Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
DECRETO 9 aprile 2009
Modalita' attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di servizi «Voce tramite protocollo internet (VoIP)».

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, commi 591 e 592, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 78, commi da 2-bis a 2-quater, introdotti dall'art. 2, comma 591, della legge n. 244 del 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;
Ravvisata la necessita' di dettare disposizioni attuative dell'art. 78, commi da 2-bis a 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e di disciplinare, a tal fine, le procedure che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e le pubbliche amministrazioni statali, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici, sono tenute a predisporre al fine di garantire la disponibilita' dei dati oggetto del monitoraggio e delle verifiche;

Decreta:
Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 2, comma 592, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalita' attuative dell'art. 78, commi da 2-bis a 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito Codice), ai sensi dei quali il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua azioni di monitoraggio e verifica in materia di servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del Codice.
 
Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono oggetto di monitoraggio e verifica l'acquisizione e l'utilizzo dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z) del Codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilita' dei dati previsti secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.
 
Art. 3.

Modalita' di rilevazione dei dati relativi alle trasmissioni

1. Ciascuna amministrazione individua un proprio referente che costituisce l'unico soggetto autorizzato a trasmettere al CNIPA i dati previsti dall'art. 4. Il referente dovra' disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con il CNIPA. Ai fini dell'accreditamento del referente, ciascuna amministrazione comunica al CNIPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Entro il termine di dieci giorni dalla fine di ciascun semestre, decorrente dall'inizio dell'anno solare, i referenti trasmettono al CNIPA, tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni.
3. Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano il formato elettronico reso disponibile dal CNIPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione VOIP del sito istituzionale www.cnipa.gov.it
 
Art. 4.

Oggetto delle rilevazioni

1. Il CNIPA, in base ai dati raccolti mediante il sistema di rilevazione telematica descritto all'art. 3, verifica il grado di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 78, comma 2-bis, del Codice.
2. I dati forniti da ciascuna amministrazione, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti:
a) linee telefoniche attualmente esistenti e spese relative ai consumi telefonici ed i canoni relativi alle linee attivate;
b) spese relative all'acquisto o al noleggio dei centralini e degli apparecchi telefonici, nonche' alla loro manutenzione e gestione;
c) numero di impianti VoIP attivati in sostituzione dei centralini, con relative spese di acquisto o noleggio, manutenzione e gestione;
d) tipologia di acquisizione dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP): servizio a listino SPC, convenzione CONSIP, acquisizione diretta;
e) percentuali di inserimento del VOIP in ogni singola amministrazione, inteso come rapporto tra il numero di postazioni telefoniche VOIP ed il numero di postazioni telefoniche tradizionali.
 
Art. 5.
Trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il CNIPA, ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse stanziate nell'anno in corso al momento della rilevazione, secondo quanto previsto dall'art. 78, comma 2-quater, del Codice, elabora i dati oggetto delle rilevazioni e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati, distinti per amministrazione, delle rilevazioni effettuate in base al presente decreto.
2. Le riduzioni disposte ai sensi del comma 1 sono comunicate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 46
 
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