Gazzetta n. 144 del 24 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 giugno 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Danciu Silvia Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Danciu Silvia Georgeta nata a Braila (Romania) il 18 settembre 1971, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Inginer diplomat in profilul Inginerie economica, specializarea economica in domeniul mecanic» conseguito presso l'«Universitatea «Dunarea de Jos» din Galati nella sessione giugno 2003; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Danciu Silvia Georgeta nata a Braila (Romania) il 18 settembre 1971, cittadina romena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia; |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; |
| Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritta e orale): 1) impianti chimici; 2) impianti termoidraulici; 3) impianti elettrici; 4) impianti industriali; e (solo orale): 5) ordinamento e deontologia professionale; oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di ventiquattro mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale.
Roma, 9 giugno 2009
Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore «industriale»; e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
|
|
|