Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 marzo 2009
Ripartizione dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia ai sensi del regolamento della Commissione europea n. 1535/2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2008, n. 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2008, registro n. 1, foglio n. 342, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto di dover ripartire l'importo cumulativo assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007 tra lo Stato e le Regioni e Province autonome;
Individuati, quali parametri per la ripartizione tra le Regioni e Province autonome, la produzione lorda vendibile, il numero delle aziende, la superficie agricola utilizzata e la superficie forestale;
Tenuto conto dell'importo cumulativo degli aiuti de minimis assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2008;

Decreta:
Art. 1.

Importo cumulativo nazionale

L'importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per l'Italia alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali, decorrenti dal 1° gennaio 2008, data di prima applicazione del regolamento n. 1535/2007, e' pari a 320.505.000 euro.
 
Art. 2.

Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale

1. L'importo cumulativo di cui all'art. 1 e' assegnato alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura del 75%, pari a 240.378.750 euro, e suddiviso tra le stesse, secondo i valori riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti indicatori, relativi al triennio 2003-2005:
produzione lorda vendibile dell'ultimo triennio;
numero delle aziende;
superficie agricola utilizzata;
superficie forestale.
2. A ciascun indicatore e' attribuito un peso del 25%.
3. Allo Stato e' assegnato il restante 25% del citato importo cumulativo, pari a 80.126.250 euro, a titolo di riserva, per gli interventi di cui all'art. 3.
 
Art. 3.

Riserva nazionale

Alla riserva di cui all'art. 2, comma 3, possono attingere:
lo Stato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in caso di accadimenti aventi ricaduta su tutto il territorio nazionale e, pertanto, richiedenti gestione unitaria.
le Regioni e Province autonome, sentita la Conferenza Stato-Regioni, per far fronte a eventuali ulteriori necessita' eccedenti la quota alle stesse assegnata ai sensi del presente decreto.
 
Art. 4.

Modalita' di attuazione

1. Con separato provvedimento, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione degli importi cumulativi nonche' le modalita' di controllo, nel rispetto del regolamento n. 1535/2007.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinate altresi' le modalita' con le quali le Regioni e Province autonome possono attingere alla riserva nazionale, in caso di necessita', una volta esaurito il plafond alle stesse spettante sulla base del presente decreto.
 
Art. 5.

Controllo

1. Nel rispetto del regolamento n. 1535/2007 citato nelle premesse, gli aiuti de minimis possono essere erogati solo previo accertamento che l'importo complessivo percepito dal beneficiario durante i due esercizi fiscali precedenti e l'esercizio in corso non superi i massimali previsti dal regolamento medesimo, sia con riferimento al massimale degli aiuti concessi alla singola impresa sia con riguardo all'importo cumulativo.
2. Ai fini del controllo del rispetto dei massimali assegnati alle Regioni e Province autonome con il presente decreto, gli enti presenti sul territorio regionale che concedono aiuti de minimis, secondo le modalita' indicate nel regolamento n. 1535/2007, si accordano preventivamente con le Regioni di appartenenza.
3. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 4, ciascuna amministrazione e ente provvede a registrare gli aiuti concessi, a garanzia del rispetto del divieto di superamento dei massimali degli aiuti.
Il presente decreto e' inviato al competente organo di controllo per la registrazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2009

Il Ministro : Zaia
 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 116 <----
 
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