Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39
Testo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario a pag. 1), recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e
soggettivo
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
((2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3,)) hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici ((verificatisi nella)) regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, (( abbiano ))risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3,(( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009. Le stesse ordinanze )) riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2(( del presente articolo, ))in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
di protezione civile):
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1.
Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato
di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio
bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1,della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
- L'articolo unico del decreto del Commissario delegato
16 aprile 2009, n. 3 (Individuazione dei comuni danneggiati
dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009) reca:
«Sulla base dei dati fino ad oggi emersi dai rilievi
macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione
civile in collaborazione con l'INGV, i comuni interessati
dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a
partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di
un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto grado, sono i
seguenti:
Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano,
Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano,
Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio,
Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto,
Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli,
Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze,
Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San
Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio
Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli
Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia
degli Abruzzi;
Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al
Vomano, Pietracamela e Tossicia;
Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino,
Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli
e Torre de' Passeri.».



 
((Art. 1-bis
Misure urgenti in materia antisismica
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009» e il secondo periodo e' soppresso.))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. Il
termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia'
prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2009.
2. - 7.
Omissis».



 
Art. 2.
Apprestamento (( urgente di abitazioni ))
1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone(( fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che ))sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi,(( ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.))
2. I moduli abitativi garantiscono,(( nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,)) anche elevati livelli di qualita', innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilita' ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato da' notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del(( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al ))decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso,(( tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.))
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di cui all'articolo 57, comma 6,(( del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al)) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, ((compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore.)) In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, puo' procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11.(( Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1,)) l'assegnazione degli alloggi di ((cui al comma 1 e al comma 10)) e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari.
((11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialita' e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entita', fino a 10.000 euro, subiti da unita' immobiliari gia' adibite ad abitazione principale a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini e' concesso, altresi', un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unita' abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalita' e termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente comma.))
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
((12-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.))
13. Per le finalita' di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto(( dai commi 10 e 12,)) e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.



Riferimenti normativi:
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
“Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile” e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 17 marzo 1992, n. 64.
- Il decreto del Ministro della Sanita' 5 luglio 1975
reca “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20
giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d'abitazione”.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”:
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data
di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista».
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 43, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita”:
«Capo II - La fase della sottoposizione del bene al
vincolo preordinato all'esproprio. Artt. 9-10 (omissis).
Art. 11 (La partecipazione degli interessati). - 1. Al
proprietario, del bene sul quale si intende apporre il
vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle
conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si
osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici.».
«Capo VII - Conseguenze della utilizzazione di un bene
per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido
provvedimento ablatorio. Art. 43 (Utilizzazione senza
titolo di un bene per scopi di interesse pubblico). - 1.
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che
utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento
di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo'
disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i
danni.
2-6-bis.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 57, 118 e 176 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”:
«Art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara). - 1. Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle
ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione
nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura e' consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa
una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunita' della procedura negoziata. Le disposizioni
contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di
importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando
l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantita' sufficiente ad accertare la
redditivita' del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad
acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilita' o difficolta' tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi
nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono
essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti
aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera
il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza
bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata
nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini
delle soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei
contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i
contratti rinnovati tacitamente sono nulli.».
«Art. 118 (Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro). - 1. I soggetti affidatari
dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad
eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo'
essere ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto
nell'articolo 116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel
progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e
affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
categoria prevalente, con il regolamento, e' definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi
e le forniture, tale quota e' riferita all'importo
complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che
provvedera' a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo
agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri
della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma
2, n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e', altresi', responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma
7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico
di regolarita' contributiva.
6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita'
contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori e'
verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono
messi a disposizione delle autorita' competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del
cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta'.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto
non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si
applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa' anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le
seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici.».
«Art. 176 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b),
il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53,
affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e
qualificazione nella costruzione di opere nonche' di
adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un
corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle
attivita' tecnico amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di
cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla
loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera
da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e
repressione della criminalita', finalizzati alla verifica
preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista
del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione
delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti
di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle
linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi
dell'articolo 180 del codice e del decreto dell'interno in
data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di
protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche
di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la
possibilita' di valutare il comportamento
dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante in
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le
prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di
sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e
per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure
di monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
dei flussi finanziari connessi alla realizzazione
dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo
175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalita' di finanza di progetto. Il CIPE definisce,
altresi', lo schema di articolazione del monitoraggio
finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma
di controllo, le modalita' attraverso le quali esercitare
il monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle
transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio stesso,
potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a
quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi
nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e
dal regolamento, dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 56, 57 e 132; esse
sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale
che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e
possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo
118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto
aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento
degli eventuali lavori che il contraente generale prevede
di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'articolo 156 e dalle
successive disposizioni del presente articolo. Alla
societa' possono partecipare, oltre ai soggetti componenti
il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate
in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra nel
rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa
previsione del contratto, i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili con
la societa' di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al
soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
la restituzione delle somme percepite in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il capitale minimo della societa' di progetto e' indicato
nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita' per la
eventuale cessione delle quote della societa' di progetto,
fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla societa' e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale,
sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso
nella societa' di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari e altri
investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore
non puo' opporsi alla cessione di crediti effettuata dal
contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che
deve essere realizzata dal contraente generale con
anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di
pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31
dicembre 2006, tale quota non puo' superare il venti per
cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il
contraente generale o la societa' di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412
del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il
pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da
stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal
certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni
garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente. Le
modalita' di operativita' della garanzia di cui al terzo
periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate dallo
Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse
quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo
156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono cedibili
ai sensi dell'articolo 117; la cessione puo' avere ad
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere
notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a
fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale
con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma
ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del
finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione
con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle
riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la
garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il
riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione
espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per
motivi attribuibili al contraente generale si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia
globale, ove istituita; in tale caso non si applicano le
previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129,
comma 3, che deve comprendere la possibilita' per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro
soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente
generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in
particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma
8, e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le
prestazioni compiute prima dell'inizio dei lavori,
pertinenti in particolare le attivita' progettuali e le
prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure
volte al perseguimento delle finalita' di prevenzione e
repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3,
lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore
indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo
complessivo dell'intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore,
la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa nelle
somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della
progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione
delle misure in questione, eventualmente proposte dal
contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non
possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo
predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a
ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di
affidamento mediante concessione.».



 
((Art. 2-bis
Informativa annuale al Parlamento
1. Il Governo e' tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.))
 
Art. 3.

(( Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili
ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese ))


((1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza e' attestata secondo le disposizioni dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento e' da realizzare nell'ambito dello stesso comune;))

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa' controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;
c) (( (soppressa) ));
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalita' del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonche' di immobili ad uso non abitativo distrutti o ((danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilita' separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali;))

f) la concessione di indennizzi a favore delle attivita' produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione,(( previa presentazione di una perizia giurata, ))di indennizzi a favore delle attivita' produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attivita' ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attivita' sociali, ((culturali,)) ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
((1-bis) Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, dei diritti di proprieta' sui predetti immobili. Il prezzo della cessione e' versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed e' conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facolta' presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla societa' controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attivita' economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, i diritti di proprieta' delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo e' pari a quello corrisposto dalla societa', con la sola maggiorazione degli interessi legali.
1-ter) Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.))

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 ((le banche)) operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalita' di concessione della garanzia, il termine entro il quale puo' essere concessa, nonche' la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unita' previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La realizzazione di complessi residenziali puo' essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprieta' degli immobili per i quali e' stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non puo' essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.(( La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entita' di cui all'articolo 2, comma 11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalita'.
5-bis) In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.))

6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
recante “Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421” e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30
dicembre 1992.
- Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante
“Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
di taluni settori della pubblica amministrazione”
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2004.
- L'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 296, recita:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1 - 6 (Omissis).
7. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finanzia, sotto
qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.
8-27
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
ordine). - 1. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
- Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 reca:
«Art. 11 (Piano casa). - 1. Al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
umana, e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad
oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali,
attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa,
ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo
13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche
ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari
degli interventi, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio
dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo
III, capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e
miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle
aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche
di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate
di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a
migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di
sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare,
nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle
costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto
servizio economico generale, e' identificato, ai fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di
esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma
4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu'
efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
delle procedure di cui al presente articolo possono essere
oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere
realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma
4, con le modalita' approvative di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo'
essere destinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra
l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i
comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati
di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' di cui
agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia'
iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e
41 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente comma, incompatibili
con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bise 41 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento
netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa. 12-bis. Per il tempestivo avvio di
interventi prioritari e immediatamente realizzabili di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 200 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione.».
- Si riporta il testo degli articoli 1120, 1121 e 1136
del codice civile:
«Art. 1120 (Innovazioni). - I condomini, con la
maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di un solo condomino.».
«Art. 1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie). -
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o
abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in
opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile,
l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza
dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro
eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.».
«Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea e' regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e
i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non puo' deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non
oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e'
valida se riporta un numero di voti che rappresenti il
terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a
materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonche' le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' devono essere sempre
prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi
del valore dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti
i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.».



 
Art. 4.
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:
a) i criteri e modalita' per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano piu' utilizzabili o che siano dismissibili perche' non piu' rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili,(( nonche' degli immobili)) di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;
b) le modalita' di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici,(( compresi quelli adibiti all'uso scolastico e)) le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila,(( l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila,)) nonche' le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ((formalmente dichiarati )) di interesse storico-artistico ai sensi del (( codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;))
c) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, ((per assicurare l'esercizio delle funzioni di capoluogo di regione al comune di L'Aquila ))e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.
((2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualita' di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.))
3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi (( sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione nei territori stessi, )) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo e' riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, gia' predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione e' prorogato di sessanta giorni.
5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attivita' didattiche e delle attivita' dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma e' disposta con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati, ((d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso,)) nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ((del presente decreto)) sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito puo' essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.
9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
((9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.))



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n, 575 (Disposizioni contro la mafia) reca:
«2-undecies. 1. L'amministratore di cui all'articolo
2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere
utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che
non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in
azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento
del dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o
la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia,
il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato
con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il
bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a
comunita', ad enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, nonche' alle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se
entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina
un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad
imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito,
senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta
dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che
garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I
beni non possono essere destinati all'affitto alle
cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge,
affine o convivente con il destinatario della confisca,
ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato
adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo
15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima del competente ufficio del
territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne
abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la vendita
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla
scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario
puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta
giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte
del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il
dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, che puo' affidarle
all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di
emanazione del provvedimento del direttore centrale del
demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1
dell'articolo 2-decies.
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Amministrazione delle finanze procede
mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di
necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e
motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui
relativi contratti e' richiesto il parere di organi
consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire
nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel
caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e'
richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati,
dal dirigente del competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del
demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente
articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)”:
«5 (Destinazione proventi di dismissione immobili). - A
decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio
immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione del
debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al
Fondo di ammortamento del debito pubblico di cui
all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la
Commissione europea della compatibilita' con gli obiettivi
indicati nell'aggiornamento del programma di stabilita' e
crescita presentato all'Unione europea.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45
del 24 febbraio 2004.
- Per il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di
protezione civile) si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1 della presente legge.
- L'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recita:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis a carico
del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 11
gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
«Art. 4 (Programmazione, procedure di attuazione e
finanziamento degli interventi). - 1. Per gli interventi
previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti
e' autorizzata a concedere agli enti territoriali
competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a
totale carico dello Stato, comprensivo della
capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del
presente articolo il complessivo ammontare dei mutui e'
determinato in lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si
realizza mediante piani generali triennali e piani annuali
di attuazione predisposti e approvati dalle regioni,
sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle
proposte formulate dagli enti territoriali competenti
sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo
adottano le procedure consultive dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per
la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme
disponibili nel primo triennio suddividendole per
annualita' e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il
coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
scolastica nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati
dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della
pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i
progetti preliminari, la valutazione dei costi e
l'indicazione degli enti territoriali competenti per i
singoli interventi. Entro la stessa data le regioni
approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di
difformita' rispetto agli indirizzi della programmazione
scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione
invita le regioni interessate a modificare opportunamente i
rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data
del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi
sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di
osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le
regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi
Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
degli interventi relativi al primo anno del triennio e
provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla
Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e
prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti
territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti
all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono
formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme
disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi
previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
possono essere inseriti in quello successivo; le relative
quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate
al fondo relativo al triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere
perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano
agli adempimenti di loro competenza, provvedono
automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' alla
legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di
inadempienza delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via
sostitutiva il commissario del Governo.».
- Si riporta il testo degli articoli 62 e 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca:
«Art. 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati
e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). -
1. Le norme del presente articolo costituiscono principi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e
hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica
della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo
comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120
della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di emettere
titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il
rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.
Per tali enti, la durata di una singola operazione di
indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
una passivita' esistente, non puo' essere superiore a
trenta ne' inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua la tipologia dei contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1,
comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2
possono concludere, e indica le componenti derivate,
implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta'
di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di
assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi
agli strumenti finanziari derivati nonche' delle clausole
relative alle predette componenti derivate, il medesimo
regolamento individua altresi' le informazioni, rese in
lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a
strumenti finanziari derivati o di un contratto di
finanziamento che include una componente derivata, il
soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per
l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati
o il contratto di finanziamento che include una componente
derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in
violazione delle disposizioni previste dal regolamento
emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione
di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta
valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di
stipulare, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo
minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilita'
di ristrutturare il contratto derivato a seguito di
modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto
derivato e' riferito, con la finalita' di mantenere la
corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata
operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di
comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41,
commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della
documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa
che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni
di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche»
sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1,
commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte degli enti territoriali emanate in
attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di
indebitamento delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente articolo.».
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno
o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da
assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui
al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici
del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per la
determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole
da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali
e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti
di cui al comma 4-quater il monitoraggio e' finalizzato
anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli
eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,
commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della Scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
- Il testo dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), reca:
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 20 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il
programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione
del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico
del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330
miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno
1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 92 del 21 aprile 1998.



 
Art. 5.

Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei
termini, nonche' alle comunicazioni e notifiche di atti

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi ((e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale)) pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause(( di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause)) relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro ((gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause)) rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
((1-bis Fino al 31 luglio 2009, sono altresi' sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.))
2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative(( e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale ))in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. ((E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.))
3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.(( Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.))
4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
((5. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede ))nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.(( Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.))
6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.(( La sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni.)) La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e' rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
9. E' istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.
10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, gia' nominati alla data del ((5 aprile 2009, che,)) alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9, ((ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila. E' fatta salva la facolta' per il giudice, civile ed amministrativo, di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, primo comma, seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi indicate.))
11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 283 del codice di
procedura civile:
«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in
appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione.».
- L'articolo 240-bis del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale) sostituisce
l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1962, n. 742 recante
“Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale.
- Il testo dell'articolo 663 del codice di procedura
civile reca:
«Art. 663 (Mancata comparizione o mancata opposizione
dell'intimato). - Se l'intimato non comparisce o comparendo
non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto
e dispone con ordinanza in calce alla citazione
l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il
giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se
risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto
conoscenza della citazione stessa o non sia potuto
comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula
esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data della
opposizione.
Se lo sfratto e' stato intimato per mancato pagamento
del canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in
giudizio del locatore o del suo procuratore che la
morosita' persiste. In tale caso il giudice puo' ordinare
al locatore di prestare una cauzione.».



 
Art. 6.

Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilita' interno, modalita' di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:
a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;
b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonche' alla Regione, nonche' di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonche' la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonche' di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;
h) la eventuale proroga di un anno del termine di validita' delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonche' i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, ((commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;))
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attivita' produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,(( nonche' la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;))
((m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;))
n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti negli(( elenchi)) di cui agli articoli 106 e 107 del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al)) decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
o) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
p) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;
q) le modalita' di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
((r-bis) la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;))
((r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;))
r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il differimento dei termini per:
a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del ((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.
3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1 novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
((3-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.))
4. Al fine dell'attuazione del comma 1, ((lettere ))da a) ad n) e' autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.
((4-bis. Il termine per l'approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo e' prorogato al 30 giugno 2010. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio.). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale
corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse
generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di
fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di
una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni
speciali del registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non
potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo
l'aumento della produzione e il miglioramento delle
condizioni economiche della circoscrizione territoriale di
competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20 per cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 371-bis e
371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”:
«371-bis (Contributo statale per i distretti
produttivi). - In attesa dell'adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366,
puo' essere riconosciuto un contributo statale a progetti
in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni,
per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse
pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
371-ter. (Contributo statale per i distretti
produttivi). - Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma
371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed
eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 372.».
- L'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di
attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 ,
in materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'art. 2188 del codice civile) recita:
«Art. 9(Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero che
aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4
gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro.».
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante "Norme per la
semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale" e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 24 del 31 gennaio 1994.
- Si riporta il testo dell'articolo 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di
rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui
all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di
coincenerimento, l'avvio delle attivita' e' subordinato
all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della
provincia competente per territorio, da effettuarsi entro
sessanta giorni dalla presentazione della predetta
comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori
limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di
attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle
altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
stessi siano recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il ciclo
di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati, nonche' l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo
sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e
quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti
individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che gia'
fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita'
di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Le disposizioni semplificate del presente articolo
non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' per il riciclaggio e per il recupero
di materia prima secondaria e di produzione di compost di
qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in
atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e
dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, determina modalita', condizioni
e misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative vigenti a favore
dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di
quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre
2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29
dicembre 2003, n. 387.
9. (Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4).
10. (Comma soppresso dall'articolo 2, comma 36, D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4).
11 Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme
tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto alle sezioni regionali
dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime,
alla provincia territorialmente competente.».
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante "Testo
unico delle leggi in materia bancaria ed edilizia":
«Art. 106 (Elenco generale) - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e
degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei confronti del pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e
da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.
Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco
speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2
prevedono che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma
2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la
riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione
di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica
l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'articolo 47.».
- Si riporta il testo dei commi 8-bis, 8-ter e 8-quater
dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1-8 (Omissis).
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
termine di cui al comma 8 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
quale la violazione si e' verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al
comma 8, la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si e' verificata.
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai
commi 8-bis e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari
competente per territorio, per i conseguenti adempimenti.
Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua
conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.».
- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di
acque pubbliche) reca:
«Art. 10 (Pozzi). - 1. Tutti i pozzi esistenti, a
qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, sono
denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla
regione o provincia autonoma nonche' alla provincia
competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. A
seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli
adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa
denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93
del citato testo unico nel termine di cui sopra e' punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo
puo' essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto
a chiusura a spese del trasgressore allorche' divenga
definitivo il provvedimento che applica la sanzione.
Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689.
2. (Modifica l'art. 106, R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775).».
- Si riporta il testo degli articoli 151 e 227 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 151 (Principi in materia di contabilita'). - 1.
Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, osservando i principi
di unita', annualita', universalita' ed integrita',
veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.
2. Il bilancio e' corredato di una relazione
previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di
durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli
allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di
legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante
contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del
patrimonio.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa
della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo.».
«Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 133.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni
con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la
indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e'
presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti
per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui
all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui
all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti.».
- Il decreto del Ministero dell'interno 1° aprile 2009
reca «Approvazione del modello di certificazione con il
quale i comuni certificano il mancato gettito accertato,
per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 1, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».
- Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009 n. 13, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre
2008.
- La “Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del
22 dicembre 2000.



 
Art. 7.

Attivita' urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia,
delle Forze armate
1. Per gli interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonche' per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme gia' trasferite al fondo della Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, ((comprensiva degli oneri per il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalita' previste dal comma 2, al personale delle Forze armate.))
2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attivita' necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzata, a decorrere dal 1 giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attivita' indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla ((vigente normativa,)) prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1 gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; ((a tal fine e' autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.))
4. La regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanita' e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).
((4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionaledi protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.))



Riferimenti normativi:
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 aprile 2009 n. 3753 (Primi interventi urgenti conseguenti
agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di
l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6
aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2009.
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2009 n. 3754 ( Ulteriori disposizioni urgenti
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile
2009.
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 aprile 2009 n. 3755 ( Ulteriori disposizioni urgenti
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile
2009.
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 aprile 2009 n. 3757 ( Ulteriori disposizioni urgenti
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo
il giorno 6 aprile 2009) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile
2009.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 213-bis,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213
(Soppressione indennita' di trasferta) non si applicano al
personale delle Forze armate di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari
stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si
applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' al personale delle
agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente
nazionale dell'aviazione civile.».



 
Art. 8.
Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese
1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:
a) la proroga dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;
b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici;
c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
d) la non computabilita' ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del(( testo unico delle imposte sui redditi di cui al))decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) modalita' speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilita' della gestione finanziaria dell'AGEA;
f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009. ((A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1.))
2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalita':
a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;
d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita' di cui all'articolo 1.
3. Al fine dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
«25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata a
otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E'
riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero
periodo di percezione del trattamento nel limite massimo
delle durate legali previste dal presente comma. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione della
predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente comma
non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro.».
- L'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recita:
«Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di
tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di
disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli
ammortizzatori in deroga). - 1-1-ter (Omissis).
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei
limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di
fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8,
secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata
in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito
percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di
reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la
predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita'
non inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano
accreditati presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
d) (Soppressa dalla legge di conversione 28 gennaio
2009, n. 2;
e) non risultino accreditati nell'anno precedente
almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse
di studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione 288;
g-bis) (abrogata dal comma 23 dell'art. 82, D.L. 25
giugno 2008, n. 112);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente
articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, reca:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2.-3.
(Omissis).».



 
Art. 9.

Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da
demolizioni
1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
((1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in oggetto, sono classificati come rifiuti urbanicon codice CER 20.03.99.))
1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nonche' le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attivita' di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA, ((nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante,)) assicura il coordinamento delle attivita' realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonche' il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attivita' degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validita' delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operativita' della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.
7. (Soppresso).
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.



Riferimenti normativi:
- L'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) reca
“Elenco dei rifiuti istituito conformemente
all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE
relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui
alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio
2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio 9 aprile 2002)”.
- Il testo dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 reca:
«Art. 1. - 1. Il Commissario delegato individua con
proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici
che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile
2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi
macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione
civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito
un'intensita' MCS uguale o superiore al sesto grado.
2. Con successivi decreti il Commissario delegato
aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base
dell'ulteriore attivita' di rilevazione macrosismica in
corso di effettuazione e aggiornamento.».
- Si riporta il testo degli articoli 110, 182, comma 7,
183, comma 1, 191, 208, 210, 212 e 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 110 (Trattamento di rifiuti presso impianti di
trattamento delle acque reflue urbane) - 1. Salvo quanto
previsto ai commi 2 e 3, e' vietato l'utilizzo degli
impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo
smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorita' competente,
d'intesa con l'Autorita' d'ambito, in relazione a
particolari esigenze e nei limiti della capacita' residua
di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico
integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque
reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie
compatibili con il processo di depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa
comunicazione all'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 124, e' comunque autorizzato ad accettare in
impianti con caratteristiche e capacita' depurative
adeguate, che rispettino i valori limite di cui
all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e
materiali, purche' provenienti dal proprio Ambito
territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale
ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i
valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla
manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque
reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100,
comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria
della rete fognaria nonche' quelli derivanti da altri
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei
quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti
realizzabile tecnicamente e/o economicamente;
4. L'attivita' di cui ai commi 2 e 3 puo' essere
consentita purche' non sia compromesso il possibile
riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore
del servizio idrico integrato deve indicare la capacita'
residua dell'impianto e le caratteristiche e quantita' dei
rifiuti che intende trattare. L'autorita' competente puo'
indicare quantita' diverse o vietare il trattamento di
specifiche categorie di rifiuti. L'autorita' competente
provvede altresi' all'iscrizione in appositi elenchi dei
gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la
comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si
applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorita'
d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono
tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti,
fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al
comma 3, lettera b), che e' tenuto al rispetto dei soli
obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa
in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico
integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti e'
soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e
scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di rifiuti.».
«Art. 182 (Smaltimento dei rifiuti). - 1.- 6. (Omissis).
7. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della
direttiva 1999/31/CE.».
«Art. 183. (Definizioni). 1. Ai fini della parte quarta
del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta
del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto
rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha
effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o
altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto
che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonche' il controllo delle discariche dopo la
chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al
riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La
frazione organica umida e' raccolta separatamente o con
contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti
biodegradabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B
alla parte quarta del presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C
alla parte quarta del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici
o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le
attivita' di produzione dalle quali sono originati i
rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti
nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui
al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente
decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto
R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti
per milione (ppm), ne' policlorobifenile e
policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 parti per
milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore,
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in
deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel
caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di
rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il
quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri
cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non
superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad
alto tenore di umidita', proveniente da raccolta
differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a
basso tenore di umidita' proveniente da raccolta
differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani,
avente un rilevante contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i
materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai
sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che
soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e
condizioni: 1) siano originati da un processo non
direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro
impiego sia certo, sin dalla fase della produzione,
integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di
produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e
definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di
qualita' ambientale idonei a garantire che il loro impiego
non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali
qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli
autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere
utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti
preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i
requisiti merceologici e di qualita' ambientale di cui al
punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della
produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente
le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo
181-bis;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1
e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di
qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e
speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a
garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo,
nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e
sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri,
inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidita';
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai
fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q):
il combustibile classificabile, sulla base delle norme
tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
come RDF di qualita' elevata 239);
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e
successive modifiche e integrazioni;
v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, lettera b);
z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di
cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica
di cui all'articolo 268, lettera a);
bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle
attivita' volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti,
come definita alla lettera d), ivi compresa l'attivita' di
spazzamento delle strade;
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per
l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento
differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e
trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata
Stato-Regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei
rifiuti su strada.».
«Art. 191 (Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri
sostitutivi). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni
sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
della protezione civile, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono
emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche
in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle
attivita' produttive, al Presidente della regione e
all'autorita' d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre
giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze
di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale
promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire
la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e
lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del
termine e di accertata inattivita', il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il
Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un
congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
puo' adottare in via sostitutiva tutte le iniziative
necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a
cui si intende derogare e sono adottate su parere degli
organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono
con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere
reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuiti. Qualora ricorrano
comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni, le
ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione
europea.».
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle Autorita' d'ambito e
degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche
il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al
fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La
documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti
della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
data fissata per la riunione; in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto d
al
la normativa vigente, la valutazione di compatibilita'
ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni
della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze
della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva,
approva il progetto e autorizza la realizzazione e la
gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto
in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni
dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il
rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro
i termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie
finanziarie per la gestione della discarica, anche per la
fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del
presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne
di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato,
almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo
190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187,
le disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m)
(283).
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che
cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo
212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato,
oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.».
«Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1.
Coloro che alla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto
l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero
intendano, comunque, richiedere una modifica
dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso,
ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla
regione competente per territorio, che si pronuncia entro
novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al
presente comma si applica anche a chi intende avviare una
attivita' di recupero o di smaltimento di rifiuti in un
impianto gia' esistente, precedentemente utilizzato o
adibito ad altre attivita'. Ove la nuova attivita' di
recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di
impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste
dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche
sostanziali.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli
impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto alla nuova forma di gestione
richiesta;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla
normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono
in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001;
l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12.
4. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera
m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al
registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al
divieto di miscelazione di cui all'articolo 187.
6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di
imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di
rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma
14.
7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208,
comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste.
8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione
entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono
essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li
rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che
cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo
212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con
sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali
e provinciali, istituite presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione
all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e
competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed e' composto da diciannove membri di
comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attivita' produttive, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate, di
cui due dalle organizzazioni rappresentative della
categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni
che rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio;
e) (( (soppressa) ));
f) (( (soppressa) )).
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del
loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e
dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti
all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi,
rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento
delle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,
di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi, nonche' di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di
terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di
recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208,
comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente
comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3,
lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236,
limitatamente all'attivita' di intermediazione e commercio
senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione
che dispongano di evidenze documentali o contabili che
svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti
documentali e contabili previsti a carico dei predetti
soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali,
i consorzi e le societa' di gestione dei servizi pubblici
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l'iscrizione all'Albo e' effettuata mediante apposita
comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla
sezione regionale territorialmente competente ed e' valida
per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi
comuni.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato
autorizzato o allo svolgimento delle attivita' soggette ad
iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attivita'
di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza
detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano
l'attivita' di gestione di impianti mobili di smaltimento e
recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie
finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
quarantapercento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si
applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono
prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione
delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita
sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale
dell'Albo territorialmente competente che rilascia il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua
responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n.
241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le
attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le
caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli
estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto
delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d)
il versamento del diritto annuale di registrazione, che in
fase di prima applicazione e' determinato nella somma di 50
euro all'anno, ed e' rideterminabile ai sensi dell'articolo
21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
delle imprese di cui al presente comma effettuate entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti
disposizioni restano valide ed efficaci. Non e' comunque
richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri
rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo
stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al
conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una
convenzione.
9. Le imprese che effettuano attivita' di gestione di
impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarita'
di terzi, le imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della
regione territorialmente competente, nel rispetto dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera
h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di
imprese in possesso della certificazione ambientale ai
sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al
presente comma devono essere in ogni caso prestate in base
alla seguente distinzione:
a) le imprese che effettuano l'attivita' di gestione di
impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarita'
di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore
della regione per ogni impianto che viene gestito;
b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica
dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le
garanzie finanziarie a favore della regione per ogni
intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del
Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita'
organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le
modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione,
nonche' le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano
ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti
principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni,
sono fissati i criteri generali per la definizione delle
garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.
12. (Abrogato).
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto,
disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento
della pubblicazione dei suddetti decreti.
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e
provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera
1), e 3, lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in
vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato
decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre
1995.
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte
all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di
attivita' alla Sezione regionale o provinciale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata
da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo
13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonche'
delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale
risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione
dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le Sezioni regionali e
provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e
inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla
provincia territorialmente competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria
ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della
comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo
216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero
non comporta variazioni della categoria, della classe e
della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono
iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da
documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
22. (Abrogato).
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i
registri delle imprese autorizzate alla gestione di
rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono
inseriti, a domanda, gli elementi identificativi
dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le
procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi
disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via
telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto.
Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato
nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la
ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per
la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti
oggetto dell'attivita' di gestione, la scadenza
dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni
variazione delle predette informazioni che intervenga nel
corso della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso
di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni
dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta
puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per
via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone
l'inserimento nei registri.
24. (Abrogato).
25. (Abrogato).
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di
un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di
registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25
sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a
contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli
integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23
decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). - 1.
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado
di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento
mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie
di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e
con le modalita' di cui all'articolo 304, comma 2. La
medesima procedura si applica all'atto di individuazione di
contaminazioni storiche che possano ancora comportare
rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di
monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di uno o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
La regione, acquisito il parere del comune e della
provincia interessati mediante apposita conferenza di
servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il
progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro
sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo'
essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi
la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente
motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al
progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento.
In questa ipotesi il termine per l'approvazione del
progetto decorre dalla presentazione del progetto
integrato. Ai soli fini della realizzazione e
dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il
tempo strettamente necessario all'attuazione medesima,
l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e
rocce da scavo all'interno dell'area oggetto
dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle
falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il
provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti
anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie,
in misura non superiore al cinquanta per cento del costo
stimato dell'intervento, che devono essere prestate in
favore della regione per la corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto,
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati con attivita' in esercizio, garantisce una
adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce
un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di
messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati
piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate
ed indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si
rendera' necessario un intervento di bonifica o un
intervento di messa in sicurezza permanente.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione
e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di
servizi convocata dalla regione e costituita dalle
amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i
permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione
degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La
relativa documentazione e' inviata ai componenti della
conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data
fissata per la discussione e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete
alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta
bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare
tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento
della delibera di adozione, al rilascio provvede la
regione.».
- Per l'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 6 della presente legge.
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 17 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante
“Attuazione della direttiva 1991/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti:
«Art. 8 (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una
discarica e' presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste
dagli articoli medesimi e deve altresi' contenere almeno i
seguenti dati e informazioni:
a) l'identita' del richiedente e del gestore, se sono
diversi;
b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali
dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco
Europeo dei Rifiuti;
c) l'indicazione della capacita' totale della
discarica, espressa in termini di volume utile per il
conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento
dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla
trasformazione in biogas;
d) la descrizione del sito, ivi comprese le
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,
corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una
dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di
campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al
D.M. 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno
1988;
e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure
per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla
conseguente formazione di percolato, anche in riferimento
alla lettera c);
f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e
di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi
tecnici prescelti;
g) il piano di gestione operativa della discarica,
redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel
quale devono essere individuati i criteri e le misure
tecniche adottate per la gestione della discarica e le
modalita' di chiusura della stessa;
h) il piano di gestione post-operativa della discarica,
redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel
quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo
successivi alla chiusura;
i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale
devono essere indicate tutte le misure necessarie per
prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento
della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase
operativa che post-operativa, con particolare riferimento
alle precauzioni adottate a tutela delle acque
dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato
nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione
contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da
monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica
delle attivita' di studio del sito da parte del richiedente
sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
l) il piano di ripristino ambientale del sito a
chiusura della discarica, redatto secondo i criteri
stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste
le modalita' e gli obiettivi di recupero e sistemazione
della discarica in relazione alla destinazione d'uso
prevista dell'area stessa;
m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi
derivanti dalla realizzazione dell'impianto e
dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla
costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo
14, i costi stimati di chiusura, nonche' quelli di gestione
post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano
coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo
smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio
ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla
adozione di procedure di registrazione ai sensi del
regolamento n. 761/2001/CE del 19 marzo 2001, del
Parlamento Europeo e del Consiglio;
n) le informazioni relative alla valutazione di impatto
ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi
un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura;
o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie
del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente,
ai sensi dell'articolo 14.».
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo smaltimento
nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e
dei limiti di accettabilita' previsti dalla Delib. 27
luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 ottobre 1994, nonche' dalle deliberazioni regionali
connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti
precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo
A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai
rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima
categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti
precedentemente avviati alle discariche di II categoria
tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica,
presenta all'autorita' competente un piano di adeguamento
della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorita' competente
approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la
prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i
lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il
termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo'
in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel
provvedimento l'autorita' competente prevede anche
l'inquadramento della discarica in una delle categorie di
cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a
favore dell'autorita' competente concorrono alla
prestazione della garanzia finanziaria.
4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente
approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del
comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per
quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino
al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione
dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo
al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al
comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di
adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale
per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al
1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1°
ottobre 2008.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al
comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi
di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12,
comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo
stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai
fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilita'
previsti dalla deliberazione;
b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del
Ministro dell'ambiente;
c) l'articolo 5, commi 6 e 6-bis, e l'articolo 28,
comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive modificazioni;
d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente
disciplina.».
- Per l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1 della
presente legge.



 
((Art. 9-bis

Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse
idriche

1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorita' di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facolta' per la provincia ovvero per l'Autorita' di ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacita' depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalita';
b) descrizione degli eventuali interventi gia' realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;
c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.
4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalita' dell'impianto di depurazione delle acque reflue in localita' Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilita' speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi di societa' a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita' tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.
6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e' soppresso. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e' soppresso e, nel secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione";
4) al comma 6-bis, le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi idrici" sono soppresse;
b) all'articolo 170, comma 12, le parole: "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche".
7. Il Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 99, 101, 146, 148,
149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 99 (Riutilizzo dell'acqua). - 1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio
decreto, sentiti i Ministri delle politiche agricole e
forestali, della salute e delle attivita' produttive, detta
le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della
legislazione statale, e sentita l'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e
misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il
riutilizzo delle acque reflue depurate.».
«Art. 101 (Criteri generali della disciplina degli
scarichi). - 1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in
funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi
idrici e devono comunque rispettare i valori limite
previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto. L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire
specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni
per i periodi di avviamento e di arresto e per
l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di
regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio
della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi
ammissibili e delle migliori tecniche disponibili,
definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli
di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in
quantita' massima per unita' di tempo in ordine ad ogni
sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze
affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno
restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque
reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque
reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in
aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi
indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate
nella Tabella 5 del medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici
e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7,
lettera e), devono essere resi accessibili per il
campionamento da parte dell'autorita' competente per il
controllo nel punto assunto a riferimento per il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo
108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della
immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le
acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le
fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorita' competente per il controllo e'
autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga
necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno
luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere
che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18
della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto subiscano un trattamento particolare prima
della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun
caso essere conseguiti mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo. Non e' comunque
consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio
o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali
di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per
adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza dal presente
decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione
prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di
lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia,
sia separato dagli scarichi terminali contenenti le
sostanze di cui al comma 4.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico
superficiale presentino parametri con valori superiori ai
valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico e'
fissata in base alla natura delle alterazioni e agli
obiettivi di qualita' del corpo idrico ricettore. In ogni
caso le acque devono essere restituite con caratteristiche
qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale
sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini
della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni,
sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque
reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla
coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di
bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attivita' di cui
alle lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di
trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalita' e
complementarieta' funzionale nel ciclo produttivo aziendale
e con materia prima lavorata proveniente in misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di
cui si abbia a qualunque titolo la disponibilita';
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di
piscicoltura che diano luogo a scarico e che si
caratterizzino per una densita' di allevamento pari o
inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o
in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o
inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a
quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attivita' termali, fatte salve le
discipline regionali di settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, e successivamente ogni
due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, al Servizio geologico
d'Italia -Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti le informazioni relative alla funzionalita' dei
depuratori, nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi,
secondo le modalita' di cui all'articolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione
delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni
pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e
siti internet istituzionali, una relazione sulle attivita'
di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro
competenza, secondo le modalita' indicate nel decreto di
cui all'articolo 75, comma 5.
10. Le Autorita' competenti possono promuovere e
stipulare accordi e contratti di programma con soggetti
economici interessati, al fine di favorire il risparmio
idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero
come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilita' di ricorrere a strumenti economici, di
stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute
utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina
generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
qualita'.».
«Art. 146 (Risparmio idrico). - 1. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, le regioni, sentita l'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi
della legislazione statale, adotta norme e misure volte a
razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in
particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e
di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine
di ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi
impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia
interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi
anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale
metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti
abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti
dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo
di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi
e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori
industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza
accompagnati da una loro corretta gestione e dalla
sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo
libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in
ogni singola unita' abitativa nonche' contatori
differenziati per le attivita' produttive e del settore
terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando
economicamente e tecnicamente conveniente anche in
relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e
di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare
misure di protezione e gestione atte a garantire un
processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente
idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con
l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse
finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al
fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di
acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di
costruire e' subordinato alla previsione, nel progetto,
dell'installazione di coniatori per ogni singola unita'
abitativa, nonche' del collegamento a reti duali, ove gia'
disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita l'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il
Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), adotta un regolamento per la
definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti
gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed
all'Autorita' d'ambito competente i risultati delle
rilevazioni eseguite con i predetti metodi.».
«Art. 148 (Autorita' d'ambito territoriale ottimale).
- 1. L'Autorita' d'ambito e' una struttura dotata di
personalita' giuridica costituita in ciascun ambito
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione,
alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad
essi spettanti in materia di gestiore delle risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle
infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono
disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita'
d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata
l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della
gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorita'
d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante
affissione ad apposito albo, istituito presso la sede
dell'ente, e sono trasmessi all'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici
giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa
dell'Autorita' d'ambito, determinati annualmente, fanno
carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno
di essi all'Autorita' d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria
all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi
del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio
idrico integrato e' facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle comunita' montane, a condizione che gestiscano
l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della
Autorita' d'ambito competente.».
«Art. 149 (Piano d'ambito). - 1. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, l'Autorita' d'ambito provvede alla predisposizione
e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito e'
costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni
asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito
territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza
delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio
idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le opere di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare,
compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture
gia' esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei
livelli minimi di servizio, nonche' al soddisfacimento
della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli
interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli
obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal
fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato nello
stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto
finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei
costi di' gestione e di' investimento al netto di eventuali
finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso e' integrato
dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a
tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi' come
redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicita' della
gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la
struttura operativa mediante la quale il gestore assicura
il servizio all'utenza e la realizzazione del programma
degli interventi.
6. Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci giorni
dalla delibera di approvazione alla regione competente,
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. L'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti puo' notificare all'Autorita' d'ambito, entro
novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i
propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario,
prescrizioni concernenti: il programma degli interventi,
con particolare riferimento all'adeguatezza degli
investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di
servizio individuati quali obiettivi della gestione; il
piano finanziario, con particolare riferimento alla
capacita' dell'evoluzione tariffaria di garantire
l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.».
«Art. 152 (Poteri di controllo e sostitutivi). - 1.
L'Autorita' d'ambito ha facolta' di accesso e verifica alle
infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli
obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e
che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non
consentano il raggiungimento dei livelli minimi di
servizio, l'Autorita' d'ambito interviene tempestivamente
per garantire l'adempimento da parte del gestore,
esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle
disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando
l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti
penalita' a suo carico, nonche' il potere di risoluzione e
di revoca, l'Autorita' d'ambito, previa diffida, puo'
sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le
opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di appalti pubblici.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non intervenga, o
comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa
diffida e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri
sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta".
Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni,
i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa
diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
mediante nomina di un commissario "ad acta".
4. L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti i risultati dei controlli della gestione.».
«Art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato). - 1.
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato ed e' determinata tenendo conto della qualita'
della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e
degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di
gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione
del capitale investito e dei costi di gestione delle aree
di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di
funzionamento dell'Autorita' d'ambito, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi
e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote
della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di
corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, su proposta dell'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della
necessita' di recuperare i costi ambientali anche secondo
il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le
componenti di costo per la determinazione della tariffa
relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego
dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti
i criteri generali per la determinazione, da parte delle
regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua
pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi
della risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del canone
nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle
acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo
produttivo o di una parte dello stesso o, ancora,
restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. L'Autorita' d'ambito, al fine della predisposizione
del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,
lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza
delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2,
comunicandola all'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.
5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel
rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate,
anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi,
agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
consumi di determinate categorie, secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di
tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti
ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali,
commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni
tiene conto degli investimenti pro capite per residente
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato.».
«Art. 172 (Gestioni esistenti). - 1. Le Autorita'
d'ambito che alla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto abbiano gia' provveduto alla
redazione del piano d'ambito, senza aver scelto la forma di
gestione ed avviato la procedure di affidamento, sono
tenute, nei sei mesi decorrenti da tale data, a deliberare
i predetti provvedimenti.
2. In relazione alla s cadenza del termine di cui al
comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'Autorita' d'ambito dispone i nuovi
affidamenti, nel rispetto della parte terza del presente
decreto, entro i sessanta giorni antecedenti tale scadenza.
3. Qualora l'Autorita' d'ambito non provveda agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi
stabiliti, la regione, entro trenta giorni, esercita,
dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e all'Autorita' di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi,
nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a
carico dell'ente inadempiente, che avvia entro trenta
giorni le procedure di affidamento, determinando le
scadenze dei singoli adempimenti procedimentali. Qualora il
commissario regionale non provveda nei termini cosi'
stabiliti, spettano al Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, i poteri sostitutivi preordinati al
completamento della procedura di affidamento.
4. Qualora gli enti locali non aderiscano alle Autorita'
d'ambito ai sensi dell'articolo 148 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto, la regione esercita, previa diffida
all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta
giorni e dandone comunicazione all'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi,
nominando un commissario "ad acta", le cui spese sono a
carico dell'ente inadempiente.
5. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione,
delle gestioni in essere ai sensi del comma 2, i beni e gli
impianti delle imprese gia' concessionarie sono trasferiti
direttamente all'ente locale concedente nei limiti e
secondo le modalita' previsti dalla convenzione.
6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione
gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono
trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio
idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel
quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori
serviti, secondo un piano adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentite le regioni, le province e gli enti interessati.».
«Art. 174 (Disposizioni di attuazione e di esecuzione).
- 1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio di nuove disposizioni
attuative della sezione terza della parte terza del
presente decreto, si applica il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito
di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico
programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a
carico del Ministero, dei livelli di depurazione, cosi'
come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i
poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti
territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico
dei quali pendono procedure di infrazione per violazione
della citata direttiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 323, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)”:
«323 (Istituzione del fondo per la promozione di
interventi di riduzione e prevenzione della produzione di
rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di
riciclaggio). - E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione
e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20
milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere
sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e' finalizzato
alla sottoscrizione di accordi di programma e alla
formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di cui al
presente comma.».
- L'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recita:
«Art. 23-bis. (Servizi pubblici locali di rilevanza
economica). - 1. Le disposizioni del presente articolo
disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione
della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu'
ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta'
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di
tutti gli operatori economici interessati alla gestione di
servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di
garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita'
ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello
essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione,
assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e
leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e
prevalgono sulle relative discipline di settore con esse
incompatibili.
2. ll conferimento della gestione dei servizi pubblici
locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori
o di societa' in qualunque forma costituite individuati
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza,
adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita'.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di
cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento,
non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,
l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della
disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve
dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base
ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una
relazione contenente gli esiti della predetta verifica
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
alle autorita' di regolazione del settore, ove costituite,
per l'espressione di un parere sui profili di competenza da
rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della
predetta relazione.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la
loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di
una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui
possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente
vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento,
unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla
media calcolata sulla base della durata degli affidamenti
indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono
definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini
di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo
sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire
una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole
nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il
raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello
di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli
obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le
concessioni relative al servizio idrico integrato
rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre
2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi
pubblici locali non affidati mediante le procedure
competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e'
affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora
separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero
in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o
attivita' per altri enti pubblici o privati, ne'
direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre
societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. ll divieto di cui al periodo
precedente non si applica alle societa' quotate in mercati
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi
pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara
svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad
evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a loro
affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010,
per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, nonche' le competenti
Commissioni parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilita'
interno e l'osservanza da parte delle societa' in house e
delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di
procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e
servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di
proporzionalita' e di adeguatezza di cui all'articolo 118
della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di
residenti possano svolgere le funzioni relative alla
gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici
locali, anche attraverso la revisione della disciplina
sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali,
individuando le norme applicabili in via generale per
l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di
rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti,
energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello
idrico, fermo restando il limite massimo stabilito
dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli
affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza
pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle
gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente
articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli
affidamenti di retti in essere debbano cessare alla
scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di
reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese
estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita',
sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi
di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici
locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di
prestazione di servizi di interesse generale in ambito
locale compatibili con le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee
forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli
affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai
tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione
dei beni, di proprieta' del precedente gestore, necessari
per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non
giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi
del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le
disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia'
avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 161 e 170 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 161 (Commissione nazionale per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche). - 1. La Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui al
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1,
comma 5, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al fine di
garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo
141, comma 2 del presente decreto legislativo, con
particolare riferimento alla regolare determinazione ed al
regolare adeguamento delle tariffe, nonche' alla tutela
dell'interesse degli utenti.
2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due
dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con
funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto,
scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore
pubblico e privato, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere. Il presidente e' scelto
nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione
tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque
componenti della Commissione, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al
presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento
delle attivita' e' garantito dai componenti in carica alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri della
Commissione.
4. La Commissione, nell'ambito delle attivita' previste
all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le
modalita' di revisione periodica, e lo trasmette al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli
elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di
modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano
il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in
particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli
esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo
di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per
l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che
la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della
contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole
prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi
da prestare, sentite le regioni, i gestori e le
associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi
richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori
operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare
situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei
servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando
linee guida che indichino le misure idonee al fine di
assicurare la parita' di trattamento degli utenti,
garantire la continuita' della prestazione dei servizi e
verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo
stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire
il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici
attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei
consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, delle regioni,
degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del
servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma la Commissionepromuove
studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento
sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale
della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma
1, lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi',
dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. La Commissione svolge funzioni di raccolta,
elaborazione e restituzione di dati statistici e
conoscitivi, in particolare, in materia di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di
controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i
dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio
ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie
relative ai servizi idrici ai fini della proposizione
innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in
essere in violazione del presente decreto legislativo,
nonche' dell'azione di responsabilita' nei confronti degli
amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei
diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
utenti.».
«Art. 170 (Norme transitorie). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 65, limitatamente alle
procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino,
fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del
presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di
adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla
legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 3 65, i
riferimenti in esso contenuti all'articolo 1 del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, devono
intendersi riferiti all'articolo 66 del presente decreto; i
riferimenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183, devono
intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza
del presente decreto, ove compatibili.
2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti
idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del
presente decreto e della eventuale revisione della relativa
disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla
legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63
del presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del
presente decreto:
a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo
95, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 28 luglio 2004;
b) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
99, comma 1, continua ad applicarsi il decreto ministeriale
12 giugno 2003, n. 185;
c) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
104, comma 4, si applica il decreto ministeriale 28 luglio
1994;
d) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
112, comma 2, si applica il decreto ministeriale 6 luglio
2005;
e) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
114, comma 4, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 30 giugno 2004;
f) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
118, comma 2, continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 18 settembre 2002 e il decreto ministeriale 19
agosto 2003;
g) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
123, comma 2, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 19 agosto 2003;
h) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
146, comma 3, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99;
i) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
150, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione
del servizio idrico integrato nonche' all'affidamento a
societa' miste continuano ad applicarsi il decreto
ministeriale 22 novembre 2001, nonche' le circolari del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6
dicembre 2004;
l) fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
154, comma 2, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 1° agosto 1996.
4. La parte terza del presente decreto contiene le norme
di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 75/440/CEE relativa alla qualita' delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
b) direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate
nell'ambiente idrico;
c) direttiva 78/659/CEE relativa alla qualita' delle
acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per
essere idonee alla vita dei pesci;
d) direttiva 79/869/CEE relativa ai metodi di misura,
alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile;
e) direttiva 79/923/CEE relativa ai requisiti di
qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura;
f) direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe
sostanze pericolose;
g) direttiva 82/176/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del
settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;
h) direttiva 83/513/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio;
i) direttiva 84/156/CEE relativa ai valori limite ed
obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio
provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi
dei cloruri alcalini;
l) direttiva 84/491/CEE relativa ai valori limite e
obiettivi di qualita' per gli scarichi di
esaclorocicloesano;
m) direttiva 88/347/CEE relativa alla modifica
dell'Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi
di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1
dell'Allegato della direttiva 76/464/CEE;
n) direttiva 90/415/CEE relativa alla modifica della
direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze
pericolose che figurano nell'elenco 1 della direttiva
76/464/CEE;
o) direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane;
p) direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole;
q) direttiva 98/15/CE recante modifica della direttiva
91/271/CEE per quanto riguarda alcuni requisiti
dell'Allegato 1;
r) direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque.
5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a
due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi
comprese quelle adottate ai sensi dell'articolo 101, comma
2, contenute nella legislazione regionale attuativa della
parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di
cui all'articolo 121.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, e dai decreti legislativi di
attuazione della direttiva 96/92/CE.
7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui
all'articolo 112, le attivita' di utilizzazione agronomica
sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti
alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto.
8. Dall'attuazione della parte terza del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori
entrate a carico della finanza pubblica.
9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non
superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti
da disposizioni statali di finanziamento e' riservata alle
attivita' di monitoraggio e studio destinati all'attuazione
della parte terza del presente decreto.
10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa
del mare.
11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati
in attuazione della parte terza del presente decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti
emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate
dall'articolo 175.
12. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
13. (Soppresso dall'art. 2, comma 29-bis, D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4).
14. In sede di prima applicazione, il termine di
centottanta giorni di cui all'articolo 112, comma 2,
decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto.”.



 
Art. 10.
Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale
((1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonche' degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.
1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, cosi' individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2008" di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2009". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, puo' essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non e' dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalita' per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonche' delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, la loro efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.))

2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, puo' essere destinata al finanziamento di accordi di programma gia' sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorita' per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonche' ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia' presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa e' incaricata degli interventi di cui al presente comma.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalita' per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficolta', ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
((5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei relativi interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessita', le risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa finalizzate allo svolgimento di attivita' correlate principalmente alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1 milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi realizzati, e' trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, per essere destinato al finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui all'articolo 2.))



Riferimenti normativi:
- L'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266
(Interventi urgenti per l'economia) recita:

«Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50
miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore
dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317 , a fronte di finanziamenti a piccole
e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e
di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto
legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di
garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517 , e loro successive modificazioni.
6. (Aggiunge il comma 2-bis all'art. 29, L. 5 ottobre
1991, n. 317).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 340 a
343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
«340 (Istituzione delle zone franche urbane). - Al fine
di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi
urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle
citta' caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono
istituite, con le modalita' di cui al comma 342, zone
franche urbane con un numero di abitanti non superiore a
30.000. Per le finalita' di cui al periodo precedente, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che
provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai
sensi del comma 342.
341 (Individuazione dei requisiti delle zone franche
urbane). - Le piccole e microimprese, come individuate
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attivita'
economica nelle zone franche urbane individuate secondo le
modalita' di cui al comma 342, possono fruire delle
seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo
di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi
cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta
successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque al
60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla
presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di
euro 100.000 del reddito derivante dall'attivita' svolta
nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per
ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo
indeterminato, residente all'interno del sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a
concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di
imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a
decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli
immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse
imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
attivita' economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni
di attivita', nei limiti di un massimale di retribuzione
definito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non
inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30
per cento degli occupati risieda nel sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni
successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque al 60
per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla
presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono
l'attivita' all'interno della zona franca urbana.
341-bis (Individuazione dei requisiti delle zone franche
urbane). - Le piccole e le micro imprese che hanno avviato
la propria attivita' in una zona franca urbana
antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle
agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. (Individuazione dei requisiti delle zone
franche urbane) Sono, in ogni caso, escluse dal regime
agevolativo le imprese operanti nei settori della
costruzione di automobili, della costruzione navale, della
fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,
della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater (Individuazione dei requisiti delle zone
franche urbane). - Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, saranno
determinati le condizioni, i limiti e le modalita' di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341
a 341-ter.
342 (Competenza CIPE per la definizione dei criteri per
l'allocazione delle risorse e l'identificazione delle zone
franche urbane). - Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e
la selezione delle zone franche urbane, sulla base di
parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di
degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla
perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla
concessione del finanziamento in favore dei programmi di
intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea.
343 (Monitoraggio degli interventi di sostegno a favore
delle zone franche urbane). - Il Nucleo di valutazione e
verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in
coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni
interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione
di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE
una relazione annuale sugli esiti delle predette
attivita'.».
- Il testo dell'articolo 1, commi da 366 a 372, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)) reca:
«366 (Distretti: individuazione dei distretti
produttivi). - Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a
371, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono definite le
caratteristiche e le modalita' di individuazione dei
distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale,
con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
settori di riferimento, di migliorare l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando
modalita' di collaborazione con le associazioni
imprenditoriali.
367. (Volontaria adesione da parte delle imprese)
L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi,
turistiche ed agricole e della pesca e' libera.
368 Disposizioni fiscali: tassazione di distretto -
(Concordato triennale distretti) - (Disposizioni
amministrative: Distretto come soggetto giuridico nei
rapporti con la PA per conto delle imprese aderenti) -
(Comunicazione telematica distretti-pa) - (Istanze
collettive di contributi per imprese che fanno parte dei
distretti) - (Disposizioni finanziarie) -
(Cartolarizzazione crediti) - (Garanzie confidi ai
distretti) - (Disposizioni sulla ricerca e lo sviluppo:
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione). - Ai distretti produttivi si applicano le
seguenti disposizioni:
a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende
quello delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le
imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero (181);
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti
e delle relative imprese, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei
confidi e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei distretti,
con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di
investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva
delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
369 (Distretti in agricoltura). - Le norme in favore dei
distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche
ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai
sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti
industriali e della pesca e consorzi di sviluppo
industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai consorzi per il
commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83
370 (Abrogato).
371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa
comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372
trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di
uno o piu' distretti individuati con il decreto di cui al
comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione
delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata
progressivamente.
371-bis (Contributo statale per i distretti produttivi).
- In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, puo'
essere riconosciuto un contributo statale a progetti in
favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per
un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse
pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
371-ter (Contributo statale per i distretti produttivi).
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi
al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri
per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti
di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di
cui al comma 372.
372 (Oneri distretti). - Dall'attuazione dei commi da
366 a 371-ter non devono derivare oneri superiori a 50
milioni di euro annui a decorrere dal 2006.».
- L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138
(Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, recita:
«Art. 5 (Monitoraggio dei crediti di imposta). - 1. I
crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di
legge sono integralmente confermati e, fermo restando
quanto stabilito dagli articoli 10 e 11, possono essere
fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti in
relazione alle disposizioni medesime. I soggetti
interessati hanno diritto al credito di imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite,
per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della
disposizione di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il
controllo dei relativi flussi. Con decreto
interdirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
e' comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati
non possono piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui
presupposti si sono realizzati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano
interessi e sanzioni nei confronti dell'interessato che
utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del
decreto interdirigenziale di cui al secondo periodo,
purche' entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga
la spontanea restituzione degli importi indebitamente
utilizzati.
3. A decorrere dall'anno 2003, con la legge finanziaria
sono rideterminati i limiti di cui al comma 1.».
- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n.120 (Misure di
sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano
di risanamento della siderurgia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 77 del 3 aprile 1989.
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante
"Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 185 del 9 agosto 1999.
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 298 del 24 dicembre 2003.
- Per l'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, si vedano i riferimenti normativi all'art. 8
della presente legge.
- La tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)) reca
"Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria".



 
((Art. 11.
Interventi per la prevenzione del rischio sismico
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145, 1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.))
 
Art. 12.

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amminist««razione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'((articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le parole: "introduce con uno o piu' provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina con uno o piu' provvedimenti" e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia";))

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6,(( del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al)) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al ((citato articolo 22,)) sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile e(( persona giuridica,)) ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle (( somme giocate, definendo: ))
(( 1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate,con la possibilita' di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; ))

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le modalita' di verifica della loro conformita', tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti. (( Il versamento di cui al periodo precedente e' eseguito con due rate di euro 7.500 da versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010;
5) le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo: il metodo della selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso; un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di euro 15.000, con esclusione dell'onere relativo per i soli attuali concessionari che abbiano esercitato la facolta' di cui al numero 4), fino a concorrenza dell'importo corrisposto per il numero di videoterminali cosi' conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova procedura di gara;))

m) fissare le modalita' con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa (( su sport e su altri eventi ))che comunque(( non possono essere inferiori ad 1 euro, )) nonche' il limite della vincita potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.000 euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita' telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;
p) ((disporre)) l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.
2. (( (Soppresso). ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 87 ed 88
cosi' come modificato dalla presente legge, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)":
«Art. 1. - 87 (Istituzione di un nuovo concorso
pronostici su base ippica). - E' istituito, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo
concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilita'
di garantire elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione,
dell'8 per cento come compenso per l'attivita' dei punti di
vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma
di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore
dell'UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei
concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle
agenzie di scommessa, nonche' negli ippodromi.
88 (Introduzione di scommesse a quota fissa e a
totalizzatore su simulazione di eventi). - Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato disciplina con uno o piu'
provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su
simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari
di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in
modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle
aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di
una imposta del 12 per cento e di un montepremi non
inferiore al 75 per cento della posta di gioco.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
17 settembre 2007, n. 186 recante "Regolamento per la
disciplina dei giochi di abilita' a distanza con vincita in
denaro" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2007.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta
unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della L. 3 agosto 1998, n. 288),
cosi' come modificato dalla presente legge e con la
decorrenza ivi indicata, recita:
«Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore
ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli:
3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi ; nella
misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi ; nella
misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi; nella
misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici
mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a
3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per
ciascuna scommessa composta fino a sette eventi ; nella
misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da
piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
e' stabilita nella misura del 32 per cento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 6, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.».
- Il testo del comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
(Imposta sugli spettacoli), reca:
«Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e
intrattenimento). - 4. Entro il 30 giugno 2004 sono
individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o
piu' concessionari della rete o delle reti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti
consentono la gestione telematica, anche mediante
apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per
gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione
del presente comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 39-quater, comma
2, e 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326:
«Art. 39-quater (Accertamento e controlli in materia di
prelievo erariale unico). 1. (Omissis).
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle
somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano
vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il
gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo
38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come
illecito civile, penale o amministrativo. Per gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo
erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro
installazione. E' responsabile in solido per le somme
dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui
sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla
osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio
sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico
accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati
di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica
prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni
amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro
identificazione, dal concessionario di rete a cui e' stato
rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per
le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico,
interessi e sanzioni amministrative relativi agli
apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto
che ha provveduto alla loro installazione, il possessore
dei locali in cui sono installati e il concessionario di
rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano
gia' debitori di tali somme a titolo principale.
3-4. (Omissis).».
«Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata). -
1-13-ter. (Omissis).
13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i
compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti
elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio
degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono
svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle
attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle
comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei
relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento
della copia delle comunicazioni di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e
una attivita' di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara
con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque
giorni per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento
e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle
attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni
amministrative ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 4, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e
successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio,
nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al
primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con
decreto interdirigenziale del Ministero delle attivita'
produttive e del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
rideterminate le forme della comunicazione preventiva di
avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro
trasmissione in via telematica. Il Ministero delle
attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della
completa informatizzazione del processo comunicativo,
adeguate modalita' di trasmissione della copia delle
comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo). - 1. In
base all'atto di contestazione, al provvedimento di
irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro
beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La
commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel
ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con
decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al
collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle
commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
essere presentate al tribunale territorialmente competente
in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che
provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I,
capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione
bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al
quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero
adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel
termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal
caso, il presidente della commissione tributaria
provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono,
su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente
richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche
non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la
domanda. La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.».



 
Art. 13.
Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria
1. Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta e' effettuata ((nell'anno 2009)) in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono cosi' rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo della presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilita' economica, comporta, con modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.
2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).
3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;
b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficolta' per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui e' scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, puo', nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche' la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose, sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:
«Art. 7 (Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale
composizione). - 1. I medicinali, aventi uguale
composizione in principi attivi, nonche' forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie
uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio
sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu'
basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale
ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla regione.
2-4 (Omissis).».
- Il testo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), reca:
«Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico impiego,
istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e
assistenza). - 1-39 (Omissis).
40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 , sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i
grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per
cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di
vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' inferiore a lire 50.000, al 6 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire
99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra lire 100.000
e lire 199.999, al 12,5 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso
tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche e private,
sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le
farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai
sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , e
successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime
di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di
sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 . Per le farmacie con un fatturato
annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali
previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al
60 per cento.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, comma 1, del
decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222:
«Art. 4 (Commissari ad acta per le regioni
inadempienti). - 1. Qualora nel procedimento di verifica e
monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione
degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione
alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella
dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli
interventi di risanamento, riequilibrio
economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema
sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo
e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela
dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle
prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi,
organizzativi e gestionali idonei a garantire il
conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il
commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e puo' motivatamente disporre, nei
confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle
aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle
funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto
attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla
durata massima del commissariamento ovvero alla naturale
scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.
Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale
sono a carico della regione interessata, che mette altresi'
a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i
mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono determinati i compensi degli organi della
gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
di rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito,
sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque
anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla
scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la
comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma
non producono interessi.».
«Art. 5 (Misure di governo della spesa e di sviluppo del
settore farmaceutico). - 1. A decorrere dall'anno 2008
l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci
erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo
delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli
assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali
collocati in classe «A» ai fini della rimborsabilita',
inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in
dimissione ospedaliera, non puo' superare a livello
nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per
cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo
Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse
vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate
dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a
carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
a livello nazionale che in ogni singola regione e'
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro
il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato
dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le
regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola
specialita' medicinale, relativi al mese precedente,
secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del
Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 concernente
l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le
regioni, entro i quindici giorni successivi ad ogni
trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della salute
e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera. Il rispetto
da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more
della concreta e completa attivazione del flusso
informativo della distribuzione diretta, alle regioni che
non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di
cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo
conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40
per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso
informativo del nuovo sistema informativo sanitario.».
- Per l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 7 della presente legge.
- L'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)”, recita:
«796 (Finanziamento al SSN e istituzione di un Fondo
transitorio destinato alle Regioni con elevato disavanzo.
Condizioni per l'accesso a tale fondo). b) e' istituito per
il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000
milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la
cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati
disavanzi e' disposta con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di
cui alla presente lettera e' subordinato alla
sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, comprensivo di un piano di
rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere
sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei
livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a
quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e
dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di
assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del
disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure
previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone
che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia
stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, fatte salve le aliquote ridotte
disposte con leggi regionali a favore degli esercenti
un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione,
che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge
23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e
281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti
per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
assicura l'attivita' di affiancamento delle regioni che
hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di
un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del
monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti
regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte
del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle
singole regioni con funzioni consultive di supporto
tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
- Si riporta l'articolo 79, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 79 (Programmazione delle risorse per la spesa
sanitaria). - 1. Al fine di garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di
euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro per
l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011,
comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore
finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
pediatrico Bambino Gesu', preventivamente accantonati ed
erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le
modalita' di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha
reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa
Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995.
Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla
legislazione vigente, nonche' quelli derivanti dagli
accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.».



 
Art. 14.
Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo pari a ((408,5 milioni di euro)) a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.
((1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE puo' disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.))
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni(( ubicate nei comuni di cui all'articolo 1.))
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 ((sono disciplinati,)) per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui a all'articolo 4, comma 1, lettera b). ((Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate.))
4. Le maggiori(( entrate rinvenienti)) dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarieta'.
((5. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui al presente comma e' ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.))
((5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle citta', come determinato ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).
5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 sono considerate aggiuntive a quelle gia' stanziate dal Governo italiano.
5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, dal 1° gennaio 2010 il presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))




Riferimenti normativi:
- Per l'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si vedano
i riferimenti normativi all'articolo 4 della presente
legge.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
1-1-quater (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti .”.
- Il testo dell'articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
reca:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di
cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al
comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
22 dicembre 2003 reca “Iniziative a vantaggio dei
consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della L. 23
dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia
per il credito al consumo”.
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
23 novembre 2004 reca “Ripartizione del «Fondo
derivante dalle sanzioni amministrative, irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, da
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», di
cui all'articolo 148 della L. 23 dicembre 2000, n.
388”.
- La lettera a) dell'articolo 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 reca:
«Art. 2 (Zone territoriali omogenee). - 1. Sono
considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
a) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio
2002, n. 137):
«Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle
biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti,
che rivestono un interesse particolarmente importante a
causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza,
della tecnica, dell'industria e della cultura in genere,
ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni.».



 
Art. 15.
Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica
1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
((1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
1-ter. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, a valere sulle proprie disponibilita' ed in collaborazione con privati cittadini o enti o societa' italiani e stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle finalita' di cui al comma 1-bis.))

2. L'uso del logo e della denominazione: “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2002, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133 recante «Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale»:
«Art. 27 (Disposizioni in favore delle popolazioni
colpite da calamita' pubbliche) - 1. Sono deducibili dal
reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le
erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da
altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati
e di enti.
2. Non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53,
comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti
gratuitamente ai sensi del comma 1.
3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2,
effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono
soggetti all'imposta sulle donazioni.
4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti
di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti
delle rispettive province. Per gli eventi che interessano
altri Stati si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni
dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.».
- Si riporta l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 (Ulteriori
disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che
hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009):
«Art. 10. - 1. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni ed atti di liberalita' da destinare agli
interventi urgenti volti ad assicurare la messa in
sicurezza e l'avvio del recupero dei beni culturali
danneggiati dal sisma, ad evitare situazioni di maggiori
danni al patrimonio culturale, nonche' ad eliminare
situazioni di pericolo esistente, comprese le attivita'
progettuali propedeutiche ai lavori di recupero. Le
suddette somme, ivi comprese quelle provenienti
dall'estero, affluiscono direttamente ad apposita
contabilita' speciale intestata al Vice-Commissario
delegato per la tutela dei beni culturali. II Ministero e'
autorizzato ad aprire un conto corrente bancario o postale
ove far affluire contributi finalizzati al restauro di beni
culturali danneggiati dal sisma, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 2, commi 615, 616e 617 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2. Si applica l'articolo 10 del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28febbraio 2005, n. 21.
3. Il Ministero e' autorizzato ad impiegare dette
risorse utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi
delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, n.
3753.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1, il Vice-Commissario delegato per la tutela dei beni
culturali, d'intesa con il Dipartimento della Protezione
Civile, si avvale delle soprintendenze competenti per
territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti
locali e del medesimo Dipartimento.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'11 ottobre 2002 reca “Adozione di un emblema
rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
- Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 1 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'articolo 497-ter del codice
penale:
«Art. 497-ter (Possesso di segni distintivi
contraffatti).
Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche,
rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi,
contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi
di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la
funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma
gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente,
ovvero illecitamente ne fa uso.”



 
Art. 16.

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo
1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unita' di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.
2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ((costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al)) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici ((e sui successivi subappalti e subcontratti)) aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici(( e nei successivi subappalti e subcontratti)) aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' attuative del presente comma ((ed e' prevista la costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle disposizioni del presente comma.))
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ((fermo restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma 416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero medesimo.))
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 180, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 180 (Disciplina regolamentare). - 1. I soggetti
aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni
del regolamento che trovano applicazione con riguardo
all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle
infrastrutture, sono individuate le procedure per il
monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti
industriali per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a
carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 176 del 30 luglio 1998.
- L'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, recita:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 404 e 416,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
«Art. 1. - 404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
«416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.».



 
Art. 17.
Svolgimento G8 nella regione Abruzzo
1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avra' luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terra' nel territorio della citta' di L'Aquila.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonche' dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. ((Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonche' di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del predetto Vertice nella citta' di L'Aquila.))
3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantita' effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono piu' dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su piu' turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del(( codice dei contratti pubblici di cui al ))decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.
((4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.))



Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 settembre 2007 recante “Dichiarazione di
«grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8
nell'anno 2009” e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre
2007.
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3629 del 20 novembre 2007 recante “Disposizioni
per lo svolgimento del «grande evento» relativo alla
Presidenza italiana del G8” e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 24
novembre 2007.
- Si riporta l'articolo 92 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad
essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio
decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che
possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per
le categorie professionali interessate. I corrispettivi di
cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono
calcolati, applicando le aliquote che il decreto di cui al
comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi
oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
cui all'articolo 10, comma 7 nonche' le attivita' del
responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si
applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per
il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per
la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
4. (Abrogato).
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita,
per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e
assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione,
tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal
dirigente preposto alla struttura competente, previo
accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai
predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di
progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo
dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo
trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote
parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i
criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli
delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le
amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i
propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le
province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese
l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.».



 
Art. 18.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti ((dall'articolo 2, comma 13,)) dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4,(( al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1 dello stesso articolo 6, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, comma 1,)) pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:
a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126:
«Art. 5 (Copertura finanziaria). - 4. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 115 milioni di
euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 e
55,5 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a
reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa. L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle
presenti disposizioni, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due
miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con
le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».



 
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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