IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione dell'Unione europea; Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale; - Piogge persistenti dal 1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009 nella provincia di Verona. - Piogge alluvionali dal 10 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008 nella provincia di Venezia. - Piogge persistenti dal 10 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008 nella provincia di Padova. Ritenuto di accogliere la proposta della regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82; Padova: Piogge persistenti dal 10 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Agna, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Conselve, Correzzola, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano. Venezia: Piogge alluvionali dal 10 dicembre 2008 al 17 dicembre 2008; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Iesolo, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino Di Livenza, Teglio Veneto, Torre Di Mosto. Verona: Piogge persistenti dal 1 novembre 2008 al 31 gennaio 2009; - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Albaredo D'Adige, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'anna, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Grezzana, Illasi, Lavagno, Legnago, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte D'Alpone, Pressana, Ronca', San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Soave, Terrazzo, Tregnago, Verona, Veronella, Zevio, Zimella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2009 Il Ministro : Zaia |