Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 11 giugno 2009 |
Misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, recante interventi urgenti in materia economica finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale; Visto l'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha istituito il diritto fisso per ogni posta di gioco da ripartire nella misura del 65% all'erario e del 35% al montepremi dei concorsi; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che ha istituito il versamento alla regione Sicilia nella quota del 12,25 % del totale della posta netta raccolta nella regione stessa; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, concernente disposizioni sulla gestione finanziaria del montepremi nei giochi di abilita' e nei concorsi pronostici; Visto l'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, convertito in legge il 27 febbraio 2002, n. 16, che ha fissato il compenso dovuto al ricevitore del concorso Enalotto nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro, fissando altresi' al valore di 0,408 euro la posta unitaria di partecipazione (id est combinazione); Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonche' la scelta dell'organizzazione alla quale affidare la diffusione e la gestione; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e l'art. 11-quinquiesdecies, comma 1, che affida al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione di provvedimenti per la definizione delle regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici Enalotto; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248 e, segnatamente, l'art. 11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto; Vista la disciplina per la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al capitolato d'oneri, al capitolato tecnico ed allo schema di atto di convenzione; Visto il decreto direttoriale dell'Amministazione autonoma dei monopoli di Stato recante la disciplina del gioco Enalotto prot. n. 2009/21729/giochi/Ena; Considerato che, nell'ambito dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, occorre stabilire le modalita' di gestione dei flussi finanziari del concorso pronostici Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare, in coerenza con i relativi decreti direttoriali prot. n. 2009/21729/giochi/Ena e prot. n. 2009/21730/giochi/Ena; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema riguardante i flussi finanziari per la gestione del concorso a pronostico Enalotto e del suo gioco opzionale e complementare; Dispone:
Art. 1.
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) aggio, il compenso pari all'8% del prezzo al pubblico di una combinazione di gioco, previsto in favore del soggetto che effettua la raccolta delle giocate direttamente dal consumatore: in base all'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge il 27 febbraio 2002, n. 16, per i punti di vendita; come stabilito dal decreto direttoriale avente ad oggetto la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, per i punti di vendita a distanza. Ove ai punti di vendita ed ai punti di vendita a distanza il concessionario riconosca un compenso aggiuntivo, quest'ultimo e' a carico esclusivo del concessionario stesso; c) compenso, la quota parte della raccolta lorda che il concessionario percepisce a fronte degli adempimenti connessi all'esercizio e allo sviluppo delle attivita' e le funzioni oggetto di concessione; d) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; e) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce al concessionario le attivita' e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) diritto fisso, l'importo associato ad ogni combinazione da ripartire nella misura del 65% all'erario e del 35% al montepremi dei concorsi come previsto l'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; g) gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, il gioco di cui all'art. 11-quinquiesdecies, comma 4 del decreto-legge n. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248; h) Enalotto, il gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90, lettera B) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; i) montepremi, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinato alle vincite, di cui all'art. 4, comma 3 della disciplina di gioco; l) protocollo di comunicazione, le modalita' di colloquio tra il sistema di elaborazione del concessionario ed il sistema di controllo di AAMS; m) punto di vendita, il singolo esercizio pubblico abilitato alla raccolta del gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS; n) punto di vendita a distanza indica il concessionario stesso, nell'esercizio della raccolta a distanza, ovvero il singolo concessionario per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza. Il punto di vendita a distanza e' identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da AAMS e non riassegnabile; o) raccolta lorda, il valore complessivo delle giocate effettuate; p) settimana contabile, il periodo che intercorre tra le giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco; q) sistema di elaborazione, il sistema attivato dal concessionario che assicura la funzione di totalizzazione nazionale, finalizzata alla determinazione dell'ammontare del montepremi di ogni concorso, dell'importo del premio spettante ad ogni giocata vincente e dei rimborsi; r) vincite, gli importi destinati al pagamento delle giocate vincenti, riscuotibili dai possessori di ricevute di gioco vincenti. |
| Art. 2.
Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina: a) gli obblighi del concessionario relativi alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale; b) le modalita' di ripartizione delle suddette somme tra i soggetti aventi titolo; c) i termini e le modalita' di versamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dal concessionario in base alle norme in vigore, con particolare riferimento a quelli spettanti ad AAMS ed all'erario; d) la determinazione e le modalita' di corresponsione del compenso e di quant'altro spettante al concessionario per l'espletamento delle attivita' e funzioni previste dalla concessione; e) gli obblighi del punto di vendita, relativamente alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta e dal pagamento delle vincite; f) gli obblighi del concessionario verso il punto di vendita, in relazione alle somme gestite. 2. Il decreto definisce altresi' gli obblighi di rendicontazione ad AAMS da parte del concessionario e quelli di comunicazione in materia di flussi finanziari. |
| Art. 3.
Destinazione delle somme raccolte ed obblighi connessi 1. Il concessionario e' tenuto all'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute all'erario, ad AAMS e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa. 2. Per ciascuna settimana contabile di riferimento il concessionario e' tenuto a versare, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilita' delle somme raccolte: a) le somme destinate al pagamento delle vincite non ancora pagate in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, che devono essere liquidati e versati con cadenza trimestrale sul capitolo 1999 dell'entrata, al netto delle spese bancarie sostenute. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS; b) le somme destinate all'erario, calcolate e ripartite con le modalita' stabilite all'allegato A, sui capitoli dell'entrata ivi stabiliti; c) le somme destinate agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, calcolati con le modalita' stabilite all'allegato A, sui conti o sui capitoli ivi stabiliti. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario e' fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dal termine della settimana contabile di riferimento. 3. Il titolare del punto di vendita, fisico o a distanza, e' tenuto a versare al concessionario le somme raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio ad esso spettante in base alla normativa vigente e di tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile. 4. Il concessionario percepisce il compenso stabilito nell'atto di convenzione, calcolato in relazione all'ammontare della raccolta lorda. Tale compenso verra' trattenuto direttamente dalle somme raccolte. |
| Art. 4.
Pagamento delle vincite 1. Le vincite sono pagate con le modalita' previste dalla disciplina di gioco. 2. Le vincite non riscosse sono versate dal concessionario sul capitolo 1999 dell'entrata, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di decadenza del diritto alla riscossione di cui all'art. 15, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/giochi/Ena. |
| Art. 5.
Rendicontazione 1. Il concessionario fornisce ad AAMS le rendicontazioni dei giochi, sulla base di appositi modelli approvati dall'Amministrazione, conformemente a quanto richiesto dal prot. n. 2009/21729/giochi/Ena. |
| Art. 6.
Versamenti all'erario 1. Il concessionario effettua presso la tesoreria provinciale dello Stato - sede di Roma, i versamenti sugli specifici capitoli delle entrate del bilancio dello Stato previsti dal presente decreto e dal suo allegato A. 2. Il concessionario effettua i versamenti in favore degli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, sui conti o sui capitoli previsti dall'allegato A, con le modalita' stabilite dai medesimi soggetti. 3. Il concessionario consegna ad AAMS copia delle distinte dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 e delle relative quietanze, con le modalita' stabilite dall'Amministrazione. |
| Art. 7.
Versamenti del canone di concessione 1. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, il concessionario e' tenuto a versare ad AAMS, con le modalita' da questa stabilite, il canone di concessione annuo previsto dall'atto di concessione. |
| Art. 8.
Versamenti omessi od insufficienti 1. Il concessionario e' responsabile del corretto versamento delle somme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. 2. In caso di ritardato versamento degli importi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, versera' ad AAMS le penali previste dall'atto di concessione. 3. In caso di ritardato versamento del canone di concessione di cui all'art. 6 si applicano le penali previste dall'atto di concessione. |
| Art. 9.
Efficacia Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia dalla piena operativita' della nuova concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 11 giugno 2009 Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 347 |
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