Gazzetta n. 142 del 22 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 19 maggio 2009 |
Riconoscimento, al sig. Marjan Dimitrija Stoianov, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni ed integrazioni, e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50, del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Vista la domanda con la quale il sig. Marjan Dimitrija Stoianov, cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo Diploma za vishe obrazovanie - ----> Vedere a pag. 28 <---- conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/1785 dell'8 febbraio 2008, con la quale questa amministrazione comunicava al sig. Marjan Dimitrija Stoianov che il riconoscimento del titolo di «Diploma za vishe obrazovanie - ----> Vedere a pag. 28 <---- e' subordinato alla frequenza di un periodo di tirocinio di adattamento della durata di sei mesi da svolgersi in ambito ortopedico e neurologico o, in alternativa a sua scelta, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia pediatrica e riabilitazione respiratoria; Vista la lettera del 19 febbraio 2008, con la quale il sig. Marjan Dimitrija Stoianov, ha espresso la volonta' di voler espletare il tirocinio di adattamento; Vista la relazione in data 24 aprile 2009, a firma del coordinatore del corso di laurea in fisioterapia dell'Universita' degli studi di Torino presso l'Az. Ospedaliera C.T.O. di Torino, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonche' il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dal sig. Marjan Dimitrija Stoianov; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo «Diploma za vishe obrazovanie - ----> Vedere a pag. 28 <---- , rilasciato nell'anno 2007, presso il Collegio di Medicina di Stara Zagora (Bulgaria) al sig. Marjan Dimitrija Stoianov, nato a Istibanja (Rep. Macedonia) il 19 ottobre 1973, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994). 2. Il sig. Marjan Dimitrija Stoianov e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2009
Il direttore generale: Leonardi |
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