Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2009
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3783).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009 e n. 3746 del 12 marzo 2009;
Viste le note del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 29 aprile 2009, del presidente della regione Campania del 14 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3646 del 23 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 in data 19 maggio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2009, con il quale e' stata istituita una Commissione di garanzia per assicurare un continuo monitoraggio, anche procedimentale, del programma di interventi sotto i diversi profili contabili, amministrativi, giuridici e tecnici, ottimizzando il collegamento fra il Comitato interministeriale ed il Comitato dei garanti, da un lato, e l'Unita' tecnica di missione, dall'altro;
Ritenuto opportuno, altresi', che ai componenti della suddetta Commissione di garanzia sia attribuito un compenso, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essi debbano essere assistiti da non piu' di quattro unita' di personale non dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o in posizione di comando da altre amministrazioni del comparto Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, in cui si dispone che la «segreteria del Comitato e il supporto tecnico-logistico alle sue attivita' sono assicurati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Ritenuto, pertanto, di prevedere un figura di livello dirigenziale generale che assicuri, per conto del Segretario generale, anche il coordinamento amministrativo ed operativo tra l'Unita' tecnica di missione e le strutture delle altre Amministrazioni pubbliche di tutte le attivita' connesse con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, nonche' l'attivita' consulenziale a favore dell'Unita tecnica di missione come stabilito all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009;
Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 2009, n. 3737 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo;
Vista la nota del Prefetto della citta' di Palermo del 2 giugno 2009;
Visti gli esiti della riunione del 10 giugno 2009 alla quale hanno partecipato il Commissario delegato per l'emergenza smaltimento rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, i rappresentanti della regione Siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il presidente della SOGESID S.p.A.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo», il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n. 3722 del 19 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota n. 62 in data 11 giugno 2009 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 relativa al sistema tariffario di conferimento dei rifiuti nella regione Campania;
Visto l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 concernente la previsione di ulteriori misure di ristoro ambientale anche per i Comuni confinanti con quelli che ospitano impianti funzionali alla complessiva azione di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;
Ritenuta, l'ineludibile esigenza di assicurare criteri piu' rigorosi ai fini del riconoscimento dei contributi di cui alle predette ordinanze di protezione civile, anche alla luce delle sopravvenute previsioni normative, con particolare riferimento al nuovo quadro impiantistico conseguentemente delineatosi;
Vista la nota del 9 giugno 2009 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia» e la richiesta dell'Ufficio di gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di garantire la pronta disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi sulla rete fognaria del bacino idrografico del fiume Sarno ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004, la regione Campania concorre per un importo di euro 10 milioni sul finanziamento di euro 48 milioni posto a carico dell'A.T.O. n. 3 ai sensi della lettera f), del citato comma 1, dell'art. 10, che viene conseguentemente ridotto ad euro 38 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 la regione Campania provvede a valere sulle risorse FAS 2000/2006, che sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Al fine di consentire la celere realizzazione dei lavori di seconda fase dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, il Commissario delegato e' autorizzato a procedere all'aggiudicazione del relativo appalto in deroga all'art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi oneri, stimati in euro 14 milioni, si provvede con le seguenti risorse:
euro 10 milioni a valere sulle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7072, competenza anno 2004, gia' trasferiti sulla contabilita' speciale del Commissario delegato;
euro 2,5 milioni a carico della regione Campania, a valere sulle risorse FAS 2000/2006, da trasferire direttamente sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato;
la rimanente somma a valere sulle economie del quadro economico degli interventi di prima fase dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Foce Sarno.
 
Art. 2.
1. Al personale della delegazione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modifiche, nonche' ai dipendenti dei ruoli del Ministero degli affari esteri espressamente designati dal Soggetto attuatore e capo della delegazione per specifiche e temporanee attivita', si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.
2. Le sopra citate indennita' sono commisurate ai giorni di effettivo impiego nei territori del grande evento e comunque nei luoghi di svolgimento di attivita' ad esso correlate.
3. Ai relativi oneri si provvede a carico della contabilita' speciale n. 5121 intestata al capo della delegazione.
 
Art. 3.
1. Il sindaco del comune di Lipari - funzionario delegato ai sensi dell'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile 7 marzo 2003, n. 3266 e successive modifiche ed integrazioni e' nominato soggetto attuatore per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione del molo situato nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per quelle previste dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile 7 marzo 2003, n. 3266 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al predetto soggetto attuatore.
3. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749, la frase «fino ad un massimo di due unita' di personale dipendente» e' sostituita dalla seguente «fino ad un massimo di cinque unita' di personale, anche dirigenziale,».
4. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase «50 ore di straordinario effettivamente reso» e' sostituita dalla seguente «50 ore di straordinario mensile effettivamente reso, in deroga agli istituti contrattuali vigenti».
5. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase «due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale tecnico» e' sostituita dalla seguente «tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
6. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 e' aggiunto il seguente comma: «2. Il sindaco del comune di Lipari, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze derivanti dallo stato di emergenza in atto, puo' stipulare contratti a tempo determinato trimestrali e comunque per un periodo non superiore al 31 dicembre 2009 - nel limite massimo di 5 unita' da destinare anche al controllo e alla vigilanza sulla corresponsione dei contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3225/2002 - per implementare la dotazione organica del Corpo di polizia municipale comunale. Per le medesime finalita' il sindaco del comune di Lipari avvia programmi di gemellaggio con altri Enti locali per lo svolgimento di attivita' di protezione civile».
 
Art. 4.
1. Ai componenti della Commissione di garanzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2009 e' attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. All'Unita' tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 in data 19 maggio 2009, per il supporto alla Commissione di garanzia di cui al comma 1, e' altresi' assegnato un contingente di non piu' di cinque unita' di personale non dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o in posizione di comando da altre Amministrazioni del comparto Ministeri.
3. Al fine di assicurare l'attivita' consulenziale prevista all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, nonche' il coordinamento amministrativo e operativo tra le attivita' dell'Unita' di cui al comma 2 e quelle delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre Amministrazioni che svolgono funzioni connesse con le celebrazioni del 150° dell'Unita' d'Italia, presso la stessa Unita' opera, altresi', un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale, il quale risponde direttamente al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti di eta' fissati dall'art. 33, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011. Al predetto dirigente, il quale si avvale del supporto tecnico e logistico dell'Unita', e' assegnato un collaboratore, nominato dal responsabile dell'Unita' tecnica di missione su proposta dello stesso dirigente, scelto tra personale anche estraneo alla pubblica amministrazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con un compenso non superiore a 18.000 euro annui lordi.
4. La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo e' assicurata dalle economie di spesa realizzate a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 e dalle risorse finanziarie gia' attribuite alla preesistente Struttura di missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007.
 
Art. 5.
1. Il presidente della provincia di Bologna - Commissario delegato per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di Bologna il 14 settembre 2003, e' autorizzato a versare le risorse residue di euro 2.477.465,60, disponibili sulla contabilita' speciale al medesimo intestata n. 3970 di posizione, al bilancio della provincia di Bologna al fine di consentire ai soggetti attuatori il completamento degli interventi previsti nel relativo programma di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464. Le risorse di cui trattasi sono versate in conto entrate all'Amministrazione provinciale di Bologna che provvede ad iscriverle sui capitoli di spesa del proprio bilancio a tal fine utilizzabili.
2. Il presidente della provincia di Bologna, a seguito del completamento degli interventi in questione, ove accerti eventuali economie, provvede alla relativa restituzione, mediante versamento sul conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 6.
1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a promuovere la sostenibilita' ambientale del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del vertice G8, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica anche mediante l'adozione di misure compensative, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e' autorizzato ad effettuare interventi di riforestazione sia sul territorio italiano che all'estero, da affidare ad imprese dotate di particolare esperienza in tale settore. A tal fine gli interventi di riforestazione potranno essere effettuati anche su aree percorse dal fuoco, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353. Al relativo onere si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento del G8.
2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, provvede a definire le modalita' di accesso e di utilizzazione dei locali facenti parte della Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila.
3. Al fine di garantire il regolare svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza Italiana del G8 nella citta' dell'Aquila, e' istituito un tavolo di coordinamento presieduto dal Commissario delegato cui partecipano i vertici delle istituzioni coinvolte nella gestione degli aspetti della sicurezza, della logistica e della mobilita', che, in connessione con la sala operativa della questura dell'Aquila, impartisce le direttive per l'immediata soluzione di problematiche che possono limitare o impedire l'ordinato svolgimento del vertice.
 
Art. 7.
1. Al fine di assicurare gli indispensabili interventi urgenti necessari al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009 ed all'organizzazione del Grande Evento della Presidenza Italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, le deroghe previste all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 ed all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008, n. 3642, si applicano anche alle acquisizioni effettuate nell'ambito dei contratti in corso per la realizzazione del Sistema tecnologico integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile o dei connessi contratti di natura complementare.
 
Art. 8.
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 le parole: «l'ing. Fabio De Santis» sono sostituite dalle parole «l'architetto Elisabetta Fabbri».
2. Al Commissario delegato di cui al comma 1 e' attribuito un compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori del nuovo Auditorium di Firenze, con oneri a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale.
3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «2. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, i Commissari delegati possono richiedere l'apertura di apposite contabilita' speciali ai medesimi intestate».
 
Art. 9.
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764 e' abrogata la seguente frase: «sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
 
Art. 10.
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle operazioni di conferimento ed abbancamento dei rifiuti urbani presso la discarica di Palermo - Bellolampo ed avviare i necessari interventi di ampliamento e di messa in sicurezza della discarica stessa, la regione Siciliana e' autorizzata a trasferire, sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di Palermo, la somma di euro 4.500.000,00, a valere sui Fondi per la programmazione operativa regionale - periodo 2007-2013, obiettivo specifico 2.4 - linee di intervento 244 e 241.
 
Art. 11.
1. Al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato nella gestione della situazione di criticita' nella raccolta dei rifiuti nella citta' di Palermo nel periodo dal 2 giugno all'8 giugno 2009, sono corrisposte, fino a 70 ore di lavoro straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Al personale delle Forze armate appartenente al IV Reggimento Guastatori del II FOD dell'Esercito italiano impiegato per garantire il corretto funzionamento del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nella citta' di Palermo nel periodo dal 2 giugno all'8 giugno 2009, e' attribuita una speciale indennita' operativa mensile onnicomprensiva forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno, sostitutiva del compenso forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennita' di marcia, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in relazione al grado o qualifica rivestiti.
3. Agli oneri derivanti dall'impiego del personale di cui ai commi 1 e 2 e dall'utilizzo dei mezzi e materiali occorrenti si provvede a valere sul Fondo nazionale della protezione civile.
 
Art. 12.
1. Agli stranieri che faranno ingresso in Italia, per partecipare ai XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, muniti di visto d'ingresso per «gara sportiva» denominata XVI Giochi del Mediterraneo, e ai giornalisti con visto d'ingresso per missione, si applica la disciplina prevista dall'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68.
 
Art. 13.
1. Al personale appartenente alla Forze armate ed alle Forze di polizia impiegato su richiesta del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, ovvero del Soggetto Attuatore di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, per prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle esigenze correlate al grande evento della presidenza italiana del G8, nel periodo dal 13 giugno al 13 luglio 2009, possono essere corrisposte fino a 100 ore di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Al predetto personale, ove non residente nella regione Abruzzo, e' corrisposto il trattamento economico di missione dal luogo di residenza. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse disponibili al Commissario delegato per l'organizzazione del G8 ed anticipati dalle Amministrazioni di appartenenza del personale di che trattasi.
 
Art. 14.
1. Il personale militare delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri posto a disposizione dei Prefetti delle province interessate per le esigenze di pubblica sicurezza, connesse allo svolgimento del Vertice G8 di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, agisce con le funzioni di cui all'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2009, n. 125. Si applicano le altre disposizioni contenute nel medesimo art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 92/2008 sopra citato.
 
Art. 15.
1. All'art. 3, comma 16-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo le parole: «Gli incarichi» sono inserite le seguenti «dirigenziali nonche' quelli» e le parole «Coordinamento attivita' Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali, e Comunicazione» sono soppresse e dopo le parole «della presente ordinanza.» sono inserite le seguenti: «L'assegnazione del personale non dirigenziale gia' impiegato, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle Missioni sopra richiamate cessa ove non confermata con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le medesime disposizioni si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale o titolare di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa gia' conferiti presso le soppresse Missioni “Coordinamento attivita' Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali”, e “Comunicazione”, sulla base di provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-legale.».
 
Art. 16.
1. Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei comuni sede di aree, siti ed impianti, funzionali al complessivo ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalita' e condizioni dell'attivita' di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 e' sostituito dal seguente: «4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di impianti di termovalorizzazione pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di discarica pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. Il Sottosegretario di Stato provvede, altresi', a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di siti di stoccaggio di rifiuti pari ad euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, nonche' un contributo ai comuni sede di impianti di trasferenza di rifiuti raccolti a monte degli impianti di selezione e trattamento o di discarica, abbancati per il tempo strettamente necessario a consentire l'attivita' di trasporto degli stessi verso i siti finali di recupero o smaltimento, pari ad euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto conferito.».
2. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 cosi come sostituito dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 e' sostituito dal seguente: «6. In considerazione della vicinanza delle aree, siti ed impianti di cui al comma precedente ai centri abitati dei comuni limitrofi a quelli sede degli stessi, il Sottosegretario di Stato, a valere sugli importi incassati per la tariffa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, e' autorizzato a riconoscere ai comuni confinanti con quelli che ospitano le predette aree, siti ed impianti un contributo, nella misura massima di euro 0,001 per chilogrammo di rifiuto conferito presso l'impianto insistente nel comune limitrofo, che verra' riconosciuto, in ragione della tipologia dell'impianto e della distanza dello stesso dal centro abitato del contiguo comune, secondo criteri di classificazione che saranno puntualmente definiti con provvedimento del capo della Missione aree, siti ed impianti».
 
Art. 17.
1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008 le parole «il dott. Alfredo Mantici, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite con le seguenti parole «dott.ssa Adriana Volpini, dirigente dei ruoli del Dipartimento della protezione civile».
 
Art. 18.
1. Al fine di assicurare la necessaria omogeneita' ed unitarieta' degli interventi straordinari finalizzati al superamento del contesto emergenziale in atto nelle aree archeologiche di Roma, e limitatamente alla porzione in consegna al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' ai correlati vincoli e condizioni, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, si applicano anche al compendio costituito dal Monumento a Vittorio Emanuele II.
2. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, le parole «percentuale dello 0,5%» sono sostituite dalle parole «percentuale dell'1%».
 
Art. 19.
1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali in atto nel territorio nazionale ai dipendenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamati a svolgere le funzioni di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, i compensi ivi previsti sono ridotti al 50%.
 
Art. 20.
1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale, comandato anche appartenente alle Amministrazioni regionali previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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