Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 giugno 2009 |
Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale e' facolta' del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale; Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse; Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonche' la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere a) e c), che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo, e delle lotterie; Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalita' di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e del gioco su base ippica; Visto il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio del proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visto il decreto direttoriale recante la disciplina del gioco Enalotto prot. n. 2009/21729/giochi/Ena; Dispone:
Art. 1.
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che identificano il giocatore, costituite almeno da: i. codice di identificazione; ii. codice fiscale, obbligatorio per i cittadini italiani ovvero per coloro che possiedono un permesso di soggiorno; iii. cognome e nome; iv. luogo e data di nascita; v. residenza: indirizzo (strada e numero civico), c.a.p., comune e provincia, Stato; c) atto di convenzione, atto sottoscritto fra AAMS e l'aggiudicatario della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, acquisendo cosi' lo stato di concessionario; d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco; e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore; f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario; g) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce all'aggiudicatario, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attivita' e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore ed un gestore di conti di gioco, alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il medesimo gioco; j) convalida, l'avvenuta registrazione sul sistema del concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco; k) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da: i. codice di identificazione; ii. data e ora della giocata; iii. importo della giocata; l) disciplina di gioco, il provvedimento recante la disciplina di uno o piu' giochi numerici a totalizzatore nazionale; m) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90, lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; n) gestore di conti di gioco, il concessionario ovvero gli altri concessionari autorizzati ad operare come punto di vendita a distanza, ciascuno con riferimento ai conti di gioco attivati nel sistema di propria titolarita'; o) giochi numerici a totalizzatore nazionale, indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresi', la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale, i giochi, ad oggi, gia' oggetto di altra concessione; p) punto di vendita a distanza, il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza; q) raccolta a distanza, la modalita' di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione del giocatore a distanza, effettuata attraverso canali diversi da quello fisico; r) sistema di conti di gioco, il sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di conto di gioco stipulati; s) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario collegato ai terminali di gioco dei punti di vendita fisici, alla rete telematica dei punti di vendita a distanza nonche' al sistema di controllo di AAMS. |
| Art. 2.
Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. 2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di carattere generale in materia di gioco a distanza, nonche' quelle relative agli specifici giochi numerici a totalizzatore nazionale raccolti a distanza. |
| Art. 3.
Soggetti ammessi alla raccolta a distanza 1. La raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e' effettuata: a) in regime concessorio ed obbligatoriamente, esclusivamente dal concessionario secondo quanto espressamente stabilito nell'atto di convenzione sottoscritto con AAMS; b) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai concessionari per l'esercizio e per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, autorizzati alla raccolta a distanza ai sensi del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, cui e' stata riconosciuta da AAMS, previa relativa richiesta scritta ed all'esito di apposita successiva e necessaria istruttoria volta a verificare la sussistenza dei necessari requisiti, l'autorizzazione alla raccolta a distanza; c) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai concessionari autorizzati alla raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, antecedentemente al 21 marzo 2006, con esclusione delle ricevitorie del gioco del Lotto; d) in regime di autorizzazione e facoltativamente, dai concessionari autorizzati alla raccolta a distanza del gioco del Bingo. |
| Art. 4.
Contratto per la raccolta a distanza 1. Per effettuare la raccolta a distanza, i soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), sono tenuti a sottoscrivere con il concessionario un apposito contratto conforme al contratto tipo proposto dal concessionario ed approvato da AAMS. 2. Il contratto per la raccolta a distanza: a) non puo' avere efficacia e durata superiori al termine di scadenza della concessione; b) disciplina le modalita' della raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge ed agli altri provvedimenti in materia di esercizio e raccolta del gioco a distanza; c) prevede espressamente l'osservanza da parte del punto di vendita a distanza, nelle operazioni di accensione e di gestione dei conti di gioco, delle norme vigenti in materia; d) disciplina le modalita' ed i limiti di pagamento delle vincite derivanti dalla raccolta a distanza; e) prevede l'obbligo del punto di vendita a distanza di comunicare al concessionario, in forma criptata, l'anagrafica dei giocatori, abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza ai giochi numerici a totalizzatore nazionale; f) prevede l'obbligo per il punto di vendita a distanza di comunicare tempestivamente al concessionario qualsiasi variazione dei dati della suddetta anagrafica; g) prevede e disciplina le penali cui e' soggetto il punto di vendita a distanza in caso di violazione degli obblighi contrattuali; h) prevede il rilascio a favore del concessionario di una fideiussione a garanzia della corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti dal punto di vendita a distanza con la sottoscrizione del contratto per la raccolta a distanza; i) prevede la possibilita' di sospensione della facolta' di effettuare la raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonche' su richiesta di AAMS stessa. 3. A favore del punto di vendita a distanza e' previsto il compenso da determinarsi come stabilito dalla concessione e dalle norme vigenti in materia, identico per tutti i punti di vendita a distanza. 4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) devono richiedere ad AAMS l'autorizzazione alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sulla base della quale il concessionario e' tenuto, ove richiesto dall'Amministrazione, a sottoscrivere il contratto di cui al comma 3. 5. Il concessionario e' tenuto a comunicare ad AAMS, con le modalita' da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo. |
| Art. 5.
Gestione dei sistemi 1. Il punto di vendita a distanza realizza l'integrazione tra il proprio sistema di conti di gioco ed il sistema di elaborazione del concessionario, secondo specifiche tecniche definite dal concessionario stesso ed approvate da AAMS. Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire: a) la trasmissione dei dati anagrafici del giocatore dal punto di vendita a distanza al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della commissione di cui all'art. 7, comma 5. Unitamente a tali dati sono trasmessi in chiaro il codice di identificazione ed il codice che identifica la regione di residenza del giocatore; b) l'accesso al gioco da parte di un titolare di contratto di conto di gioco, ottenuto tramite: l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza; l'autorizzazione del concessionario, accordata previa verifica della trasmissione dei dati di cui alla lettera a) sul proprio sistema e dell'avvenuta autorizzazione di cui sopra; c) l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza ed il sistema di elaborazione del concessionario; d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi; e) il corretto funzionamento: del proprio sistema informatico; degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di vendita a distanza; degli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco; f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco di titolarita' del punto di vendita a distanza e dei relativi apparati; g) l'efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare. 2. Il concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei giochi. 3. Il punto di vendita a distanza risponde dei servizi resi ai fini del gioco ed e' tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario. |
| Art. 6.
Svolgimento del gioco 1. La partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza e' subordinata: a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, aperto secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto 21 marzo 2006, munito del codice di convalida, di cui al successivo art. 8, comma 2, stipulato con un gestore di conti di gioco, abilitato ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, che preveda espressamente la facolta' di utilizzare una o piu' delle modalita' di pagamento delle vincite, di cui all'art. 7; b) all'ottenimento da parte del gestore di conti di gioco dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di gioco per lo svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, ove il giocatore stesso sia gia' titolare di un conto di gioco con un operatore abilitato a raccogliere a distanza i giochi numerici a totalizzatore nazionale. 2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del proprio gestore di conti di gioco, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso. 3. La richiesta della giocata e' irrevocabile. 4. Al prezzo delle giocate dei diversi giochi numerici a totalizzatore nazionale si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco. 5. Il concessionario ed il punto di vendita a distanza possono accettare le richieste di giocata entro i termini stabiliti dalla disciplina di gioco di ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale. 6. La richiesta della giocata, di cui al comma 2, viene autorizzata dal gestore di conti di gioco; a tal fine, per i conti di gioco aperti da un punto di vendita a distanza: a) il sistema del concessionario comunica al sistema del punto di vendita a distanza la richiesta effettuata dal giocatore; b) il sistema del punto di vendita a distanza verifica l'esistenza di adeguata provvista sul conto di gioco, dandone comunicazione al concessionario. 7. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 6 venga negata, il gestore di conti di gioco ne da' comunicazione al giocatore, attraverso l'interfaccia di gioco del concessionario, indicandone i motivi. 8. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 6, il concessionario convalida la giocata, mediante l'attribuzione alla stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema. 9. Convalidata la giocata, il concessionario comunica al punto di vendita a distanza l'accettazione della giocata. 10. Ricevuta la comunicazione dell'accettazione della giocata, il punto di vendita a distanza effettua le connesse transazioni sul conto di gioco secondo quanto disposto nel contratto per la raccolta a distanza. 11. Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi istantanei, il concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al momento della convalida e contestualmente ne da' comunicazione al giocatore e al punto di vendita a distanza. 12. La registrazione della giocata sul sistema del concessionario sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco. 13. Il gestore di conti di gioco contabilizza sul conto di gioco l'importo della giocata, mediante la registrazione dei dati identificativi della giocata. 14. Il concessionario e' tenuto a consentire al giocatore la stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi della giocata, incluso il codice univoco ad essa attribuito nonche' la dicitura «La presente stampa e' un promemoria, non e' una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita». 15. A seguito della comunicazione ufficiale degli esiti del gioco, entro lo stesso termine di cui alla relativa disciplina di gioco, il concessionario rende possibile il riscontro delle giocate vincenti sul sito informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante. |
| Art. 7.
Pagamento delle vincite 1. Entro un giorno lavorativo dalla chiusura delle operazioni di verifica di cui ai provvedimenti recanti disciplina di gioco dei diversi giochi numerici a totalizzatore nazionale, il concessionario comunica a ciascun punto di vendita a distanza le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro relative ai conti di gioco di competenza. 2. Le vincite di importo non superiore a 5.200,00 euro sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal gestore di conti di gioco. 3. Il punto di vendita a distanza comunica al concessionario gli accrediti di cui al comma 2 del presente articolo, per i conti di gioco aperti presso il proprio sistema. 4. Alle vincite di importo superiore a 5.200,00 euro si applicano le disposizioni di cui alle relative discipline di gioco. Per richiedere tali vincite, il giocatore e' tenuto ad esibire, presso il punto di pagamento prescelto, un documento di identificazione valido, il proprio codice fiscale ed il codice univoco della giocata vincente, nonche' il codice di identificazione del conto di gioco. Eventuali ulteriori misure di sicurezza per la riscossione delle vincite di importo piu' elevato, potranno essere introdotte da AAMS e dovranno essere adottate dal concessionario. 5. Per le vincite di cui al comma 4 AAMS istituisce una apposita commissione composta da rappresentanti dell'Amministrazione, che e' la sola in possesso delle chiavi per la decriptazione delle anagrafiche dei giocatori, depositate in forma criptata presso il sistema del concessionario. Tale commissione: a) accerta l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste; b) verifica, mediante accesso all'anagrafica, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto la vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente; c) accertato che il richiedente la vincita, di cui al comma 4, e' l'effettivo avente diritto, redige apposito verbale delle operazioni di verifica e certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarita'; d) dispone che il concessionario, sulla base della certificazione riportata nel verbale, effettui il pagamento della vincita in favore del giocatore. 6. Il concessionario effettua il pagamento, con le modalita' definite nel provvedimento recante la disciplina di gioco alla quale la giocata vincente fa riferimento. 7. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente provvedimento. 8. Il concessionario ed il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste, rispettivamente, per le vincite di propria competenza. |
| Art. 8.
Efficacia Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla piena operativita' della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 11 giugno 2009 Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 348 |
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