Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 marzo 2009
Nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti d'area.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2, comma 203, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata ed in particolare la lettera f) del suddetto comma che definisce lo strumento del Contratto d'area;
Viste le deliberazioni CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000 e n. 171 del 2 dicembre 2005 in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2000, n. 320 concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali» come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215;
Visto l'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007;
Visto il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato «Regolamento GBER»;
Visto il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C (2007) 5618 def. cor.;
Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica esclusivamente ai programmi imprenditoriali da agevolare attraverso le rimodulazioni di risorse finanziarie, assegnate dal CIPE ai Contratti d'area e ai loro protocolli aggiuntivi in essere alla data del 31 dicembre 2007, le cui richieste siano presentate entro il 31 dicembre 2008.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere favorevole della/e Regione/i interessata/e, autorizza con proprio decreto la rimodulazione delle risorse oggetto delle richieste di cui al precedente comma 1, il cui ammontare e' ridotto del 20% secondo quanto stabilito dalla deliberazione CIPE n. 31 del 17 marzo 2000. Le risorse autorizzate, da destinare alle iniziative imprenditoriali, al netto degli oneri per le relative attivita' istruttorie, sono assegnate attraverso bandi emanati dai Responsabili unici ai sensi del successivo art. 7.
 
Art. 2.
Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili
1. I soggetti ammissibili alle agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attivita' di cui al comma 4, che promuovono programmi di investimento nel territorio del Contratto d'area espressamente indicato nel relativo bando di accesso alle agevolazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda di cui al successivo art. 8, siano gia' costituiti ed iscritti nel registro delle imprese e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano aperte nei loro confronti procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data della domanda possono essere presentate anche in assenza della predetta iscrizione, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA, potendo l'iscrizione essere comprovata dall'impresa all'atto della trasmissione della documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni e' inoltre necessario che le imprese, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande del bando di accesso alle agevolazioni, abbiano la piena disponibilita' dell'immobile dell'unita' locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, risultante da un atto o un contratto costitutivo di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Gli atti di cui sopra devono documentare che la disponibilita' degli immobili sussista per tutta la durata del programma di investimenti nonche' per l'ulteriore periodo di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera b). Alla predetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 - Testo unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo qualora la stessa sia a carico del pubblico ufficiale rogante. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidita' della domanda. Alla medesima data tale immobile deve essere gia' rispondente, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Le imprese richiedenti le agevolazioni devono, inoltre, trovarsi in regime di contabilita' ordinaria.
3. Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese in difficolta' di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta';
b) le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 8, hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
c) le imprese destinatarie, nei sei anni precedenti la predetta data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
d) le imprese che, alla predetta data di presentazione della domanda, non hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione.
4. Le agevolazioni possono essere concesse per le attivita' di seguito indicate:
a) «settore industria»: attivita' di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002. Inoltre, nei limiti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, le seguenti attivita':
i. le attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione;
ii. le attivita' delle costruzioni di cui alla sezione F della medesima classificazione;
iii. le attivita' di servizi; per queste ultime, le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere costituite in forma di societa' regolare;
b) «settore turismo»: attivita' di gestione di strutture ricettive, cosi' come individuate dalle normative regionali di riferimento, quali alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventu', rifugi alpini; attivita' di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo diretta, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; centri per il benessere della persona inseriti in strutture ricettive; gestione di stabilimenti balneari, marittimi, fluviali e lacuali; gestione di strutture congressuali; gestione di orti botanici, di parchi naturali e del patrimonio naturale; gestione di porti turistici; gestione di impianti di risalita (sciovie, slittovie, seggiovie, funivie);
5. Per le tipologie di attivita' assoggettate a specifiche discipline, limitazioni o divieti derivanti da disposizioni comunitarie si applicano le disposizioni stabilite dalle normative dell'Unione europea riportate nell'allegato 1 al presente decreto.
6. Ai fini del presente decreto, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato I al «Regolamento GBER». Relativamente ai progetti di investimento riguardanti le attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come individuate nell'allegato 1 al presente decreto, possono accedere alle agevolazioni anche le imprese di grande dimensione che abbiano meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolati a norma dei criteri indicati nel predetto allegato 1 al «Regolamento GBER».
 
Art. 3.
Programmi di investimento ammissibili
1. Le agevolazioni sono concesse in relazione ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unita' locale, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. A tale riguardo, per unita' locale si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
2. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni devono riguardare esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto e, limitatamente ai contratti d'area previsti per legge (Avellino e Salerno), fatto salvo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000, anche l'ampliamento di un impianto esistente. A tal fine, in relazione a ciascuno dei predetti settori di attivita', si precisa che:
a) «ampliamento» per il settore «industria», si considera il programma volto ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
b) «ampliamento» per il settore «turismo», si considera il programma volto ad accrescere la capacita' produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti.
3. La descrizione del programma di investimenti fornita dall'impresa con la domanda di agevolazioni dovra' altresi' evidenziare l'obiettivo occupazionale previsto. Ai fini del calcolo dell'obiettivo occupazionale, i criteri per la determinazione delle unita' lavorative previste sono descritti nell'allegato 2.
4. Ai fini dell'ammissibilita', il programma non deve essere avviato prima della presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1 e deve essere ultimato entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto d'area di cui all'art. 10, comma 1, fatta salva la concessione di un'eventuale proroga da parte del Responsabile unico secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale del 31 luglio 2000, n. 320 e s.m.i. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Il programma di investimenti deve, inoltre, rispettare le limitazioni, gli obblighi o i divieti derivanti da disposizioni comunitarie. Sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dello sviluppo economico per consentire l'ammissibilita' dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario. Entro trenta giorni dall'ultimazione del programma, ovvero dal ricevimento del decreto, di cui all'art. 10, comma 1, qualora a tale data il programma medesimo risulti gia' ultimato, l'impresa beneficiaria invia alla banca convenzionata specifica dichiarazione, resa, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto. La data di entrata in funzione del programma coincide convenzionalmente con la data di ultimazione; la dichiarazione relativa alla entrata in funzione puo' essere resa piu' volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi.
5. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera b) sono ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a 200.000 euro.
 
Art. 4.
Spese ammissibili
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4, in relazione all'avvio del programma di investimenti, sono ammissibili le spese riguardanti l'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura congrua, pertinente e necessaria alle finalita' del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purche' dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' locale interessata dal programma. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Le spese di cui al precedente comma 1 devono essere capitalizzate. Nell'allegato 3 al presente decreto sono individuati i limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative ai servizi annessi, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili.
3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese di consulenza connesse al programma di investimenti. Tali spese sono ammissibili, purche' capitalizzate, solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile degli investimenti.
4. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi, le spese riguardanti scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1, altre agevolazioni, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono altresi' ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolati sia inferiore a 500,00 euro. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria ne' quelli con commesse interne ne' quelli realizzati con contratti «chiavi in mano».
5. Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli e ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 4 ed il prospetto di cui all'allegato 5. La dichiarazione puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta, in materiale plastico o metallico, punzonata e riportante in modo chiaro e indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco, il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il bene e il contratto d'area o relativo protocollo aggiuntivo nel quale il progetto e' stato agevolato; a tal fine si puo' fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al successivo art. 16, comma 1, lettera b), gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o suo procuratore speciale. La dichiarazione e l'elenco di cui sopra devono essere esibiti dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonche' allegati alla documentazione di spesa di cui al successivo art. 12, presentata ai fini di ciascuna erogazione. All'atto della presentazione della documentazione di spesa, l'elenco dovra' essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le suddette scritture risultano incomplete o mancanti non sono ammessi alle agevolazioni.
 
Art. 5.
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma di contributi in conto impianti.
2. Per i programmi riguardanti investimenti produttivi nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE, come definite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013, le agevolazioni, di cui al comma 1, sono concesse entro i limiti delle intensita' massime di aiuto ed alle condizioni previste dal «Regolamento GBER» in relazione agli aiuti a finalita' regionale.
3. Per i programmi riguardanti investimenti produttivi nelle aree diverse da quelle di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE, le agevolazioni, di cui al comma 1, sono concesse entro i limiti delle intensita' massime di aiuto ed alle condizioni previste dal «Regolamento GBER» in relazione agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI.
4. In relazione alle spese di cui all'art. 4, comma 3, possono essere concesse agevolazioni, in misura pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo e fino ad un valore massimo di 2 milioni di euro per ciascun programma, alle condizioni previste dal «Regolamento GBER» in relazione agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.
5. Qualora previsto nel bando di accesso alle agevolazioni, di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera e), le agevolazioni di cui al comma 1, possono essere concesse alle condizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006.
6. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo (ESL) che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse quote sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Tale tasso e' determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference rates.html.
7. Le misure delle agevolazioni concedibili ai sensi del precedente comma 1, distinte per dimensione d'impresa ed area geografica, sono indicate nell'allegato n. 6 al presente decreto.
8. Per i programmi di investimento di seguito indicati la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima:
a) programmi riguardanti investimenti produttivi proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE che prevedono un contributo superiore a 7,5 milioni di euro;
b) grandi progetti di investimento, cosi' come individuati dal predetto «Regolamento GBER», relativamente a programmi riguardanti investimenti produttivi nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE definite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
9. L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa proponente per la copertura finanziaria del programma di investimenti non deve essere inferiore al 30% dell'investimento ammissibile, come previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto ministeriale del 31 luglio 2000, n. 320 e s.m.i. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico.
 
Art. 6. Convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico e banca
convenzionata
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria dei programmi di investimento di cui al presente decreto sono svolti da un soggetto, denominato «banca convenzionata» e scelto dal Responsabile unico fra quelli selezionati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della vigente normativa, sulla base di apposite convenzioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse per le quali e' stata autorizzata la rimodulazione ai sensi del precedente art. 1.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono, tra l'altro:
a) le modalita' per la trasmissione al Responsabile unico ed al Ministero dello sviluppo economico delle istruttorie da parte della banca convenzionata, le modalita' per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte del Ministero stesso e la previsione di sanzioni alla banca in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali;
b) il divieto per la banca convenzionata, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni inerenti le imprese e i programmi da esaminare, nonche' uniformita' di valutazione, di attribuire ad altri soggetti l'affidamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di particolari accertamenti per i quali siano necessarie specifiche competenze e che dovranno essere autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base di adeguata motivazione.
3. Gli adempimenti di cui al precedente comma 1 sono svolti dalle banche convenzionate le cui convenzioni sono in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La convenzione deve altresi' riservare al Ministero dello sviluppo economico l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 7.
Bandi di accesso alle agevolazioni
1. Il Responsabile unico procede, entro 30 giorni dalla data di approvazione di cui al successivo comma 2, pena la decadenza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, all'emanazione di uno specifico bando, da inviare in copia al Ministero dello sviluppo economico ed alla/e Regione/i interessate/e, i cui criteri e contenuti, fissati in funzione degli obiettivi del Contratto d'area, devono essere diffusi anche a mezzo di organi di stampa nazionali e locali. Il predetto bando, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) puo' indicare, qualora ritenuto necessario, sulla base dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, le eventuali quote da riservare ai programmi del «settore industria» o del «settore turismo», come individuati dal precedente art. 2, comma 4;
b) puo' individuare un limite minimo degli investimenti ammissibili in misura comunque non inferiore a quello indicato all'art. 3, comma 6;
c) individua, nell'ambito territoriale del Contratto d'area, i comuni nei quali vi siano aree disponibili per destinazione urbanistica conforme alle attivita' ammissibili indicate alla precedente lettera a), attestandone la sussistenza, e la loro immediata attuazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio, e limitando a tali aree l'ubicazione dei programmi agevolabili;
d) fissa il termine iniziale per la presentazione delle domande, quello finale, da individuarsi entro 90 giorni dal termine iniziale, quello per la formazione della graduatoria dei programmi da ammettere all'istruttoria bancaria, nonche' i criteri che saranno utilizzati per la formazione della graduatoria stessa;
e) puo' prevedere che le agevolazioni previste siano concesse, ove possibile, secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;
f) definisce la modulistica e la documentazione per l'accesso alle agevolazioni e per l'erogazione delle stesse, ivi compresa ai fini dell'ammissibilita' e limitatamente alle imprese di grande dimensione la documentazione utile a dimostrare, come previsto dal «Regolamento GBER», l'effetto incentivante dell'aiuto con riferimento ad uno almeno dei seguenti aspetti del programma di investimento:
un incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del programma;
un'estensione rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'ambito di applicazione del programma;
un incremento rilevante, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;
una riduzione dei tempi di realizzazione del programma oggetto dell'aiuto;
limitatamente ai programmi di investimento di cui al successivo titolo II, la mancata realizzazione del programma proposto, in assenza di aiuto, in un'area prevista dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
2. Il Responsabile unico provvede a comunicare il bando di cui al comma 1 al Ministero per la relativa approvazione ed alla/e regione/i interessata/e per acquisire eventuali osservazioni, entro 90 giorni dalla data del decreto di autorizzazione alla rimodulazione delle risorse di cui al precedente art. 1, comma 2, ovvero, per le rimodulazioni gia' autorizzate alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del presente decreto, entro 90 giorni dalla medesima data di pubblicazione, pena la decadenza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1. Qualora il Ministero non si esprima nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione il bando si considera approvato.
 
Art. 8.
Presentazione delle domande di agevolazione
1. La domanda di agevolazione e' presentata, entro i termini stabiliti dal bando di accesso alle agevolazioni, al Responsabile unico. La domanda e' sottoscritta, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni, o da suo procuratore speciale, ed e' redatta esclusivamente utilizzando la modulistica indicata nel bando di accesso alle agevolazioni di cui al precedente art. 7. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte ed accompagnata dalla documentazione indicata nel bando di accesso, a pena di invalidita'.
2. Non e' ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a piu' programmi o a piu' unita' produttive. Non e' altresi' ammessa la presentazione di piu' domande sullo stesso bando ne' su bandi successivi, anche da parte di piu' imprese facenti capo ai medesimi soggetti, qualora le domande medesime, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo programma organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unita' locale. Qualora per la medesima unita' locale sia in corso un programma gia' agevolato con gli strumenti di programmazione negoziata o con la legge n. 488/1992, non e' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un nuovo programma fino a quando, per il predetto programma agevolato, non sia stata presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento. Non e' altresi' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia gia' formalmente rinunciato. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.
3. Il Responsabile unico registra in ordine cronologico le domande presentate e ne verifica la completezza e la regolarita'. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda incompleta dei dati, della documentazione e delle informazioni necessarie ai fini della valorizzazione dei criteri indicati nel bando di accesso alle agevolazioni, quella presentata al di fuori dei termini, ovvero redatta in difformita' dalla modulistica prevista dal Responsabile unico non e' considerata valida. In tal caso il Responsabile unico, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede a respingere la domanda con specifica nota, da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le relative motivazioni, trasmettendone copia anche al Ministero dello sviluppo economico al fine di consentire da parte di quest'ultimo l'esercizio dei previsti poteri di controllo.
 
Art. 9.
Formazione della graduatoria e procedure per l'istruttoria
1. Il Responsabile unico, in riferimento alle domande ritenute valide ai sensi del precedente art. 8, comma 3, definisce per ciascun programma, ai fini della successiva formazione della graduatoria, il valore dei punteggi riferiti ai criteri di cui al comma 1, lettera d) del precedente art. 7, e sulla base del valore dei citati punteggi forma la graduatoria dei programmi di investimento identificando, ai fini della successiva attivita' istruttoria, quelli che comportano un fabbisogno finanziario complessivo eccedente del 20% le risorse CIPE effettivamente disponibili. Il Responsabile unico provvede quindi, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, a dare comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a ciascuna impresa posta in graduatoria circa il valore dei punteggi assegnati, la posizione assunta nella graduatoria stessa e l'eventuale inserimento del programma nell'elenco, di cui al successivo comma 2, da inviare alla banca convenzionata per il relativo esame istruttorio particolareggiato.
2. Il Responsabile unico, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), trasmette alla banca convenzionata l'elenco dei programmi risultanti in posizione utile ai sensi del precedente comma, unitamente alle relative domande complete della documentazione prevista.
3. La banca convenzionata ricevuto il predetto elenco e le relative domande, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di cui al comma 1, sottopone ad istruttoria solo i programmi, per i quali, in relazione alle agevolazioni concedibili, vi siano risorse disponibili e fino al loro esaurimento. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero programma e facendo salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini della valorizzazione dei criteri di priorita' successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed e' comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca convenzionata in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta. La banca convenzionata effettua l'attivita' istruttoria sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel bando di accesso alle agevolazioni. In particolare:
a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, ivi compreso con riferimento alle imprese di grande dimensione l'effetto incentivante dell'aiuto previsto dal «Regolamento GBER»;
b) accerta la validita' tecnico-economica e finanziaria del programma, anche con riferimento all'obiettivo occupazionale dichiarato dall'impresa;
c) valuta l'ammissibilita', la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella domanda e determina l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili;
d) verifica gli elementi che hanno consentito la determinazione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria da parte del Responsabile unico ed eventualmente ne ridetermina il valore; i programmi per i quali il valore rideterminato dei punteggi si discosti in misura pari o superiore al 25% del valore assunto a base per la formazione della graduatoria non saranno considerati ammissibili alle agevolazioni.
4. La banca convenzionata, ove previsto nei bandi, valuta altresi' la validita' del programma sotto il profilo delle prestazioni ambientali sulla base di specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda.
5. Completata l'attivita' istruttoria, la banca convenzionata, per le domande istruite con esito positivo invia a ciascuna impresa interessata, per il tramite del Responsabile unico, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, una comunicazione, contenente gli elementi utilizzati per la determinazione dei criteri di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) e l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili; per le domande istruite con esito negativo, per quelle decadute e per quelle non sottoposte ad attivita' istruttoria per insufficienza di fondi, la banca, per il tramite del Responsabile unico, comunica alle imprese interessate il diniego delle agevolazioni.
6. La banca convenzionata trasmette al Responsabile unico e al Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di avvio dell'attivita' istruttoria come comunicata dalla stessa banca convenzionata al Ministero, ai sensi del precedente comma 3, e secondo le modalita' indicate dal Ministero stesso, le risultanze istruttorie.
7. Le risultanze istruttorie sono acquisite dal Ministero dello sviluppo economico come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni tecniche, economiche e di mercato. La banca convenzionata ne assume pertanto la responsabilita' nella consapevolezza che, laddove il Ministero dello sviluppo economico dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformita' alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potra' incorrere nella risoluzione della convenzione.
8. Per il computo dei termini di cui al comma 6 del presente articolo, relativi agli accertamenti istruttori, non si considera il mese di agosto.
 
Art. 10.
Approvazione e sottoscrizione del Contratto d'area
1. Entro il quarantacinquesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie, il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica, ai sensi della delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998, delle aree interessate, adotta un decreto con il quale approva tali risultanze ed impegna le risorse finanziarie relative alle agevolazioni concedibili alle singole imprese, nonche' quelle relative agli oneri istruttori. Tale decreto viene trasmesso dal Ministero alla/e regione/i interessata/e ed al Responsabile unico per la successiva comunicazione ai soggetti beneficiari ed al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine della predisposizione del contratto stesso. I soggetti beneficiari devono sottoscrivere il Contratto d'area entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione delle risultanze istruttorie, pena la decadenza dalle agevolazioni. Qualora per uno o piu' dei soggetti beneficiari, la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione europea e all'approvazione da parte di quest'ultima, l'efficacia del Contratto d'area per tali soggetti e' condizionata agli esiti di detta notifica che saranno comunicati dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il Responsabile unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'elenco dei programmi agevolati.
 
Art. 11.
Modalita' di erogazione
1. L'importo dell'agevolazione concessa e' reso disponibile in due quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 10, comma 1. Qualora la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione europea e all'approvazione da parte di quest'ultima, la prima quota e' resa disponibile entro trenta giorni dalla data della comunicazione degli esiti di detta notifica.
2. Le quote delle agevolazioni sono erogate, su specifica richiesta dell'impresa beneficiaria, per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili; la prima quota puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, redatta in conformita' allo schema previsto dalla circolare del Ministero delle attivita' produttive n. 970776 del 27 maggio 2005.
3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono al Responsabile unico la documentazione indicata all'art. 12, per il conseguente accertamento della corrispondenza degli investimenti realizzati al programma approvato e alle erogazioni richieste.
4. Il Responsabile unico, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei riscontri delle banche convenzionate di cui al successivo art. 12, comma 5, richiede alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'erogazione delle corrispondenti quote alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 13, comma 4, dalla stessa viene trattenuto il dieci per cento dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.
 
Art. 12.
Documentazione di spesa
1. Ai fini dell'erogazione delle quote di agevolazione l'impresa trasmette al Responsabile unico la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati.
2. La documentazione di spesa consiste in:
a) copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara e completa descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.;
b) dichiarazione ed allegato elenco dei macchinari, impianti e attrezzature di cui all'art. 4, comma 5;
c) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture;
d) documento unico di regolarita' contributiva.
3. La documentazione di cui al comma 2 e' suddivisa per capitoli omogenei di spesa e ad essa sono allegate la certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia, specifiche dichiarazioni secondo gli schemi previsti dal bando di cui all'art. 7, l'eventuale documentazione indicata nell'allegato 3 nonche' quella eventualmente prevista dal bando medesimo. I titoli di spesa originali devono riportare l'indicazione del programma agevolato cui si riferiscono. Le dichiarazioni attestano in particolare:
a) che gli elenchi o gli elaborati di cui alla lettera a) del comma 2 sono conformi ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
b) che la documentazione prodotta e' regolare e si riferisce a spese inerenti unicamente la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione;
c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato «nuovi di fabbrica»;
d) che le spese sono capitalizzate, ove previsto, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'I.V.A. e di altre imposte e tasse;
e) che le forniture sono state pagate e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente gia' evidenziati;
f) in relazione all'ultimo stato di avanzamento rendicontato, che l'attivita' agevolata e' stata avviata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione di spesa e che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il Responsabile unico, ricevuta la documentazione di spesa ed effettuate tutte le verifiche di propria competenza, la trasmette alla banca convenzionata affinche' ne verifichi la completezza e la pertinenza al programma agevolato e provveda all'esame di ammissibilita' e congruita' delle spese rendicontate. Qualora i bandi di cui al precedente art. 7, comma 1 abbiano previsto la sussistenza di requisiti che abbiano rappresentato elemento necessario per l'ammissibilita' ovvero elemento di priorita' nella formazione delle graduatorie, la banca convenzionata provvede a verificarne la sussistenza anche in relazione al programma di investimenti ultimato. La banca convenzionata effettua altresi' il sopralluogo presso l'unita' locale oggetto del programma per le verifiche sugli investimenti realizzati. Effettuati i predetti adempimenti, le banche convenzionate, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di spesa, comunicano al Responsabile unico l'esito positivo o negativo delle verifiche ai fini di cui al precedente art. 11, comma 4.
6. In relazione a quanto disposto al successivo art. 13, comma 4, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento e dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per le verifiche, la banca convenzionata trasmette al Responsabile unico e al Ministero dello sviluppo economico:
a) una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e congruita' delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria, indicando gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'art. 16, comma 1, lettera b);
b) le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4;
c) per i programmi la cui spesa ammissibile risulti uguale o superiore a 250.000 euro, la documentazione di spesa vistata dalle banche medesime.
 
Art. 13. Provvedimento di approvazione definitiva delle agevolazioni concesse
1. Successivamente al ricevimento della documentazione prevista dall'art. 12, comma 6, il Ministero dello sviluppo economico, esclusivamente per i programmi comportanti investimenti ammessi in via provvisoria di importo uguale o superiore a 250.000 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso nominando con proprio decreto un'apposita commissione. La partecipazione alla commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. La commissione di cui al comma 1, svolti i dovuti accertamenti di merito, redige un apposito verbale che trasmette al Ministero dello sviluppo economico, il quale, effettuati i dovuti controlli e qualora non ravvisi cause di revoca delle agevolazioni, lo trasmette al Responsabile unico.
3. Per i programmi comportanti investimenti ammessi in via provvisoria di importo inferiore a 250.000 euro, il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio delle proprie funzioni, dispone i controlli e le ispezioni, anche a campione, ai sensi del successivo art. 14.
4. Sulla base della relazione finale e delle risultanze degli eventuali accertamenti, controlli ed ispezioni di cui al presente articolo, il Responsabile unico provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa, anche al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria, e adotta il provvedimento di approvazione definitiva, confermando l'importo indicato dalla banca convenzionata o rettificandolo in relazione alle risultanze degli eventuali accertamenti ed ispezioni condotti sul programma di investimenti. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, la relazione finale e gli esiti degli eventuali accertamenti ed ispezioni sono portati a conoscenza dell'impresa stessa.
5. A seguito dell'approvazione definitiva, il Responsabile unico provvede a richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., dopo aver acquisito una specifica autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, l'erogazione di quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura prevista.
6. Il provvedimento di approvazione definitiva deve essere emanato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 12, comma 6; trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 5.
 
Art. 14.
Controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dello sviluppo economico puo' disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attivita' del Responsabile unico, in particolare in relazione agli obblighi e responsabilita' di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale n. 320/2000, delle banche convenzionate e sulla regolarita' dei procedimenti.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, il Responsabile unico predispone una relazione semestrale sulle erogazioni effettuate entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno con l'indicazione della situazione contabile relativa al Contratto d'area e delle diverse iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali. Tali relazioni sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico rispettivamente entro il 31 luglio e 31 gennaio di ogni anno.
 
Art. 15.
Cumulo
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento n. 1998/2006.
 
Art. 16.
Revoche
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dal bando di accesso alle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico, anche su segnalazione del Responsabile unico, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
a) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 15;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, come definita al precedente art. 3, comma 4;
c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato sia intervenuta una modifica dell'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario, a meno che tale variazione non sia stata approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 12-bis del decreto ministeriale n. 320/2000 e s.m.i.;
d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione del contratto d'area di cui all'art. 10, comma 1, salvo che il termine stesso sia prorogato;
f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
g) qualora nell'esercizio a regime si registri, con i criteri previsti dal decreto ministeriale n. 215/2006, uno scostamento dell'obiettivo occupazionale, rispetto a quello riscontrato dalla banca convenzionata in fase istruttoria, superiore ai 30 punti percentuali in diminuzione;
h) qualora l'impresa non abbia maturato, entro 18 mesi dalla data del decreto di cui all'art. 10, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale;
i) qualora decorsi sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti come risultante dalla dichiarazione di cui al precedente art. 3 comma 4 l'impresa non abbia trasmesso al Responsabile unico la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma;
l) in caso di insussistenza degli eventuali ulteriori requisiti di ammissibilita' e/o elementi di priorita' per la formazione delle graduatorie, previsti dai bandi di cui all'art. 7, comma 1.
2. Nelle predette ipotesi sub c), f), h) ed i) la revoca delle agevolazioni e' totale.
3. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora le rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 13 e 14 senza che l'impresa abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale.
4. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni, dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed e' effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio.
5. Nell'ipotesi sub d) di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico provvede a fissare un termine non superiore a 60 giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi piu' gravi o nel caso di recidiva puo' essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.
6. Nell'ipotesi sub e) di cui al comma 1, si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti e non vi sia stata concessione di proroghe, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini; qualora siano state concesse proroghe, i titoli di spesa datati non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini prorogati, sono considerati ammissibili fermo restando che il valore delle agevolazioni ricalcolate a consuntivo sara' decurtato in misura pari al 10% delle agevolazioni concesse. E' fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. Nell'ipotesi sub g) la revoca delle agevolazioni e' totale se lo scostamento dell'obiettivo occupazionale e' superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Per i programmi di investimento agevolati in aree di crisi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998, le percentuali sono elevate rispettivamente a 100 e 50.
8. La revoca delle agevolazioni comporta l'obbligo di restituire l'importo gia' erogato.
9. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.
10. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
11. Il Responsabile unico, anche su segnalazione della banca convenzionata, invia al Ministero dello sviluppo economico il proprio motivato parere circa la necessita' di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni, dandone contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2009
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 278
 
Allegato

----> Vedere da pag. 35 a pag. 51 <----
 
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