Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 23 aprile 2009 |
Aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la direttiva 2008/39/CE della Commissione del 6 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato, on.le Francesca Martini; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2008, n. 215; Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE; Visto il decreto del Ministro della salute 24 settembre 2008, n. 174, recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 25 febbraio 2009;
Decreta: Art. 1.
1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie plastiche» del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I del presente decreto. |
| Art. 2.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto del Ministro della salute 24 settembre 2008, n. 174, e' modificato come segue:
----> Vedere tabella a pag. 22 <---- |
| Art. 3.
1. Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue: a) l'allegato II e' sostituito dall'allegato III al presente decreto; b) l'allegato III e' sostituito dall'allegato IV al presente decreto. |
| Art. 4.
1. La commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente decreto e' consentita a partire dal 7 marzo 2009. 2. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, e' consentita fino al 6 marzo 2010. 3. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente decreto, senza numero di riferimento, e' consentito fino al 31 dicembre 2009. 4. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente decreto, senza il numero di riferimento, e' vietato a partire dal 1° gennaio 2010. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2009
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334 |
| Allegato I
----> Vedere allegato da pag. 23 a pag. 50 <---- |
| Allegato II
----> Vedere allegato alle pagg. 51-52 <---- |
| Allegato III
----> Vedere allegato da pag. 53 a pag. 56 <---- |
| Allegato IV
----> Vedere allegato da pag. 57 a pag. 59 <---- |
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