Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino in «Montefalco Sagrantino», e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Regione Umbria a seguito della richiesta formulata alla stessa Regione dal Consorzio tutela vini Montefalco intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino nonche' la variazione della medesima denominazione in «Montefalco Sagrantino».
Visto il parere favorevole formulato dalla Regione Umbria in merito predette alle modifiche proposte dal Consorzio tutela vini Montefalco al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino;
Ha espresso, nella riunione del giorno 12 giugno 2009, presente il funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA «MONTEFALCO SAGRANTINO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» e' riservata al vino rosso, nelle tipologie «Secco» e «Passito», che risponda alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno «Sagrantino».
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per San Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello, toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimita' delle Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel-Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 e raggiunge q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente, indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimita' del passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca quota 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini) e q. 456. Continua in direzione C. Casali (q. 459) e della frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415 e 409. Prosegue in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427 e 454 e percorre sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimita' di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436 e q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando successivamente le quote 422, 431, e 435. Da localita' Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per 5. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimita' di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimita' di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e piu' oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge localita' il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimita' di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per Santa Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350 e 382 e, poco oltre, imbocca la carrareccia che raggiunge a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia che scende a quota 372 e 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290 e 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimita' di q. 294, indi in direzione nord-ovest raggiunge Ponte di Ferro lo supera passando per le quote 257, 251, 247 e 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimita' di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino, toccando le quote 221, 226 e 228 e poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte, in prossimita' di q. 316 che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436 la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435 (Casemarco), C. La Botte, podere La Romita, q. 395 e C. Piccini fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimita' della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la localita' Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la localita' Bentino lungo il quale risale toccando q. 378 fino a raggiungere la q. 550. Sempre lungo il corso d'acqua la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimita' di q. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino alla prossimita' della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso., lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimita' di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incrociare la carrareccia per la localita' di Collacio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord fino in prossimita' di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimita' di C. Pesci dove incontra la via Ducale che percorre fino a q. 198 poco oltre ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213 in prossimita' di Capro, riprende la via Ducale che percorre fino a Bevagna e piu' esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.
4.2 Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti, effettuati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la densita' minima di impianto dovra' essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovra' superare i 2,50 metri lineari.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conseguire la migliore qualita' o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' consentita 1'irrigazione di soccorso.
4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro, ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», e' di 8000 chilogrammi per ettaro di vigneto. Fermo restando tale limite, per i nuovi impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima per ceppo e' fissata in 2,5 chilogrammi.
Al limite massimo di produzione ad ettaro sopra indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato, altrimenti decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. L'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
La Regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» Secco, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.50%; fermo restando tale limite, le uve destinate alla tipologia «Montefalco Sagrantino» Passito, dopo appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00%. Per la tipologia «Secco», qualora venga indicata la menzione «Vigna», le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50%.
Art. 5.

Norme per la vinificazione.

5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento obbligatorio e l'appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all' art. 3.
Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno e Spoleto che gia' dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
5.2 Elaborazione.
Le tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Nel caso della tipologia «Secco», qualora venga indicata la menzione «Vigna» non puo' essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.
5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il «Montefalco Sagrantino» Secco, ed al 35% riferito allo stato fresco dell'uva per la tipologia Passito.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente il 70% ed il 40%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
In caso di rese superiori rispettivamente al 70% ed al 40% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto vino.
5.4 Invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia.
Il vino «Montefalco Sagrantino» nelle tipologie Secco e Passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno trentatre mesi, a decorrere dal ° dicembre dell'anno di produzione delle uve, di cui - per la sola tipologia Secco - almeno dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione.
Inoltre, il vino «Montefalco Sagrantino» nelle tipologie Secco e Passito non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi.
5.5 Appassimento.
Per quanto riguarda il vino «Montefalco Sagrantino» nella versione Passito viene ammessa, oltre all'appassimento naturale, la pratica del controllo dell'umidita'. In questo caso gli ambienti possono essere soggetti al trattamento di deumidificazione e di eventuale abbassamento della temperatura ambientale. E' comunque vietato il ricorso al riscaldamento.
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» Secco all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con 1'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol (13,50% vol nel caso della tipologia con la menzione «Vigna»);
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Il vino denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino» Passito all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'affinamento;
odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol; residuo zuccherino minimo: 80 grammi/litro;
residuo zuccherino massimo: 180 grammi/litro; acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 35 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.

Etichettatura e presentazione

7.1 Qualificazioni.
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Indicazione menzione «Vigna».
E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive in associazione alla menzione «Vigna» purche' le uve, da cui il vino cosi qualificato e' stato ottenuto:
vengano indicate all'atto della denuncia all'Albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve
siano vinificate separatamente e, le uve e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.
7.3 Caratteri e posizione in etichetta.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco Sagrantino», il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco», della stessa evidenza e medesima base colorimetrica. E' indifferentemente ammessa la disposizione su una o due righe della denominazione «Montefalco Sagrantino».
Inoltre la specificazione di tipologia «Secco» e' facoltativa mentre e' obbligatoria la specificazione di tipologia «Passito»: queste dizioni devono figurare al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» ed essere scritte in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco».
Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacita' non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/1992.
Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere di vetro scuro e chiuse con tappo in sughero. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.
 
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