 <----
 
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