Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 giugno 2009
Modifica del decreto 9 gennaio 2009 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma Fiumicino e viceversa e Trapani-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
Visto l'art. 1, comma 269 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, per assicurare la continuita' territoriale degli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa ha assegnato risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di Euro annui per il triennio 2005-2007;
Visto il proprio decreto del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009 che ha imposto oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa;
Vista la comunicazione della Commissione europea pubblicata nella GUUE C 47 del 26 febbraio 2009, rettificata nella GUUE C 50 del 3 marzo 2009, con la quale viene definita la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa;
Vista la propria delega, conferita con nota n. 0012719 del 26 marzo 2009, al presidente della regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di riesaminare l'opportunita' di mantenere il regime onerato sui collegamenti aerei Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia;
Considerate le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi sopra citata, cosi' come risultano dai verbali delle riunioni dell' 8 aprile 2009 e del 12 maggio 2009 della medesima Conferenza, che hanno escluso i collegamenti Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa da quelli da sottoporre ad imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2009;
Decreta:
Art. 1.

Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1 sono soppresse le parole «Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa» prima delle parole «viene sottoposto ad oneri …»;
b) all'art. 3 sono soppresse le parole «Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa» prima delle parole «senza corrispettivo finanziario…»;
c) all'art. 5 sono soppresse le parole «Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa» prima delle parole «e viene altresi' approvata…»;
d) nell'Allegato tecnico tutti i riferimenti alle rotte Trapani-Milano Linate e viceversa, Trapani-Roma Fiumicino e viceversa nei punti 1), 3.1), 3.3) e 3.4) debbono intendersi annullati.
 
Art. 2.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2009
Il Ministro : Matteoli
 
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