Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 19 giugno 2009 |
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.O.C.; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003 concernente la modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»; Vista la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Toscana; Visti il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti», modificato da ultimo con decreto ministeriale 10 marzo 2003, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2009/2010. |
| Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010, i vini con la Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo. |
| Art. 3.
1. Per i vini a Denominazione di origine controllata «Chianti» riportanti i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina», ed i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» qualificati con la specificazione «superiore», provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 del presente decreto, e' consentita l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5 dall'annesso disciplinare di produzione. |
| Art. 4.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine controllata. |
| Art. 6.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata garantita «Chianti» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e' riservata ai vini «Chianti», gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Chianti» e «Chianti Superiore» e le seguenti sottozone: «Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorentini», «Chianti Colli Senesi», «Chianti Colline Pisane», «Chianti Montalbano», «Chianti Montespertoli» e «Chianti Rufina». Art. 2.
Base ampelografica
I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: da 70 a 100%; possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana. Inoltre: - i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; - i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. Per il vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», la composizione ampelografica e' la seguente: Sangiovese: da 75 a 100%; possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana nella misura massima del 25% del totale e purche' Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%. Fino alla vendemmia 2015 potranno concorrere alla produzione del vino «Chianti» con riferimento alla sottozona «Colli Senesi», anche i vitigni Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente fino al massimo del 10%. Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996, cosi' come integrata con la delimitazione della sottozona «Montespertoli» di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1997. Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine piu' antica e' disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista e pertanto in tale zona non si possono impiantare ed iscrivere vigneti «Chianti» e «Chianti Superiore» ne' produrre vini «Chianti» e «Chianti Superiore». Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un'altitudine non superiore a metri 700. 4.2 - Densita' di impianto. I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.000 ceppi per ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare e successivi al 2 luglio 1984 si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto. 4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. 4.4 - Sistemi di potatura. I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 4.5. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 - Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
===================================================================== | | Titolo alcolometrico | |volumico naturale minimo tipologia o sottozona |Produzione uva t/ha| % vol. ===================================================================== Chianti | 9 | 10,50 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Aretini | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Fiorentini| 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Senesi | 8 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Senesi | | Riserva | 8 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colline Pisane | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Montalbano | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Montespertoli | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Rufina | 8 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Chianti Superiore | 7,5 | 11,50
La produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 3,00 per ceppo. Per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, la produzione massima di uve non deve essere in media superiore a kg 5,00 per ceppo, fermi restando i limiti di resa uva ad ettaro sopra indicati. Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verra' data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - ed alle Camere di commercio competenti. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro e' la seguente: terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; quarto anno vegetativo 100% della produzione massima. Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 - Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia la vinificazione e' consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purche' nell'ambito della regione Toscana. L'uso delle menzioni relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e' consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non piu' di venticinque chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purche' all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi. Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Toscana e comunicate all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) e alla competente Camera di Commercio I.A.A. 5.2 - Arricchimento. E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4. I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario la quale potra' essere presa in carico, purche' compatibile, come vino ad Indicazione Geografica Tipica. 5.3 - Elaborazioni. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti all'Albo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite. 5.4 - Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
===================================================================== | |Produzione massima hl di vino tipologia o sottozona |Resa uva/vino| ad ettaro ===================================================================== Chianti | 70 | 63 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Aretini | 70 | 56 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Fiorentini| 70 | 56 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colli Senesi | 70 | 56 --------------------------------------------------------------------- Chianti Colline Pisane | 70 | 56 --------------------------------------------------------------------- Chianti Montalbano | 70 | 56 --------------------------------------------------------------------- Chianti Rufina | 70 | 56 --------------------------------------------------------------------- Chianti Montespertoli | 70 | 56 --------------------------------------------------------------------- Chianti Superiore | 70 | 52,5
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 5.5 - Invecchiamento e affinamento in bottiglia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», anche con riferimento alle sottozone, puo' aver diritto alla menzione «riserva» se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovra' essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno. Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona «Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione «riserva» dovra' essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi. Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione «riserva» viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 5.6 - Immissione al consumo. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
===================================================================== tipologia o sottozona | Data (anno successivo alla vendemmia) ===================================================================== Chianti | 1° marzo Chianti Colli Aretini | 1° marzo Chianti Colli Fiorentini | 1° settembre Chianti Colli Senesi | 1° marzo Chianti Colline Pisane | 1° marzo Chianti Montalbano | 1° marzo Chianti Rufina | 1° settembre Chianti Montespertoli | 1° giugno Chianti Superiore | 1° settembre
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: Chianti: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Aretini»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Fiorentini»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Colli Senesi»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%; estratto non riduttore minimo: 23 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Colline Pisane»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Montalbano»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Montespertoli»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Chianti con il riferimento alla sottozona «Rufina»: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21 g/l. Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Chianti Superiore: colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con piu' pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento; sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondita'; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su proposta del Consorzio di tutela, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto. Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 - Menzioni facoltative. Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o termini consimili autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - e' obbligatorio il «governo all'uso Toscano». 7.3 - Localita'. E' tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. 7.4 - Annata. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve. 7.5 - Vigna. Nella designazione dei vini «Chianti», «Chianti Superiore» e «Chianti» seguito dal riferimento ad una delle sottozone, puo' essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento. Art. 8.
Confezionamento
8.1 - Tappatura e recipienti. Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento. Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, e' vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della legge 20 febbraio 2006, n. 82, ed e' inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione del «Chianti Superiore» e delle menzioni «riserva», sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sara' demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare. E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. Per il confezionamento e' consentito solo l'uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacita' non superiore a litri 0,375 per i quali e' ammesso l'uso del «tappo a vite». |
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