IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3771 del 14 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009, numeri 3778, 3779 e 3780 del 6 giugno 2009; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 giugno 2009; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. 2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. 3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita'. 4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalita' di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita', ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta negli eventi sismici del 6 aprile 2009. 5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti interessi salvaguardati mediante le operazioni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 e' differito, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13, del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato art. 13. 6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalita' semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 3. 7. In considerazione dello stato di emergenza in atto nel territorio della regione Abruzzo, il termine di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e' fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'art. 146, comma 3 e' fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'art. 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 6 aprile 2009 e per quelli che perverranno fino al 31 luglio 2009 e' fissato in 120 giorni. 8. In relazione al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, nonche' avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. 9. In considerazione degli eccezionali eventi sismici in premessa richiamati, e' sospesa, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato b), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1. 10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalita' semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi |