IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009, la denominazione «Abbacchio Romano» riferita alla categoria Carni (e frattaglie) fresche, e' iscritta quale Indicazione Geografica Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Abbacchio Romano», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Abbacchio Romano», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 17 giugno 2009 Il capo Dipartimento: Nezzo |