Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 79
Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile. (09G0087)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione il Presidente
della Repubblica emana i regolamenti e ai sensi dell'art.
117, sesto comma, della Costituzione, la potesta'
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante
ordinamento dello stato civile, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 1°
settembre 1939, n. 204.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, recante approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1989, n. 132.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 12,
della legge 15 maggio 1997, n. 127:
«12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o
della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato
civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di stato
civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2000, n. 303.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente), come modificato dall'art. 1 del
presente regolamento:
«Art. 2 (Delega delle funzioni di ufficiale di
anagrafe). - 1. Il sindaco puo' delegare e revocare in
tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un
assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo
del comune ritenuti idonei.
1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente
limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo
del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita
formazione.
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di
ufficiale di anagrafe puo' essere esercitata dall'assessore
delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli
assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal
prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228.».



 
Art. 2.

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 349



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2,
comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), modificato
dall'art. 2 del presente decreto:
«Art. 1 (Ufficio ed ufficiale dello stato civile). - 1.
Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo
sostituisce a norma di legge, e' ufficiale dello stato
civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono
essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in
caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a
tempo determinato del comune, previo superamento di
apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero
ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei
quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per
il ricevimento del giuramento di cui all'art. 10 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del
matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile
possono essere delegate anche a uno o piu' consiglieri o
assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i
requisiti per la elezione a consigliere comunale.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone