Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 16 giugno 2009 |
Designazione della societa' C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l., quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 8 della legge 791/1977,modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 626/1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministerodel lavoro, della salute e delle politiche sociali
Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la Direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE; Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 23 gennaio 2008, protocollo MiSE n. 9448 del 08 febbraio 2008 con la quale la Societa' C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. con sede in Via degli Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia) ha richiesto la designazione quale Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione Europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi per la Societa' C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive.
Decreta: Art. 1.
1. La societa' C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. con sede in Via degli Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia), ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e' designata quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. 2. Il suddetto Organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE. 3. La designazione di cui ai precedenti commi ha validita' quinquennale. |
| Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Organismo C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626. 2. La Societa' e' tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo. |
| Art. 3.
1. Entro il periodo di validita' della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII 3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 16 giugno 2009
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Vecchio
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro Mastropietro |
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