Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2009 (vai al sommario)
LEGGE 18 giugno 2009, n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Banda larga)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalita' di riequilibrio socio-economico tra le areedel territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno. 2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalita' di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell'ambito dei' criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie. 3. A vale e sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la comleta digitalizzazione delle reti di diffusione, 4 tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresi' la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione. 4. E' attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che e' rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 5. All'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada". 6. All'articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni". 7. Le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 4 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche):
«3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e' volta altresi' a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti
interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicita' e
tempestivita' delle procedure per la concessione dei
diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal
regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico
di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale,
limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza
delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi
compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale
ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e
l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di
servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile,
innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra
reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di
standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralita'
tecnologica, inteso come non discriminazione tra
particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita'
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata.».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente art.
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ... .
12. ... .
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 13 del gia'
citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
«Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di reti e
servizi di comunicazione elettronica). - 1. La disciplina
delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta
a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera
circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il
mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti
di comunicazione elettronica;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in
regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato
delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli
obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica, disposti dal Codice, sono
imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione
della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e' volta altresi' a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti
interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicita' e
tempestivita' delle procedure per la concessione dei
diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal
regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico
di reti e servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale,
limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza
delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi
compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale
ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e
l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di
servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile,
innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra
reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di
standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralita'
tecnologica, inteso come non discriminazione tra
particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita'
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure
tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui
l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.».
«Art. 13 (Obiettivi e principi dell'attivita' di
regolamentazione). - 1. Nello svolgere le funzioni di
regolamentazione indicate nel Codice e secondo le procedure
in esso contenute, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito
delle rispettive competenze, adottano tutte le misure
ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli
obiettivi generali di cui all'art. 4 ed ai commi 4, 5 e 6
del presente articolo.
2. Il Ministero e l'Autorita' nell'esercizio delle
funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in
massima considerazione l'obiettivo di una regolamentazione
tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di
garanzia della concorrenza e non discriminazione tra
imprese.
3. Il Ministero e l'Autorita' contribuiscono nell'ambito
delle loro competenze a promuovere la diversita' culturale
e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l'Autorita' promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne
traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del
prezzo e della qualita';
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e
restrizioni della concorrenza nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili
in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e
lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica,
ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni
del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel
documento annuale di programmazione economica e
finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una
gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di
numerazione.
5. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del
mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono
alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di
risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione
elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell'accesso e
dell'interconnessione, anche mediante la negoziazione tra
gli operatori, compatibilmente con le condizioni
competitive del mercato e avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in
particolare a quelli offerti su reti a larga banda, in
coerenza con gli obiettivi generali di cui all'art. 4;
c) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti
transeuropee e l'interoperabilita' dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel
trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorita' di regolamentazione
degli altri Stati membri e con la Commissione europea in
maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi
regolamentari coerenti e l'applicazione coerente del
Codice.
6. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, promuovono gli interessi dei
cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al
servizio universale, come definito dal Capo IV del Titolo
II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei
consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in
particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose
di risoluzione delle controversie da parte di un organismo
indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di
protezione dei dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in
particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle
condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi
sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell'integrita' e della
sicurezza delle reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all'informazione, secondo
quanto previsto dall'art. 19 della Dichiarazione dei
diritti dell'uomo.
7. Nell'ambito delle proprie attivita' il Ministero e
l'Autorita' applicano le disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L'Autorita' si dota, conformemente alle indicazioni
recate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999,
n. 50, di forme o metodi di analisi dell'impatto della
regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell'Autorita' deve
recare l'analisi di cui al comma 8 ed essere
conseguentemente motivato.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Banda larga). - 1. Gli interventi di
installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di
utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza
oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di
proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in
titolarita' di concessionari pubblici. Qualora
dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio
alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che
cio' possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei
lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di
dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere
regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture, all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni dall'art. 89, comma 1, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni compete altresi' l'emanazione
del regolamento in materia di installazione delle reti
dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico dell'Amministrazione territoriale
competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la
conformita' delle opere da realizzare alla normativa
vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore
interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di
cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa
della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti
e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al
termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e'
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data
di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla
denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di
assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi
ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o salute,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, contestualmente
indicando le modifiche che si rendono necessarie per
conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque
salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche e le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine
di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono
da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente art. si
applica l'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' il regime
sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono
applicarsi, ove ritenute piu' favorevoli dal richiedente,
le disposizioni di cui all'art. 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti
pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro
proprieta' di reti e impianti interrati di comunicazione
elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si
tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile
dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per
i fini di cui alla presente norma non necessitano di
autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere
occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di
proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la
profondita' minima dei lavori di scavo, anche in deroga a
quanto stabilito dalla normativa vigente, puo' essere
ridotta previo accordo con l'ente proprietario della
strada.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 231 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo
II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del
titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni. Restano, comunque, in vigore le
disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 2-bis del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66:
«13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni
necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.».



 
Art. 2.
(Societa' di consulenza finanziaria)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente: "Art. 18-ter. - (Societa' di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza. 3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo".
 
Art. 3.
(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. 2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito. 3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici".
 
Art. 4.
(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 e' sostituito dai seguenti: "14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. 14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. 14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970";
b) il comma 16 e' abrogato;
c) il comma 17 e' sostituito dal seguente: "17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e inogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale";
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: "18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi";
e) al comma 19, le parole: "una Commissione parlamentare" sono sostituite dalle seguenti: "la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"";
f) il comma 21 e' sostituito dal seguente: "21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14- ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;
c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
g) il comma 22 e' sostituito dal seguente: "22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni". 2. All'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni
(Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Semplificazione della legislazione). - 1.
L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)
consiste nella valutazione preventiva degli effetti di
ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante
comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni
dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in
ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del
Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione
previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di
esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)
consiste nella valutazione, anche periodica, del
raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e
degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'
dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul
funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e'
applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in
vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente
essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa
la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di
esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche'
l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al
Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i
metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a
revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare
l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i risultati
dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle
amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su
motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'
consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,
individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle
attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR
di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile
impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le
amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'
di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'
finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi
necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30
aprile, della relazione annuale del Presidente del
Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione
dell'AIR.
11. E' abrogato l'art. 5, comma 1, della legge 8 marzo
1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino
normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,
avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'art.
107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le disposizioni legislative
statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le
antinomie normative relative ai diversi settori
legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione
finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del
fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a
promuovere l'informatizzazione e la classificazione della
normativa vigente, di cui all'art. 107 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere successivamente
riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al
fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottar, con
le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con
provvedimenti successivi, delle quali si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i
principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle
materie previste dall'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale, le disposizioni normative statali, che restano
in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5
giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna
regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative
disposizioni regionali.
14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,
decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma
14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo
del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non
comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche
se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,
entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti
legislativi recanti l'abrogazione espressa,con la medesima
decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni
legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia
che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, anche al fine di
armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. [Abrogato]
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel
codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice
di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese
le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni
altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la
denominazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli
organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza
costituzionale, nonche' le disposizioni relative
all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco;
d) le disposizioni che costituiscono adempimenti
imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per
la ratifica e l'esecuzione dei trattati internazionali;
e) le disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e previo parere della
Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con
uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,
nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,
possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti
legislativi.
19. E' istituita la «Commissione parlamentare per la
semplificazione», di seguito denominata «Commissione»
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti
legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di
cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere;
c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei
decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia
entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non
accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il
parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei
termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini
non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei
lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma
21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'art.
5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».



 
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina dei regolamenti.
Testi unici compilativi).

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio di Stato" sono inserite le seguenti: "e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete". 2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente: "Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi). -1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore. 2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».



 
Art. 6. (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti criteri:
a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;
b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;
c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attivita' svolte nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:
a) il comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;
c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.



Note all'art. 6:
- Per il riferimento al comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note all'art. 5.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 18 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222:
«2-bis. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in
coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui
all'art. 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ed ai fini della razionalizzazione della
spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia
gestionale e finanziaria, secondo modalita' disciplinate
con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
«4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.».



 
Art. 7.
(Certezza dei tempi di conclusione
del procedimento)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1: 1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialita'"; 2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e";
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale";
c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";
d) il comma 5 dell'articolo 20 e' sostituito dal seguente: "5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis". 2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento. 3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali dell'attivita'
amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di imparzialita', di
pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita' previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonche' dai principi
dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei criteri
e dei principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della gia' citata
legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine
di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente art. non si applicano
agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio
culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale,
la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la
cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi
in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti
individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, supplemento ordinario.



 
Art. 8.
(Certezza dei tempi in caso di attivita'
consultiva e valutazioni tecniche)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16: 1) al comma 1, primo periodo, la parola: "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: "venti"; 2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che comunque non puo' superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta"; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma"; 4) al comma 4, le parole: "il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto" sono sostituite dalle seguenti: ", i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti"; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici"; 6) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni";
b) all'articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27" sono aggiunte le seguenti: "nonche' presso l'amministrazione resistente".



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della gia' citata
legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Attivita' consultiva). - 1. Gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,
sono tenuti a dare immediata comunicazione alle
amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il
parere sara' reso, che comunque non puo' superare i venti
giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in
facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono
essere interrotti per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'art. 127 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 25 della
gia' citata legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per
ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato
istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'art. 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il
difensore civico o la Commissione per l'accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego
o il differimento, ne informano il richiedente e lo
comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo
I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine
per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione.».



 
Art. 9.
(Conferenza di servizi e silenzio assenso)

1. All'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e puo' svolgersi per via telematica". 2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione". 3. Al comma I dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "all'immigrazione," sono inserite le seguenti: "all'asilo, alla cittadinanza,". Al comma 4 dell'articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "e l'immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza". 4. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di attivita' di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attivita' puo' essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente". 5. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,". 6. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20". 7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter della gia' citata
legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art.14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01.
La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare
complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza
di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno cinque
giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque
giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui al comma 3,
l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volonta' dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o
atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte
a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della gia' citata
legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita'). - 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', del
patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente,
nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e'
sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata,
anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni
e delle attestazioni normativamente richieste.
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto
qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso
in cui la dichiarazione di inizio attivita' abbia ad
oggetto l'esercizio di attivita' di impianti produttivi di
beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che
dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad
efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente
richiesta, l'attivita' puo' essere iniziata dalla data
della presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di
trenta giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies
e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il
termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi
1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Il relativo ricorso
giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei
termini di legge, puo' riguardare anche gli atti di assenso
formati in virtu' delle norme sul silenzio assenso previste
dall'art. 20.».
- Per il riferimento al testo del comma 4 dell'art. 20
della gia' citata legge n. 241 del 1990, vedasi in note
all'art. 7.



 
Art. 10.
(Tutela degli interessati nei procedimenti
amministrativi di competenza delle regioni e
degli enti locali)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza";
b) all'articolo 29: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche"; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il silenzio assenso, salva la possibilita' di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. 2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della gia' citata
legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso).
- 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per «diritto di accesso», il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per «interessati», tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per «controinteressati», tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per «documento amministrativo», ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad
eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5
e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 della gia' citata
legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresi',
alle societa' con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative.
Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,
commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle del capo IV-bis si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonche'
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita' e il
silenzio assenso, salva la possibilita' di individuare, con
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare
i procedimenti amministrativi di loro competenza, non
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai
privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono
prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni del presente articolo,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.».



 
Art. 11. (Delega al Governo in materia di nuovi ser vizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonche' disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti)

1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilita' di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attivita' di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralita' di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennita' annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere gia' nella disponibilita' di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.



Note all'art. 11:
- La legge 8 marzo 1968, n. 221 recante «Provvidenze a
favore dei farmacisti rurali», (comprendente gli articoli
da 1 a 13) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
1968, n. 80.
- Si riporta il testo dell'art. 115 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni
(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie):
«Art. 115. -Per i comuni o centri abitati con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non
esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per
la istituzione e l'esercizio della medesima, e' stabilita
una speciale indennita' di residenza a favore del
farmacista nominato in seguito a concorso.
La predetta indennita' puo' essere concessa anche ai
titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che
abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti
dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile
nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila.
L'indennita' di residenza, in misura non superiore alle
lire quattromila annue, e' determinata dalla commissione
indicata nell'art. 105 sentito il podesta' del comune
interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo
rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da
parte del Ministero dell'interno.
L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in
ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale
contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie,
escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art.
104.
Le disposizioni relative alla misura e alle modalita' di
applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di
quote delle indennita' ai comuni, anche con pagamenti in
conto, sono emanate con regio decreto su proposta del
Ministro per l'interno di concerto con quello per le
finanze.».



 
Art. 12.
(Delega al Governo per l'adozione di decreti
legislativi integrativi e correttivi in materia
ambientale)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresi' meglio precisare quali devonoessere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15
dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino,
il coordinamento e l'integrazione della legislazione in
materia ambientale e misure di diretta applicazione):
«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o piu' decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative
nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione
di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione
delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e
utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di
flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale
(VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in
atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo
comma 1, definiscono altresi' i criteri direttivi da
seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi,
i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione
dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti
ministeriali per la definizione delle norme tecniche,
individuando altresi' gli ambiti nei quali la potesta'
regolamentare e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto
comma dell'art. 117 della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano
l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a
seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e
con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi, indicando specificatamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri
direttivi di cui alla presente legge. Al fine della
verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8,
lettera c), i predetti schemi devono altresi' essere
corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto
dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro
quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere
parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per
il parere definitivo delle Commissioni parlamentari
competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato
rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione
degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza
dall'esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi
4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una
relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua
le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende
intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
proposto.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere
apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi
decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si
conformano, nel rispetto dei principi e delle norme
comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali, come definite ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme
di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio
di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del
miglioramento della qualita' dell'ambiente, della
protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, della promozione sul
piano internazionale delle norme destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello locale, regionale,
nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'art.
174 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita'
dei controlli ambientali, nonche' certezza delle sanzioni
in caso di violazione delle disposizioni a tutela
dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del
gettito, delle misure e degli interventi che prevedono
incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale,
l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie
disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24
settembre 1996 del Consiglio, nonche' il risparmio e
l'efficienza energetica, e a rendere piu' efficienti le
azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello
sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari
e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive
comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla
competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione,
di precauzione, di correzione e riduzione degli
inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi
inquina paga»;
g) previsione di misure che assicurino la tempestivita'
e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela
ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei
controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in
particolare i programmi di controllo sui singoli impianti
produttivi, anche attraverso il potenziamento e il
miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia
ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo
e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
previsto per le opere di interesse strategico individuate
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, nell'attuazione dei
principi e criteri direttivi ispirati anche alla
interconnessione delle normative di settore in un quadro,
anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del
controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al
quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla
promozione delle componenti ambientali nella formazione e
nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare
le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di
certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base
al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di
agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di
controllo per le imprese certificate secondo le predette
norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001
prevedendo, ove possibile, il ricorso
all'autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere
informati agli obiettivi di massima economicita' e
razionalita', anche utilizzando tecniche di raccolta,
gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se
necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi,
sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione
quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti,
finalizzata, comunque, a ridurne la quantita' e la
pericolosita'; semplificare, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di
gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne
piu' efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e
di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di
smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti,
anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione
e di selezione degli stessi, nonche' il recupero di
energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva
2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed
innovando le norme previste dal D.M. 5 febbraio 1998 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
e successive modificazioni, con particolare riguardo agli
scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari
interventi per garantire la piena operativita' delle
attivita' di riciclaggio anche attraverso l'eventuale
transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di
volontarieta' per l'adesione a tutti i consorzi costituiti
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti
territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali
siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo
competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo
forme diverse dalla discarica e la gestione affidata
tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere
l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei
poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente
che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di
commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri
obblighi nel caso in cui il presidente della giunta
regionale non provveda entro quarantacinque giorni;
prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di
definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione
predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri
l'adeguatezza di un differente modello per il
raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure
concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e
nazionali e definire termini certi per la durata dei
contratti di affidamento delle attivita' di gestione dei
rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della
riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche
mediante una piu' razionale definizione dell'istituto;
promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
di assicurare la complessiva autosufficienza a livello
nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno
ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di
prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare
riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo
e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati;
incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la
bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti
contaminati, in applicazione della normativa vigente;
definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo
obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che
consentano di non recare pregiudizio all'ambiente
nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei
rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di
messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da
amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino siti con attivita' produttive in
esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi
di qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle
acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la
valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli
usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio
tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma
tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per
la gestione degli interventi di bonifica e messa in
sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico
integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il
risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione
delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della
risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi
diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione
degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione
del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale
ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e
vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994,
semplificando i procedimenti, precisando i poteri
sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva
l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o
sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione
dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi
di protezione delle condotte, sia interni che esterni;
favorire il ricorso alla finanza di progetto per le
costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' per la
definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni
compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di
energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo,
procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento
della piena operativita' degli organi amministrativi e
tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e
del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi
piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con
i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze
svolti dagli organismi a composizione mista statale e
regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale
dell'attivita' di pianificazione, programmazione e
attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del
territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a
rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei
proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono
per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel
rispetto delle linee direttrici del piano di bacino;
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della
normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la
desertificazione, anche mediante l'individuazione di
programmi utili a garantire maggiore disponibilita' della
risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il
procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione con la garanzia della partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei
tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991,
n. 394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti
locali e della volonta' delle popolazioni residenti e
direttamente interessate, la percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale,
mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine,
di particolare pregio; articolare, con adeguata
motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in
relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire
lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse situazioni geografiche,
territoriali e ambientali delle aree protette; favorire
l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle
aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti
locali; favorire la conclusione di accordi di programma con
le organizzazioni piu' rappresentative dei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo
economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei
territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi
naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione
paesistica e quelli previsti dall'art. 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano
con l'approvazione del piano del parco o delle misure di
salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte
in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali
dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei
parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova
individuazione delle aree e dei beni soggetti alla
disciplina di cui all'art. 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e
coordinare le funzioni e le competenze previste dalle
convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria
per la conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni
amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento
delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime;
rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino,
al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
autorita' competenti e il risarcimento del danno; definire
le modalita' di quantificazione del danno; prevedere, oltre
a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano
l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che
assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il
miglioramento della qualita' dell'ambiente sul territorio
nazionale;
f) garantire il pieno recepimento della direttiva
85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, e della
direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio, in
materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno
2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di
VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche
mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto
costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale,
economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla
prima presentazione del progetto dell'intervento da
valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad
accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite
in sede di valutazione; garantire il completamento delle
procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di
coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e
promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e
dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere
l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti,
individuando le autorita' competenti per il rilascio
dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti
autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare
misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di
IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le
procedure, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di
autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel
caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione
della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del
Consiglio ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione
ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela
dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera,
mediante una revisione della disciplina per le emissioni di
gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/ 81/CE
del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
e degli accordi internazionali sottoscritti in materia,
prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle
emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per
uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da
fonti rinnovabili o alternative anche mediante la
disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza
agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando
sino a dodici anni il periodo di validita' dei certificati
verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle
emissioni derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di
veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire
significativamente alla riduzione delle emissioni e al
miglioramento della qualita' dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai
consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei
prodotti che in ragione della loro composizione possono
causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di
cui all'art. 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del
23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di
combustione esistenti.
10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi
previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 9, si
intendono norme generali regolatrici della materia i
principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe
legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si
avvale, per la durata di un anno, di una commissione
composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti
fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti
pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei
settori e nelle materie oggetto della delega.
12. La commissione di cui al comma 11 e' assistita da
una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio
legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio o da un suo delegato e composta da venti unita',
di cui dieci scelte anche tra persone estranee
all'amministrazione e dieci scelte tra personale in
servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, con funzioni di supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della
segreteria tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e
il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti
componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sono individuate forme di
consultazione delle organizzazioni sindacali e
imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute
per la protezione ambientale e per la tutela dei
consumatori.
15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione
della commissione di cui al comma 11, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori
della medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e
sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle
modifiche legislative conseguenti all'attuazione della
presente legge, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per
l'anno 2004.
17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata la
spesa di 800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per
l'anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei
commi 17 e 18.
20. All'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio».
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti,
diversi da quelli di natura urbanistica, non sia piu'
esercitabile il diritto di edificare che sia stato gia'
assentito a norma delle vigenti disposizioni, e' in
facolta' del titolare del diritto chiedere di esercitare lo
stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia
acquisito la disponibilita' a fini edificatori.
22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai
sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare
su area diversa comporta la contestuale cessione al comune,
a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo
sopravvenuto.
23. Il comune puo' approvare le varianti al vigente
strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini
della traslazione del diritto di edificare di cui al comma
21.
24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22
non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando,
secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia
indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa
vigente, il titolare del diritto di edificare puo'
richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto,
la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai
sensi dei citati commi 21 e 22, e' computata ai fini della
determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
25. [In attesa di una revisione complessiva della
normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la
materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le
caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti
come scarti di lavorazione oppure originati da cicli
produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime
secondarie per le attivita' siderurgiche e metallurgiche,
nonche' le modalita' affinche' gli stessi siano sottoposti
al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti].
26. [Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei
rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima
secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche di
cui al comma 1, lettera q-bis), dell'art. 6 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma
29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non
si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di
disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta
o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello
smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed
effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o
metallurgici].
27. [I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti
dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come
materie prime secondarie derivanti da operazioni di
recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori
di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le
modalita' specificate al comma 28].
28. [E' istituita una sezione speciale dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, di cui all'art. 30, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono
iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che
effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non
ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo
decreto legislativo, per la produzione di materie prime
secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel
rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate
nell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione
all'Albo da parte dell'azienda estera interessata,
accompagnata dall'attestazione di conformita' a tali
condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorita'
pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalita'
di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal
Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale
definizione l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti
dalla comunicazione corredata dall'attestazione di
conformita' dell'autorita' competente].
29. [Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, comma 1, dopo la lettera q) sono
aggiunte le seguenti:
«q-bis) materia prima secondaria per attivita'
siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi
derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a
specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre
specifiche nazionali e internazionali, nonche' i rottami
scarti di lavorazioni industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la
raccolta differenziata, che possiedono in origine le
medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra
menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il
servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi,
e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando
anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge,
per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
L'impresa che intende svolgere l'attivita' di
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti deve essere iscritta nelle categorie di
intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo
previsto dall'art. 30, nonche' nella categoria delle opere
generali di bonifica e protezione ambientale stabilite
dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34»;
b) all'art. 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e'
aggiunta la seguente:
«f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti
urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle
norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata),
utilizzato in co-combustione, come definita dall'art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 11 novembre
1999 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'art. 1 del
decreto ministeriale 18 marzo 2002 del Ministro delle
attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di
energia elettrica e in cementifici, come specificato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12
marzo 2002»;
c) all'art. 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni di raggruppamento,
ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti,
indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15
dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei
rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione
che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui
al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto
che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
del citato allegato B. Le relative modalita' di attuazione
sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio»;
d) all'art. 40, comma 5, le parole: «31 marzo di ogni
anno» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio di ogni
anno»].
30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12
marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29,
lettera b).
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e' autorizzato ad apportare le modifiche e
integrazioni al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso,
affinche' non sia considerata come rifiuto derivante dalla
produzione dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a
prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attivita' di
recupero della polvere di allumina, in una percentuale
dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:
a) produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al
paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva
realizzati nella localita' denominata Punta Perotti nel
comune di Bari, il direttore generale per i beni
architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, verificato il mancato esercizio del
potere di demolizione delle opere abusive gia' confiscate a
favore del comune con sentenza penale passata in giudicato,
diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di
sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare,
ove occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale,
accertata l'ulteriore inerzia del comune, nonche' il
mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della
regione, provvede agli interventi di demolizione,
avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del
Ministero della difesa, previa convenzione.
33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma
32 il Ministero per i beni e le attivita' culturali si
avvale delle anticipazioni e delle procedure di cui
all'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Per le medesime finalita', possono
essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma 38,
secondo periodo, nonche', previa intesa tra il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e la regione Puglia, le
somme riscosse dalla regione ai sensi dell'art. 164 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai sensi
dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.
34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali,
d'intesa con la regione Puglia ed il comune di Bari e
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, effettuata la demolizione, procede
all'elaborazione del progetto di recupero e di
riqualificazione paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione
di tali interventi la regione o i comuni interessati
utilizzano le somme riscosse ai sensi dell'art. 167 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme
individuate dalla regione.
35. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, o della
regione interessata, sono individuati ulteriori opere o
interventi realizzati da sottoporre ad interventi di
demolizione, secondo le procedure e le modalita' di cui ai
commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 167, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Laddove l'autorita' amministrativa
preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio,
il direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi
centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa
diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi
nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione
avvalendosi delle modalita' operative previste dall'art. 41
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata
d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e il Ministero della difesa.»;
b) all'art. 167, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione
del comma 1, nonche' per effetto dell'art. 1, comma 38,
secondo periodo, della legge recante: «Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione» sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione
delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per
finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione
degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero
delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle
amministrazioni competenti.»;
c) all'art. 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi
dell'art. 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art.
167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti
la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui
al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma
1».
37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e
non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta
autorizzazione o in difformita' da essa, l'accertamento di
compatibilita' paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente
rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'art.
181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro
reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali
utilizzati, anche se diversi da quelli indicati
nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli
previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati
compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo
alla meta';
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata,
dall'autorita' amministrativa competente all'applicazione
della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un
minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui
al comma 37, lettera b), numero 1), e' utilizzata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 167 del decreto
legislativo n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi
del comma 37, lettera b), numero 2), e' riscossa dal
Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle
competenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attivita' culturali per essere utilizzata per le finalita'
di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati
all'intervento, presenta la domanda di accertamento di
compatibilita' paesaggistica all'autorita' preposta alla
gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31
gennaio 2005. L'autorita' competente si pronuncia sulla
domanda, previo parere della soprintendenza.
40. All' art. 34 del codice della navigazione, le
parole: «dell'amministrazione interessata» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'amministrazione statale, regionale o
dell'ente locale competente».
41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento
delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale sono
iscritte in una specifica unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
42. [Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare
agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili
ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in
materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare
l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo
della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da
cofinanziamenti dell'Unione europea, e' istituita, presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
una segreteria tecnica composta da non piu' di ventuno
esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale ne e' stabilito anche il funzionamento. Per la
costituzione ed il funzionamento della predetta segreteria
e' autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di
500.000 euro per l'anno 2005 e di un milione di euro a
decorrere dall'anno 2006].
43. All'onere derivante dall'attuazione della
disposizione del comma 42 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
44. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 43.
45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi
di programma in materia di sviluppo sostenibile e di
miglioramento della qualita' dell'aria, anche attraverso
l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto
ambientale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si
provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
47. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 46.
48. All'art. 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente art. non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente art. non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane».
49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una
maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico
degli enti locali nel coordinamento delle attivita' a
livello locale nelle aree marine protette, negli scavi
portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi
decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, e'
autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000
euro annui.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si
provvede quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 7,5 milioni di curo per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di
emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle
aree ex depositi POL della Marina Militare, zona «Celle» e
zona «Cimitero» e della Aeronautica Militare, zona «Vecchia
delle Vigne», nell'ambito dell'attuazione del piano
intermodale dell'area Flegrea, e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si
provvede quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2004 e
a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
54. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 51 e
53.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 13.
(Cooperazione allo sviluppo internazionale)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticita' di natura umanitaria, sociale o economica. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalita' di approvazione degli interventi, in conformita' all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilita' generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalita' di svolgimento delle procedure negoziate. 3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5. 4. Nell'individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), e' data priorita' ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l'esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. E' inoltre attribuita priorita' ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica. 5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l'espressione del parere e' stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto puo' essere comunque emanato. 6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri. 7. Per la realizzazione delle attivita' di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 e' incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009. 8. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 13:
- Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante:
“Disposizioni urgenti in materia di interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla
partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni
internazionali”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 2008, n. 45, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 febbraio 2008, n. 27.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni
(Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo):
«3. Le iniziative promosse ai sensi del presente art.
sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal
Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere
previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal
Direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale
ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e'
inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo
ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla
delibera.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347 (Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative concernenti il
Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni
internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426:
«1. Nel caso di calamita' naturali o attribuibili
all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle
comunita' colpite o a seguito di appello internazionale, il
Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su
richiesta del direttore generale, autorizza con apposita
procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad
alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la
durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione
al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi
l'intervento, precisandone tipologia e modalita', ed
indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse
impiegate.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del gia' citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 5 (Regolamento e capitolati). - 1. Lo Stato detta
con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del
presente codice in relazione ai contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti
statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'art. 4,
comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra
amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o
attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'art. 4,
comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano
applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto al
regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il
regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle
politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali
e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresi'
alle successive modificazioni e integrazioni del
regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di
volta in volta richiamato, detta le disposizioni di
attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e
sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
le annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalita' di istituzione e gestione del sito
informatico presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarita'
contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche'
qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure
incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad
attenuare i costi della qualificazione per le piccole e
medie imprese;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le
modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e
attivita' di supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei
contratti e cause che le determinano, nonche' modalita'
applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'art. 118;
o) norme riguardanti le attivita' necessarie per
l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni
disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile
del procedimento;
p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
il contratto di acconti in relazione allo stato di
avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza retributiva e contributiva
dell'appaltatore;
s) collaudo e attivita' di supporto
tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita'
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo
quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante
capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145.
6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il
regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri,
tiene conto della specialita' delle condizioni per la
realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle
procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati,
contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della
generalita' dei propri contratti o di specifici contratti,
nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni
aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al
comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da
parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali.».
- La legge 11 luglio 2002, n. 154 recante «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della
ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e
tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno
2000» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio
2002, n. 175.
- Si riporta la Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009):

«Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente
tabella riportano il riferimento alla unita' previsionale
di base, con il relativo codice, sotto la quale e'
ricompreso il capitolo.
Omissis ....

=====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 2009 | 2010 | 2011 =====================================================================
|(migliaia| di |euro) --------------------------------------------------------------------- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | | | ---------------------------------------------------------------------
L'Italia in Europa e nel mondo | | | ---------------------------------------------------------------------
Cooperazione allo sviluppo e gestione | | | sfide globali | | | ---------------------------------------------------------------------
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987| | | : Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto | | | pubblico a favore dei Paesi in via di | | | sviluppo (1.2.1 - Funzionamento - capp. | | | 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, | | | 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 e 1.2.2 - | | | Interventi - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, | | | 2184, 2195) |321.790 |331.255|215.701

Omissis ..........».



 
Art. 14.
(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi
strutturali comunitari e del Fondo per le
aree sottoutilizzate)

1. Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalita' e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilita' dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalita' e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), e successive modificazioni:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente art.
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ...
12. ...
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».



 
Art. 15.
(Fondo nazionale di garanzia
per i servizi turistici)

1. All'articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "di cui all'articolo 100" sono aggiunte le seguenti: "nonche' dichiarazione che il venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100". 2. All'articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza".



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 86 (Elementi del contratto di vendita di pacchetti
turistici). - 1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione,
qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del
medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o
venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua
revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio,
sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri
posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per
cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione,
nonche' il termine per il pagamento del saldo; il suddetto
importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di
cui all' art. 1385 del codice civile non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento
della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle
ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di
garanzia di cui all'art. 100 nonche' dichiarazione che il
venditore o l'organizzatore concorre ad alimentare il
suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del
citato art. 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,
data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di
posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione
in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il
livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di persone
disabili, nonche' le principali caratteristiche, la
conformita' alla regolamentazione dello Stato membro
ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi
inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza
di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere
informato dell'annullamento del viaggio per la mancata
adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente
previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio
espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore
e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per
la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve
presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta
esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve
comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche
delle condizioni contrattuali di cui all'art. 91.».
- Si riporta il testo dell'art. 100 del gia' citato
decreto legislativo n. 206 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 100 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale
di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso
del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso
di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata
disponibilita' economica in caso di rientro forzato di
turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze,
imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di
assicurazione obbligatoria di cui all'art. 99, che e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma
1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi'
come determinata ai sensi del comma 2.
3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette
ad alcun termine di decadenza.
4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.».



 
Art. 16.
(Misure in tema di concorrenza e tutela
degli utenti nel settore postale)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "espletamento del servizio universale" sono aggiunte le seguenti: "e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuita' della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste". 2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "rete postale pubblica" sono inserite le seguenti: "e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,". 3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "del servizio universale" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi postali". 4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "criteri di ragionevolezza" sono inserite le seguenti: "e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,". 5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituita dalla seguente: "Reclami e rimborsi". 6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente: "1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualita' di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilita' qualora sia coinvolto piu' di un operatore. E' fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente". 7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, e' inserito il seguente: "1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonche' le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia". 8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "titolari di licenza individuale" sono inserite le seguenti: "e di autorizzazione generale".



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della
direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualita' del servizio), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1.
L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il
Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto
legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati e
predispone i controlli atti a garantire che i servizi
stessi siano rispettati, adottando, se necessario,
specifici provvedimenti al riguardo;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del
servizio universale conformemente alla normativa
comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al
termine del regime transitorio previsto dall'art. 23 comma
2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi
all'espletamento del servizio universale e adotta i
provvedimenti necessari ad assicurare la continuita' della
fornitura di tale servizio anche in considerazione della
funzione di coesione economica, sociale e territoriale che
esso riveste;
e) determina i parametri di qualita' del servizio
universale e organizza un sistema di controllo periodico
delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla
separazione contabile tra i diversi servizi in relazione
all'espletamento del servizio universale;
g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese
terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria
siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai
costi di trattamento e di distribuzione della posta
transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la
qualita' di servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non
discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a
realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ad alcuni
elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di
avviamento postale, in condizioni di trasparenza e non
discriminazione;
i) vigila affinche' il fornitore del servizio
universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate
a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione dei servizi
postali siano date pubblicamente agli utenti informazioni
sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare
per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai
servizi, i prezzi e il livello di qualita';
m) procede al rilascio delle licenze individuali per
l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel
servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali
per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di
applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le
licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti
titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di «numero significativo di
persone» di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il
metodo di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi
di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del
servizio universale e trasmette dette informazioni alla
Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del
servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale
delle informazioni relative al numero di reclami e al modo
in cui sono stati gestiti.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legislativo n. 261 del 1999, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle
seguenti connotazioni:
a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun
servizio e trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e' prestato in via continuativa per
tutta la durata dell'anno;
c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale»
trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza e in
considerazione della funzione di coesione sociale e
territoriale del servizio e della relativo rete postale,
attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di
accesso;
d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve
prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad
un'efficiente gestione aziendale.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del gia' citato
decreto legislativo n. 261 del 1999, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Reclami e rimborsi). - 1. Relativamente al
servizio universale, compresa l'area della riserva, sono
previste dal fornitore del servizio universale, nella carta
della qualita' di cui all'art. 12, comma 1, procedure
trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei
reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi
di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto
delle norme di qualita' del servizio, comprese le procedure
per determinare l'attribuzione della responsabilita'
qualora sia coinvolto piu' di un operatore. E' fissato
anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e
per la comunicazione del loro esito all'utente.
1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui
al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede
locale nonche' le procedure extragiudiziali per la
risoluzione delle controversie, uniformate ai principi
comunitari in materia.
2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato
soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi all'autorita'
di regolamentazione.
3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale
e' chiamato a rispondere dei disservizi, e' previsto un
sistema di rimborso o di compensazione.
4. E' fatta salva la facolta' di adire l'autorita'
giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei
reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il fornitore del servizio universale pubblica
annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed
al modo in cui sono stati gestiti.
5-bis. Le disposizioni del presente art. sono estese ai
titolari di licenza individuale e di autorizzazione
generale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di
regolamentazione del settore postale le procedure elaborate
per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita'
puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.».



 
Art. 17.
(Misure di semplificazione delle procedure
relative ai piccoli appalti pubblici)

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonche' all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 36 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e
successive modificazioni:
«5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede
di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu' di
un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si
avvalgano della facolta' di cui all'art. 122, comma 9, e
all'art. 124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e
dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'art. 353 del codice penale.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 37 del gia'
citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
«7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1,
lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
del codice penale. Per i consorzi di cui all'art. 34, comma
1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della facolta' di cui all'art. 122, comma 9, e all'art.
124, comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima
procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.
353 del codice penale.».



 
Art. 18.
(Progetti di eccellenza per il rilancio
della competitivita' turistica italiana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 e' sostituito dal seguente: "1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonche' il recupero della sua competitivita' sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate".
 
Art. 19.
(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo e' autorizzato a modificare il comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformita' ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento. 2. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e' composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parita' di voti, quello del presidente vale doppio. 3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria e' stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.
207 (Regolamento recante organizzazione e disciplina
dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'art. 12,
comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80):
«1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ed e' composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli
assessori regionali al turismo e al Direttore della
Direzione generale per il turismo del Ministero delle
attivita' produttive, da tredici membri, di cui sei in
rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati
dalle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, due designati dal Ministro delle attivita'
produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri
ed uno designato dall'Unioncamere.».



 
Art. 20.
(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestivita' nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonche' per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, e' autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l'anno 2009 e a euro 24.037 per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 aprile
1985, n. 124 (Disposizioni per l'assunzione di manodopera
da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste):
«Art. 1. - Fino all'entrata in vigore della legge di
definizione della disciplina generale dei parchi nazionali
e delle riserve di cui all'art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in
deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n.
205,e dall'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la
gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di
Stato per le foreste demaniali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le
esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in
amministrazione diretta per la conservazione e la
protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, puo' ricorrere ad assunzioni di personale
operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato.
Per il medesimo periodo di tempo specificato nel
precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in
essere ai sensi della presente legge le disposizioni
contenute nell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230,
nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971,
n. 276,nonche' tutte le altre con essa eventualmente
incompatibili.
Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati
dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo
nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.
Il contingente massimo del personale operaio a tempo
indeterminato in servizio non potra' mai superare nel
periodo considerato l'equivalente di 500 unita' per anno.
Nella fase di prima applicazione della presente legge,
per gli operai occupati, o gia' occupati presso la gestione
conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per
le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n.
205,qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate
lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore
della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti
di cui al quarto comma.
Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo
la spesa complessiva per la manodopera non potra' comunque
superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del
patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
nell'esercizio precedente.
Al personale assunto ai sensi della presente legge con
contratto a tempo indeterminato si applicano le
disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972,
n. 457.
L'operaio assunto ai sensi della presente legge non
acquista la qualifica di operaio dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004
n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo
forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78):
«3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.».
- Si riporta il testo del comma 346 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
«346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attivita'
di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di
soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre
amministrazioni statali, nonche' al fine di ridurre gli
oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo
2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche' della
presente legge, e' autorizzata la spesa per assunzioni di
personale, anche di qualifica dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e
attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e
526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7
milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per
l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010;
b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni
di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009
e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di
euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e
16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche
nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli
superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a
tali ruoli, con possibilita' di utilizzare le graduatorie
di idonei dei concorsi gia' banditi o conclusi, nonche' per
compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga
all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio
2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione
di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009
e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza
prioritariamente le graduatorie formate a seguito di
procedure selettive gia' espletate e per le quali il limite
di eta' anagrafica vigente per i contratti di formazione e
lavoro dei soggetti risultati idonei e' riferito alla data
di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
mobilita', anche ai sensi dell'art. 1, comma 536, della
legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno
2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle
dogane e' autorizzata a stipulare contratti di formazione e
lavoro, anche in deroga all'art. 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 3, comma
79, della presente legge, in particolare, con soggetti
risultati idonei, con un punteggio minimo finale non
inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la
selezione, con contratti di formazione e lavoro,
rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area
funzionale, F1, per attivita' amministrativo-tributarie, e
con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a
seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia
delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005,
rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario,
terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza
area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di
sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di
collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei
limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla
presente lettera, l'Agenzia delle dogane puo' stipulare
ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con
soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a
seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate
con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile
2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso
l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle
entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345,
e' prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime
graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.».



 
Art. 21.
(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti
e sui tassi di assenza e di maggiore presenza
del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonche' di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) obbligo, per la singola amministrazione o societa' che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito". 3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 21:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi in note all'art.
14.
- Si riporta il testo del comma 52-bis dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il
31 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
dell'invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica, sulla base dei seguenti criteri:
a) esclusione, dal computo che concorre alla
definizione del limite, della retribuzione percepita dal
dipendente pubblico presso l'amministrazione di
appartenenza nonche' del trattamento di pensione;
b) non applicabilita' della disciplina agli emolumenti
correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera
di natura non continuativa nonche' agli emolumenti
determinati ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del
codice civile;
c) obbligo, per la singola amministrazione o societa'
che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto
incarichi che superino il limite massimo, di assegnare
l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della
trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione
dell'atto di conferimento, dei requisiti di
professionalita' e di esperienza del soggetto in relazione
alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del
compenso attribuito;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di
comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico,
tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata
pubblicita';
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e
controllo sulle modalita' applicative della presente
disciplina.».



 
Art. 22. (Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle
risorse umane)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. 2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonche' i conseguenti processi di riallocazione e di mobilita' del personale. 3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286". 2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di contratti d'opera" sono sostituite dalle seguenti: "di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa";
b) le parole: "o dei mestieri artigianali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come da ultimo
modificato dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' con oneri
esterni non a carico del bilancio, ferma restando la
necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, e' soppresso.».



 
Art. 23.
(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche
amministrazioni e tempi per l'adozione
dei provvedimenti o per l'erogazione dei
servizi al pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestivita' ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalita' tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il piu' alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici. 2. Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale. 4. In sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali. 5. Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestivita' dei pagamenti";
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente. 6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione dell'obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all'individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all'importo dei pagamenti.



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), e successive modificazioni:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 24.
(Riorganizzazione del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione,
del Centro di formazione studi e della
Scuola superiore della pubblica amministra zione)

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttivita', del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualita' dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, nonche' della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia' presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicita', anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;
b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);
c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;
d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), e successive
modificazioni:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999,uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
decorso il quale la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo
siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».



 
Art. 25.
(Trasformazione in fondazione del Centro
per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti gia' propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, possono partecipare in qualita' di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, e' abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4. 2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali al fondo di gestione della Fondazione e' autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 luglio
1999, n. 237 (Istituzione del Centro per la documentazione
e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi
musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali
ed interventi a favore delle attivita' culturali):
«Art. 1 (Istituzione del Centro per la documentazione e
la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi
musei). - 1. E' istituito in Roma il Centro per la
documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee, di seguito denominato «Centro», con il
compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre
le testimonianze materiali della cultura visiva
internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere
manifestazioni e attivita' connesse. Il Centro e' sede del
Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro e'
istituito il Museo dell'architettura con il compito di
raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni,
progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento
significativo della cultura architettonica del Novecento e
contemporanea.
2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari
esteri ai fini della programmazione di mostre ed
esposizioni all'estero.
3. E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato,
il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere,
conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali
sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi
tradizionali o con tecnologie avanzate.
4. E' istituito il Museo della fotografia con il compito
di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al
pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla
fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle
attivita' di conservazione dei materiali e in quello delle
tecnologie.
5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della
fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria
comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi
titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e
delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.
6. [Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le
modalita' di funzionamento degli istituti di cui al comma
5].
7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le
dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali, sentiti i rispettivi direttori o
sovrintendenti.
8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
affida la progettazione degli interventi di
ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e
funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le
modalita' di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157.
9. Per le attivita' di progettazione connesse alla
realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonche'
per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi,
e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di
lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede
del Centro e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel
1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000
da parte del Ministero dei lavori pubblici.
11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse
attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un
curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei e'
autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto,
anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre
nei musei istituiti con la presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233
(Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Direzione generale per la qualita' e la tutela
del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee). - 1.
La Direzione generale per la qualita' e la tutela del
paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le
funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni
regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle
disposizioni in materia, relativi alla qualita' ed alla
tutela paesaggistica, alla qualita' architettonica ed
urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui
programmi annuali e pluriennali di intervento;
b) elabora, anche su proposta delle direzioni
regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di inventariazione e
catalogazione dei beni paesaggistici;
c) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito
delle determinazioni interministeriali concernenti il
pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici
contemporanei;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie
previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in
materia di beni paesaggistici;
e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a
trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto
30 gennaio 1913, n. 363 di beni rientranti nel settore di
competenza;
f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione,
concordate con le altre direzioni generali competenti, in
sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale per interventi di
carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;
g) adotta la dichiarazione di notevole interesse
pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi
dell'art. 141 del Codice;
h) fornisce per le materie di competenza il supporto e
la consulenza tecnico-scientifica alle Direzioni regionali
e alle Soprintendenze;
i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre
competenti direzioni generali, i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per
le successive determinazioni del Ministro;
l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di
cui all'art. 143, comma 3, del Codice;
m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione
regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per
l'approvazione dei piani paesaggistici;
n) promuove la qualita' del progetto e dell'opera
architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di
opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro
progettazione, con particolare riguardo alle opere
destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in
modo particolare sulla qualita' del contesto
storico-artistico e paesaggistico-ambientale;
o) dichiara l'importante carattere artistico delle
opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni e dell'art. 37 del Codice;
p) ammette ai contributi economici le opere
architettoniche dichiarate di importante carattere
artistico e gli interventi riconosciuti di particolare
qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37
del Codice;
q) promuove la formazione, in collaborazione con le
universita', le regioni e gli enti locali, in materia di
conoscenza della cultura e della qualita' architettonica,
urbanistica e del paesaggio;
r) promuove la formazione, in collaborazione con le
universita', le regioni e gli enti locali, in materia di
conoscenza dell'arte contemporanea;
s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea
italiana all'estero, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;
t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e
valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani
artisti;
u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale
di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
v) esprime alla Direzione generale per il cinema le
valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della
vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;
z) (abrogata).
3. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del
paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee
costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale per la qualita' e la tutela del
paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee si
articola in cinque uffici dirigenziali non generali; i
compiti di detti Uffici sono definiti con decreto
ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel
termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente
regolamento.».



 
Art. 26. (Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in
attivita' socialmente utili
attraverso societa' partecipate
da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuita' occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. e' trasferita al Ministero per i beni e le attivita' culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. e' ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. 2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralita' fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.
 
Art. 27.
(Modifica della legge 27 settembre 2007,
n. 165, recante delega in materia di riordino
degli enti di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";
b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', e del personale" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Agli esperti non e' riconosciuto alcun compenso o indennita'. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici";
d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresi' all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165 (Delega al Governo in
materia di riordino degli enti di ricerca), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e
razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca e di
garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella
gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il
Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi, entro il 31 dicembre 2009, al fine di
provvedere al riordino della disciplina relativa agli
statuti e agli organi di governo degli enti pubblici
nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi indicati nell'art. 18 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria,
nel rispetto dell'art. 33, sesto comma, della Costituzione
e in coerenza con i principi della Carta europea dei
ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE
della Commissione, dell'11 marzo 2005, al fine di
salvaguardarne l'indipendenza e la libera attivita' di
ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma
restando la responsabilita' del Governo nell'indicazione
della missione e di specifici obiettivi di ricerca per
ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della
ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati
dall'Unione europea;
b) formulazione e deliberazione degli statuti e dei
regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', e
del personale da parte degli organi statutari competenti
dei singoli enti interessati e loro successiva emanazione
da parte dei medesimi organi, previo controllo di
legittimita' e di merito del Ministro dell'universita' e
della ricerca, nelle forme previste dall'art. 6, commi 9 e
10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita
il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilita', sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' sui regolamenti del personale, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede
di prima attuazione, da parte dei consigli di
amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo
scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Agli esperti non e'
riconosciuto alcun compenso o indennita'. I predetti
statuti sono deliberati previo parere dei consigli
scientifici;
d) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione
dell'universita' e della ricerca (ANVUR) del compito di
valutare la qualita' dei risultati della ricerca svolta
dagli enti, nonche' l'efficacia e l'efficienza delle loro
attivita' istituzionali, riferendo periodicamente al
Governo con appositi rapporti;
e) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie
statali sulla base di criteri che tengano conto della
valutazione di cui alla lettera d);
f) riordino degli organi statutari, con riduzione del
numero dei loro componenti, garantendone altresi' l'alto
profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e
prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti
e dei componenti di nomina governativa dei consigli di
amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti,
tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da
appositi comitati di selezione nominati di volta in volta
dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata
rappresentanza di esponenti della comunita' scientifica
nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti
sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti,
ove esistenti, e comunque escludendone il personale del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
g) composizione del consiglio di amministrazione del
Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare
che la meta' dei componenti sia di nomina governativa;
h) adozione di procedure di valutazione comparativa,
sulla base del merito scientifico, per l'individuazione dei
direttori degli organi di ricerca;
i) adozione di misure organizzative volte a potenziare
la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori,
semplificando le procedure amministrative relative
all'attivita' di ricerca, e valorizzando il ruolo dei
consigli scientifici;
l) adozione di misure volte a favorire la dimensione
europea e internazionale della ricerca, incentivando la
cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti
di altri Paesi;
m) introduzione di misure volte a favorire la
collaborazione con le attivita' delle regioni in materia di
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
n) adozione di misure che prevedano norme
anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione
di organi statutari.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione
organica inferiore alle 50 unita', con esclusione degli
ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con
riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva
della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92,
istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita'
portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto
termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici
non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo
2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai
sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.».
- La legge 27 settembre 2007, n. 165 recante «Delega al
Governo in materia di riordino degli enti di ricerca», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2007, n.
236.
- Si riporta il testo del comma 138 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita'
di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.».
- Si riporta il testo del comma 610 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle
istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione
europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa
delle medesime istituzioni, nonche' per favorirne
l'interazione con il territorio, e' istituita, presso il
Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a
Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei
allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in
raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica,
didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle
materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di
sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e
di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.».
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 recante «Fusione
dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri
elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza
magistrale in unico Ente nazionale di assistenza
magistrale, con sede in Roma», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 dicembre 1947, n. 281. Ratificato con legge 21
marzo 1953, n. 190.
- La legge 21 marzo 1953, n. 190 recante «Ratifica di
decreti legislativi concernenti il Ministero della pubblica
istruzione, emanati dal Governo durante il periodo
dell'Assemblea Costituente» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1953, n. 83.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
recante “Istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma
degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.
53” e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
dicembre 2004, n. 282.
- Si riporta il testo dei commi 612, 613, 614 e 615
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«612. Al fine di potenziare la qualificazione
scientifica nonche' l'autonomia amministrativa
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta
qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal
Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore
triennio»;
d) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente
e da otto membri, nel rispetto del principio di pari
opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal
mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti
dal Ministro tra esperti nei settori di competenza
dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati
effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato
all'acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre
membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie
competenze amministrative e scientifiche».
«613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto
dall'art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area V della dirigenza per il
quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume
i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli
esiti del sistema di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del
personale, di cui alla dotazione organica definita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla
indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione
con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato
direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa
della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari
straordinari.».
- Si riporta il testo del comma 634 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 30
giugno 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
la semplificazione normativa e del Ministro per
l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o
i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale, sono
riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dell'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi.».



 
Art. 28.
(Personale a tempo determinato presso la
Croce Rossa italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l'associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attivita', in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonche' per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, puo' prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo del comma 366 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«366. Al fine di assicurare l'espletamento delle
attivita' che la associazione italiana della Croce rossa
svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi
sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono
confermati per la durata delle convenzioni medesime. In
tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste
dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla
copertura dell'onere relativo la associazione italiana
della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse
finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



 
Art. 29.
(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche
e consolari)

1. All'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, puo' assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unita' previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero". 2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono inserite le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,".



Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza
pubblica). - 1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni
finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi
indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della
componente relativa a competenze predeterminate per legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le
dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a
stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese
per interessi; alle poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni;
ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita';
delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse
destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte
sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle
dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti
da accordi internazionali.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di
flessibilita' con la legge annuale di bilancio, in via
sperimentale, limitatamente al prossimo esercizio
finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per
missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione,
possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni
finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione
per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualita' e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra
spese di funzionamento e spese per interventi sono
consentite nel limite del 10 per cento delle risorse
stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale
per finanziare spese correnti. In apposito allegato a
ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le
autorizzazioni legislative ed i relativi importi da
utilizzare per ciascun programma.
4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della
riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria
competenza nonche' i criteri per il miglioramento della
economicita' ed efficienza e per la individuazione di
indicatori di risultato relativamente alla gestione di
ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al
comma 68 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della
legge n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30
settembre 2008.
5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun
Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel
disegno di legge di assestamento e negli altri
provvedimenti di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la
presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge,
le rimodulazioni possono essere comunque attuate,
limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via
provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il
conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle
risorse finanziarie complessivamente stanziate dalle
medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli
schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono
trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle
Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi
entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai
profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n.
468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso
si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate
da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo
periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il
Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede
di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri
provvedimenti di cui all'art. 17 della legge n. 468 del
1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di
assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai
sensi dell'art. 17 della legge n. 468 del 1978 o con i
decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente
all'esercizio in corso.
6. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, e' abrogato.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei
parametri imposti in sede internazionale e del patto di
stabilita' e crescita, nel definire la copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano
prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti
tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e
dell'indebitamento netto del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e
delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione
nella relazione tecnica di cui all'art. 11-ter della legge
n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che
le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con
apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, una
relazione contenente informazioni sulle metodologie per la
valutazione degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.
8. Il fondo di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100
milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro
delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
rideterminata ai sensi del presente comma, e' ridotta
dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per
l'anno 2010.
8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa e' istituito un fondo con una dotazione pari a 3
milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far
fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della
dotazione del fondo di cui all'art. 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
8-quater. all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti
derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari
delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di
altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente,
nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro il 31
gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e
all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di
finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica la sanzione prevista dell'art.
337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni.».
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di
cui all'art. 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno,
ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione
delle relative dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3
gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di
sviluppo e' ridotta di 170 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di
183 milioni di euro per l'anno 2009.
13. all'art. 1, comma 21, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono
sostituite dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 21 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e
monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione
da parte del funzionario responsabile dell'andamento della
stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il
rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce
evento valutabile ai fini della responsabilita'
disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il
funzionario responsabile risponde del danno derivante dal
mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente
previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione
dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale
esito, nonche' delle misure occorrenti per ricondurre la
spesa entro i predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso
il comparto della sicurezza e del soccorso, possono
assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale di base, con esclusione delle spese per
stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o
aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in
dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di
impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della
responsabilita' contabile.
15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il
Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al
funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze
diplomatiche e consolari nonche' agli interventi di
emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero,
puo' assumere impegni superiori a quanto previsto dal
predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite
complessivo annuo anche a valere sulle altre unita'
previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, degli uffici all'estero di
cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative, individuate entro e non oltre ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri
competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare;
analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a
particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e
culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.».



 
Art. 30.
(Tutela non giurisdizionale
dell'utente dei servizi pubblici)

1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilita' contengono la previsione della possibilita', per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresi', l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorita' amministrative che svolgono la propria attivita' nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonche', per i servizi pubblici o di pubblica utilita' non regolati dalle medesime autorita', esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.



Note all'art. 30:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
supplemento ordinario.



 
Art. 31.
(Modifiche all'articolo 41 della legge
16 gennaio 2003, n. 3)

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita' amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilita' delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati". 2. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al comma 5 e con la finalita', prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita' amministrative indipendenti". 3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 41 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta
istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La
Fondazione elabora e propone, in piena autonomia
scientifica, strategie di sviluppo del settore delle
comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e
internazionali competenti, e coadiuva operativamente il
Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni
pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare
delle problematiche di carattere tecnico, economico,
finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle attivita' del Ministero e delle amministrazioni
pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorita'
amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
approfondimento su argomenti di carattere tecnico,
economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con
il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre
Autorita' amministrative indipendenti sono stabilite
attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di
atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
Fondazione Ugo Bordoni e' tenuta ad attenersi
nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati. Al
finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce
mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative alle attivita' di ricerca. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza
soluzione di continuita', rimanendo confermato, il regime
convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la
Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche
prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse
generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresi' la rete di
monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a
livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalita'
stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della
Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le
attivita' indicate al comma 5 e con la finalita',
prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore
del Ministero dello sviluppo economico, di altre
amministrazioni pubbliche, nonche' delle Autorita'
amministrative indipendenti. I dipendenti della Fondazione
risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e
comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono chiedere
di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione e del Ministero delle
comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
secondo criteri e modalita' da definire con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a
quelle rivestite. Al personale immesso compete il
trattamento economico spettante agli appartenenti alla
qualifica in cui ciascun dipendente e' inquadrato, senza
tenere conto dell'anzianita' giuridica ed economica
maturata con il precedente rapporto. Per le finalita' di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al
completamento delle procedure concorsuali.».



 
Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento
di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicita' legale, ferma restando la possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 27 della gia' citata
legge n. 3 del 2003:
«Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione). - 1. Nel
perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per
lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al
comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico», iscritto in
una apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel
settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
puo' essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei
privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) [diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi];
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della
pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via
telematica da parte dell'interessato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6».».



 
Art. 33. (Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalita' digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;
b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;
c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;
d) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;
e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;
f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalita' digitali, nonche' delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
g) individuare modalita' di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonche' sulla congruenza e compatibilita' delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attivita' istruttorie;
h) dispone l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularita' ed intersettorialita';
i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;
l) indicare modalita' di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;
m) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;
n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;
o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le societa' interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalita' telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici gia' implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;
q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettivita'. 2. All'attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della gia' citata
legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 16, 17 e 69 del
gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di innovazione e tecnologie). - 1. Per
il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita'
di coordinamento del processo di digitalizzazione e di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle pubbliche
amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle
risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da
parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale,
con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'art. 71 e criteri
in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione,
gestione, mantenimento dei sistemi informativi
automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e
delle loro interconnessioni, nonche' della loro qualita' e
relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente codice.».
«Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con
gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.».
«Art. 69 (Riuso dei programmi informatici). - 1. Le
pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi
applicativi realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato
sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso
gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li
richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze,
salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni,
ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di
progetto e' previsto ove possibile, che i programmi
appositamente sviluppati per conto e a spese
dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre
piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei
contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di
cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di
disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della
medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi
informatici sviluppati per conto e a spese delle
amministrazioni, le stesse possono includere clausole,
concordate con il fornitore, che tengano conto delle
caratteristiche economiche ed organizzative di
quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso
di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni,
servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le
clausole suddette definiscono le condizioni da osservare
per la prestazione dei servizi indicati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».



 
Art. 34.
(Servizi informatici per le relazioni
tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facolta' di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale";
b) all'articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: "2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalita' di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. 2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche". 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, gia' disciplinati da norme speciali. 3. Dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 34:
- Si riportano i testi dell'art. 6 e dell'art. 54 del
gia' citato decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,
cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata).
- 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
posta elettronica certificata, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per
ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti
interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che
non sia diversamente stabilito.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali
hanno facolta' di assegnare ai cittadini residenti caselle
di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di
documentazione ufficiale.».
«Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati
pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le
attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonche' il settore
dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi
svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il
termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni
altro termine procedimentale, il nome del responsabile e
l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di
una casella di posta elettronica certificata di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'art. 26 della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e
di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n.
150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia'
disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando
i tempi previsti per l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni centrali che gia' dispongono di
propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle
amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse
tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto
della loro autonomia normativa.
2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni
pubbliche che gia' dispongono di propri siti sono tenute a
pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo
di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa
rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente
codice. Le amministrazioni devono altresi' assicurare un
servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le
modalita' di lavorazione delle pratiche e i servizi
disponibili.
2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni
pubbliche che gia' dispongono di propri siti devono
pubblicare il registro dai processi automatizzati rivolti
al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino
dell'avanzamento delle pratiche.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza
necessita' di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute nei
provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di
pubblicita' legale nei casi e nei modi espressamente
previsti dall'ordinamento.».



 
Art. 35.
(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l'interoperabilita' del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali. 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendol'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali";
b) al comma 6: 1) la parola: "unicamente" e' soppressa; 2) dopo le parole: "decreto legislativo n. 82 del 2005," sono inserite le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali,".



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 recante «Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
- Si riporta il testo dell'art. 16-bis del gia' citato
decreto-legge n. 185, cosi' come modificato dalla presente
legge:
Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e
per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita'
ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato
civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
conclusione del procedimento amministrativo anagrafico,
l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice
nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quarto comma,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle
altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o
documenti al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai
fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di
massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una
casella di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. L'utilizzo della posta elettronica
certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per
la predetta casella di posta elettronica certificata sono
senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni
amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica
certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, o analogo
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione
pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e di
uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente
articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di
progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita'
produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
9. all'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli standard
del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto
dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di
lavoro domestico gli obblighi di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la
presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'art. 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.



 
Art. 36.
(VOIP e Sistema pubblico di connettivita')

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOIP) per il triennio 20092011, in conformita' all'articolo 83 del medesimo codice. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto "Lotta agli sprechi" dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004. 3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettivita' disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicita' e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilita' delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualita' e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonche' di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica. 4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della societa' dell'informazione, e non ancora programmate. 5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative".



Note all'art. 36:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 78 del
gia' citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e
periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del
presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a
partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di
fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi
«Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal
sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni
stipulate da CONSIP.».
- Si riporta il testo dell'art. 83 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 83 (Contratti quadro). - 1. Al fine della
realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le
regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare
esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la
fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di
elevati livelli di disponibilita' dei servizi e delle
stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior
offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva
del sistema, promuovendo, altresi', lo sviluppo della
concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori
qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad
evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel
rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu'
contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di cui
all'art. 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi
stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a
stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o
piu' fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA.
Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e,
ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1,
del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.».
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'art. 33.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), e successive modificazioni:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n.
289 del 2002, e successive modificazioni, si veda nelle
note all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Lo
Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita' dell'informazione in
modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine
utilizzando con le modalita' piu' appropriate le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia
diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia
organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di
competenza di cui all'art. 117 della Costituzione.
2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente
codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove
possibile tecnicamente e a condizione che non si producano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero,
direttamente o indirettamente, aumenti di costi carico
degli utenti, anche ai soggetti privati preposti
all'esercizio di attivita' amministrative.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i
documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti
informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui
al capo III, relative alla formazione, gestione, alla
conservazione, nonche' le disposizioni di cui al capo IV
relative alla trasmissione dei documenti informatici si
applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti
l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle
informazioni digitali si applicano anche ai gestori di
servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel
rispetto della disciplina rilevante in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto
ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante
l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto
dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
e consultazioni elettorali.».



 
Art. 37.
(Carta nazionale dei servizi).

1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identita' elettronica". 2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: "e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identita' elettronica" e, al secondo periodo, le parole: "e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identita' elettronica" sono soppresse;
b) all'articolo 8, il comma 5 e' abrogato. 3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo e' soppresso.



Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 66 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 66 (Carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi). - 1. Le caratteristiche e le
modalita' per il rilascio della carta d'identita'
elettronica e dell'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno di eta', sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio,
per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi
sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei
seguenti principi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi
provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio della
carta nazionale dei servizi e' a carico delle singole
amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale
connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in
rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta
nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di
emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo' essere
utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno di eta', devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e
prima del compimento del quindicesimo anno di eta', possono
contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di
dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al
comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare
e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al
cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la
firma elettronica.
5. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale
dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di
autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo
le modalita' stabilite con le regole tecniche di cui
all'art. 71, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita'
elettronica, del documento di identita' elettronico e della
carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di
impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche e
contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei
servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi
possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di
identita' elettronica.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117
(Regolamento concernente la diffusione della carta
nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8,
lettera b), della L. 16 gennaio 2003, n. 3), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Rilascio della carta nazionale dei servizi). -
1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta
d'identita' elettronica, e' emessa dalle pubbliche
amministrazioni interessate al fine di anticiparne le
funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche
amministrazioni.
2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto
interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono
rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo
le modalita' e le caratteristiche definite dal presente
decreto, e dalle regole tecniche di cui all'art. 9.
3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta
nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i
servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale
delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza
dei dati identificativi. In caso di corrispondenza dei dati
identificativi, l'amministrazione emette la carta nazionale
dei servizi ed invia il codice numerico identificativo
della carta, la data del rilascio e la data di scadenza
all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed
aggiornare la lista di emissione.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di
variazioni dei dati identificativi del titolare di una
carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di
residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo
di validita' della stessa, segnala le variazioni
all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei
servizi, affinche' la interdica.
5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al
comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano
contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica
l'art. 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.
6. L'onere economico di produzione e rilascio delle
carte nazionali dei servizi e' a carico delle singole
amministrazioni che le emettono.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2004,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Disposizioni transitorie). - 1. In attesa della
sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento
per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
le amministrazioni che intendono emettere la carta
nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice
nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi
e' rilasciata secondo le modalita' di cui al presente
articolo.
2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta
nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano
la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.
9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice
numerico identificativo della carta, la data del rilascio e
la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi.
3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente
alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la
correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e
inserisce il codice numerico e le date di rilascio e
scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati
identificativi del titolare ricevuti non siano presenti
nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette
al comune di residenza e all'amministrazione fiscale
perche' convalidino i dati di rispettiva competenza al fine
di consentirne il corretto inserimento nell'indice
medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in
cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano
corretti, segnala all'amministrazione emittente la
necessita' di attivarsi nei confronti dell'utente per
interdire la carta nazionale dei servizi emessa.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di
variazioni dei dati identificativi del titolare di una
carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di
residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo
di validita' della stessa, segnala le variazioni
all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei
servizi, affinche' la interdica.
5. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del gia' citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 64 (Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. La carta
d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'autenticazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano di accertare
l'identita' del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso
con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei
servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle
modalita' di accesso predisposte dalle singole
amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la
data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007,a
decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni,
con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e
dalla carta nazionale dei servizi.».



 
Art. 38.
(Modifica dell'articolo 9 della legge
8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle citta'. 2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorita' nel caso di disabilita' ovvero di minori fino a dodici anni di eta', o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con acarico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermita'. 3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, e', inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternita' o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziatile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati. 5. Le risorse di cui al comma I possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attivita' di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali". 2. I commi 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
 
Art. 39.
(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettivita', anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle universita'. 2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorita' a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinateall'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresi' essere destinate alle finalita' di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate. 4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "puo' inoltre promuovere e finanziare progetti" sono inserite le seguenti: ", anche di carattere internazionale,".



Note all'art. 39:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2-bis del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168:
«1. Allo scopo di fornire alle universita' strumenti
didattici innovativi fondati su reti di connettivita' senza
fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti
di personal computer idonei a connettersi alle predette
reti, sono stanziate:
a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005,
destinata al cofinanziamento di progetti per la
realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle
universita';
b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005,
destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per
l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che
usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi
universitari;
c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005,
destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la
copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di
credito agli studenti universitari che intendono acquistare
un personal computer.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della gia' citata
legge n. 3 del 2003:
«Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione). - 1. Nel
perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per
lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al
comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico», iscritto in
una apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel
settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
puo' essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei
privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) [diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi];
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della
pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via
telematica da parte dell'interessato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. all'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6».
- Per il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n.
289 del 2002 si veda nelle note all'art. 14 della presente
legge.
- Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e successive modificazioni:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il
contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.».
- Si riporta il testo del comma 892 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il
territorio nazionale la realizzazione di progetti per la
societa' dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi
alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da
realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie
della sperimentazione e le modalita' operative e di
gestione di tali progetti.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 27 della
gia' citata legge n. 3 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per
lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti, anche di carattere internazionale, del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le
medesime caratteristiche.».



 
Art. 40. (Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in materia di impresa in un
giorno e di risparmio energetico)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione";
b) al comma 3: 1) all'alinea, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione"; 2) alla lettera b), dopo le parole: "12 dicembre 2006," sono inserite le seguenti: "con esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa competente,";
c) al comma 4, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,". 2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "statali" e' sostituita dalla seguente: "centrali".



Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti
di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del
titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dell'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni
e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale «impresa.gov» che assume la
denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema
produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare
sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di
combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi
nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip
o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati
dalla Consip.».



 
Art. 41.
(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonche' il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, e' immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva Fl della terza area funzionale del medesimo ruolo;";
b) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203".



Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16 (Misure per garantire la funzionalita'
dell'Amministrazione). - 1. In relazione ai maggiori oneri
assegnati al Dipartimento della protezione civile dal
presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale
della protezione civile di cui all'art. 9-ter del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex
sesta qualifica funzionale, e' immesso, previo espletamento
di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia
retributiva F1 del medesimo ruolo;
a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale
della protezione civile di cui al citato art. 9-ter del
decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree
funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla
tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonche'
il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel
medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell'art. 3
del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
appartenente all'area seconda, posizione economica
equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, e'
immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure
selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse
di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia
retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo
ruolo;
b) al fine di assicurare interventi adeguati alla
risoluzione delle problematiche di cui all'art. 1, il
Dipartimento della protezione civile puo' usufruire di
personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a
tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza
al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto
privato.
2. Il Dipartimento per la protezione civile e'
autorizzato:
a) ad avvalersi di una unita' di personale dirigenziale
appartenente a societa' a totale o prevalente capitale
pubblico ovvero a societa' che svolgono istituzionalmente
la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo
speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'art.
9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di
prima fascia di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i
dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il
Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, almeno 5 anni di anzianita'
nell'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in
euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari
a euro 47.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a
valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge
22 dicembre 2008, n. 203.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l'anno
2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 89,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1, lettera a), e
2, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di
apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978.».



 
Art. 42.
(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

1. All'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modi fic azioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdi zionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione". 2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presidente della Corte puo' disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio".



Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 21 luglio
2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Giudice unico delle pensioni). - 1. In materia
di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la
Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione
monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla
sezione giurisdizionale regionale competente per
territorio, in funzione di giudice unico. Il giudice unico
fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con
proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.
I provvedimenti cautelari del giudice unico sono
reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui
rigetti il reclamo, condanna alle spese.
1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi,
i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali
procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo
criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei
giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.
2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano
gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di
procedura civile.
3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il
giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la
comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del
relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati
anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il
termine di novanta giorni a pena di estinzione. [Gli avvisi
sono pubblicati gratuitamente]. Se nessuno degli eredi
provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni
dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio e'
dichiarato estinto.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono
sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima
deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o
regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale.
Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o
da un presidente di sezione e giudicano con sette
magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di
sezione e un numero di consiglieri determinato dal
consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio
dell'anno giudiziario. Il presidente della Corte puo'
disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi
che presentano una questione di diritto gia' decisa in
senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o
regionali, e su quelli che presentano una questione di
massima di particolare importanza. Se la sezione
giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni
riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata,
la decisione del giudizio.».



 
Art. 43.
(Norme urgenti per la funzionalita'
dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: "otto" e' sostituita dalla seguente: "sette" e la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "tre". 2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalita' di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato". 3. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo e' attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. 4. E' istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo e' attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo e' attribuita, altresi', una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.



Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. - L'avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo
II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le
somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori
di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole
alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata
compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le
modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara'
corrisposta dall'Erario la meta' della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale,
predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalita'
di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento
da una sede all'altra possono essere modificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio
degli avvocati e procuratori dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 61 del gia'
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del
collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e'
riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della tariffa di cui
al Capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (Regolamento
recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale
forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri
per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle
indennita' spettanti agli avvocati per le prestazioni
giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa,
tributaria e stragiudiziale):
«Art. 14 (Rimborso spese generali). - 1. All'Avvocato e
al praticante autorizzato al patrocinio e' dovuto un
rimborso forfettario delle spese generali in ragione del
12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile
dal soccombente.».



 
Art. 44. (Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le nonne vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettivita' della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonche' la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell' arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni; 2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non piu' coerenti con l'ordinamento vigente; 3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice; 4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonche' il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che: 1) la domanda di tutela interinale non puo' essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito; 2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio e' notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale; 3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine di un anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate. 4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo' utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "tribunali amministrativi regionali" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo".



Note all'art. 44:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 20 della gia'
citata legge n. 59 del 1997, si veda nelle note all'art. 33
della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato):
«Art. 14 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638). - Il Consiglio di Stato:
1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari
di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del
Re;
2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che
gli vengono commessi dal Governo.».
- Si riporta il testo del comma 309 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«309. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare
progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per
il miglior funzionamento del processo amministrativo.».



 
Art. 45.
(Modifiche al libro primo del codice di
procedura civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro";
b) al secondo comma, le parole: "lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro";
c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali". 2. L'articolo 38 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 38. - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa e' riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni". 3. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Se una stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo";
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: "sentenza" e' sostituita dalla seguente: "ordinanza";
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dal deposito del ricorso". 4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile,la parola: "sentenza", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "ordinanza". 5. All'articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "La sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "Il provvedimento" e la parola: "impugnata" e' sostituita dalla seguente: "impugnato";
b) al terzo comma, le parole: "della sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "dell' ordinanza". 6. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "sentenza", ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: "ordinanza";
b) le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 7. All'articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250". 8. All'articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 10" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 500". 9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";
c) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica". 10. Al primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92". 11. All'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione," sono sostituite dalle seguenti: "o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,". 12. All'articolo 96 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". 13. All'articolo 101 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione". 14. L'articolo 115 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 115. - (Disponibilita' delle prove). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". 15. All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.500". 16. All'articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati". 17. Al secondo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". 18. All'articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile";
b) al terzo comma, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente: "quarto". 19. All'articolo 153 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".



Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Competenza del giudice di pace). - Il giudice
di pace e' competente per le cause relative a beni mobili
di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla
legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause
di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di
veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia
non superi ventimila euro.
[Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite
di valore di cui al secondo comma, per le cause di
opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia
stata anche applicata una sanzione amministrativa
accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in
funzione di giudice del lavoro e per le cause di
opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie].
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed
osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalita'
d'uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o
detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni,
rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilita';
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori
da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o
assistenziali.
[4) per le cause di opposizione alle sanzioni
amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309].».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 39 (Litispendenza e continenza di cause). - Se una
stessa causa e' proposta davanti a giudici diversi, quello
successivamente adito, in qualunque stato e grado del
processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la
litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal
ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice
preventivamente adito e' competente anche per la causa
proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con
ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro
il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
primo giudice. Se questi non e' competente anche per la
causa successivamente proposta, la dichiarazione della
continenza e la fissazione del termine sono da lui
pronunciate.
La prevenzione e' determinata dalla notificazione della
citazione ovvero dal deposito del ricorso.».
- Si riporta il testo degli articoli 40, 42, 44, 45, 47
e 49 del codice di procedura civile, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 40 (Connessione). - Se sono proposte davanti a
giudici diversi piu' cause le quali, per ragione di
connessione, possono essere decise in un solo processo, il
giudice fissa con ordinanza alle parti un termine
perentorio per la riassunzione della causa accessoria,
davanti al giudice della causa principale, e negli altri
casi davanti a quello preventivamente adito.
La connessione non puo' essere eccepita dalle parti ne'
rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione
non puo' essere ordinata quando lo stato della causa
principale o preventivamente proposta non consente
l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le
cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite,
debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva
l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali
cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442.
Qualora le cause connesse siano assoggettate a
differenti riti speciali debbono essere trattate e decise
col rito previsto per quella tra esse in ragione della
quale viene determinata la competenza o, in subordine, col
rito previsto per la causa di maggior valore.
Se la causa e' stata trattata con un rito diverso da
quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il
giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439.
Se una causa di competenza del giudice di pace sia
connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e
36 con altra causa di competenza [del pretore o] del
tribunale, le relative domande possono essere proposte
innanzi [al pretore o] al tribunale affinche' siano decise
nello stesso processo.
Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono
proposte davanti al giudice di pace e [al pretore o] al
tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche
d'ufficio la connessione a favore [del pretore o] del
tribunale.».
«Art. 42 (Regolamento necessario di competenza). -
L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai
sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della
causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del
processo ai sensi dell'art. 295 possono essere impugnati
soltanto con istanza di regolamento di competenza.».
«Art. 44 (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla
competenza). - L' ordinanza che, anche a norma degli
articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che
l'ha pronunciata, se non e' impugnata con la istanza di
regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata
e la competenza del giudice in essa indicato se la causa e'
riassunta nei termini di cui all'art. 50, salvo che si
tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per
territorio nei casi previsti nell'art. 28.».
«Art. 45 (Conflitto di competenza). - Quando, in seguito
all'ordinanza che dichiara la incompetenza del giudice
adito per ragione di materia o per territorio nei casi di
cui all'art. 28, la causa nei termini di cui all'art. 50 e'
riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di
essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il
regolamento di competenza.».
«Art. 47 (Procedimento del regolamento di competenza). -
L'istanza di regolamento di competenza si propone alla
Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal
procuratore o dalla parte, se questa si e' costituita
personalmente.
Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi
hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza che abbia pronunciato
sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione
ordinaria nel caso previsto nell'art. 43 secondo comma.
L'adesione delle parti puo' risultare anche dalla
sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l'istanza, nei cinque giorni
successivi all'ultima notificazione del ricorso alle parti,
deve chiedere ai cancellieri degli uffici davanti ai quali
pendono i processi che i relativi fascicoli siano rimessi
alla cancelleria della Corte di cassazione. Nel termine
perentorio di venti giorni dalla stessa notificazione deve
depositare nella cancelleria il ricorso con i documenti
necessari.
Il regolamento d'ufficio e' richiesto con ordinanza dal
giudice, il quale dispone la rimessione del fascicolo di
ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione.
Le parti alle quali e' notificato il ricorso o
comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti
giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte
di cassazione scritture difensive e documenti.».
«Art. 49 (Ordinanza di regolamento di competenza). - Il
regolamento e' pronunciato con ordinanza in camera di
consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del
termine previsto nell'art. 47, ultimo comma.
Con l'ordinanza la Corte di cassazione statuisce sulla
competenza, da' i provvedimenti necessari per la
prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara
competente e rimette, quando occorre, le parti in termini
affinche' provvedano alla loro difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 43 (Regolamento facoltativo di competenza). - Il
provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme
col merito puo' essere impugnato con l'istanza di
regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando
insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella
sul merito.
La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie
alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di
regolamento.
Se l'istanza di regolamento e' proposta prima
dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione
di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione
dell'ordinanza che regola la competenza; se e' proposta
dopo, si applica la disposizione dell'art. 48.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 50 (Riassunzione della causa). - Se la
riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato
competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza dal
giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla
comunicazione dell'ordinanza di regolamento o
dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice
adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati,
il processo si estingue.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione). - L'ordinanza
che accoglie il ricorso designa il giudice che deve
sostituire quello ricusato.
La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e'
stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art.
52.
Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara
inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle
spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una
pena pecuniaria non superiore a euro 250.
Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al
giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla
riassunzione della causa nel termine perentorio di sei
mesi.».
- Si riporta il testo dell'art. 67 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 67 (Responsabilita' del custode). - Ferme le
disposizioni del codice penale, il custode che non esegue
l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una
pena pecuniaria da euro 250 a euro 500.
Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle
parti, se non esercita la custodia da buon padre di
famiglia.».
- Si riporta il testo dell'art. 83 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 83(Procura alle liti). - Quando la parte sta in
giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere
munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e
deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o
a margine della citazione, del ricorso, del controricorso,
della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o
della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della
memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in
sostituzione del difensore originariamente designato. In
tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte
deve essere certificata dal difensore. La procura si
considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui
si riferisce, o su documento informatico separato
sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si
riferisce mediante strumenti informatici, individuati con
apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la
procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo,
il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici ne trasmette la copia informatica autenticata
con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo, quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa.».
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la
parte soccombente al rimborso delle spese a favore
dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli
onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non
superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la
parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la
proposta al pagamento delle spese del processo maturate
dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'art. 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario.».
- Si riporta il testo dell'art. 92 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese). - Il giudice, nel pronunciare
la condanna di cui all'art. precedente, puo' escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice,
se le ritiene eccessive o superflue; e puo',
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte
al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella
motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 96 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta
domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della
parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni
l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la
normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a
norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
della controparte, di una somma equitativamente
determinata.».
- Si riporta il testo dell'art. 101 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 101 (Principio del contraddittorio). - Il giudice,
salvo che la legge disponga altrimenti, non puo' statuire
sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale e'
proposta non e' stata regolarmente citata e non e'
comparsa.
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una
questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la
decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita', un
termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta
giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria
di memorie contenenti osservazioni sulla medesima
questione.».
- Si riporta il testo dell'art. 118 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 118 (Ordine d'ispezione di persone e di cose). -
Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di
consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i
fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave
danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a
violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352
del Codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto
motivo, il giudice puo' da questo rifiuto desumere
argomenti di prova a norma dell'art. 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.».
- Si riporta il testo dell'art. 120 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 120 (Pubblicita' della sentenza). - Nei casi in
cui la pubblicita' della decisione di merito puo'
contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante
per effetto di quanto previsto all'art. 96, il giudice, su
istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del
soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero
mediante comunicazione, nelle forme specificatamente
indicate, in una o piu' testate giornalistiche,
radiofoniche o televisive e in siti internet da lui
designati.
Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal
giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e'
stata disposta, con diritto a ripetere le spese
dall'obbligato.».
- Si riporta il testo dell'art. 132 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 132 (Contenuto della sentenza). - La sentenza e'
pronunciata in nome del popolo italiano e reca
l'intestazione: Repubblica Italiana.
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle
parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la
sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale e'
sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice
estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per
morte o per altro impedimento, la sentenza viene
sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio,
purche' prima della sottoscrizione sia menzionato
l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la
sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la
sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della
sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 137 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del
pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
consegna al destinatario di copia conforme all'originale
dell'atto da notificarsi.
Se l'atto da notificare o comunicare e' costituito da un
documento informatico e il destinatario non possiede
indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale
giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di
una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata
conforme all'originale, e conserva il documento informatico
per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale
giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso
strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica
dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo
procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione
dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su
supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
- Si riporta il testo dell'art. 153 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 153 (Improrogabilita' dei termini perentori). - I
termini perentori non possono essere abbreviati o
prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per
causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di
essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma
dell'art. 294, secondo e terzo comma.».



 
Art. 46.
(Modifiche al libro secondo
del codice di procedura civile)

1. All'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: "di cui all'articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 38 e 167". 2. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullita' della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione". 3. L'articolo 184-bis del codice di procedura civile e' abrogato. 4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire". 5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse". 6. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale". 7. All'articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro". 8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 257 e' aggiunto il seguente: "Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, puo' disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformita' agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non e' in grado di rispondere, indicandone la ragione. Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. Quando il testimone si avvale della facolta' d'astensione di cui all'articolo 249, ha l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalita' e i motivi di astensione. Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice puo' condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma. Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa gia' depositati dalle parti, essa puo' essere resa mediante dichiarazionesottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova e' stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, puo' sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato". 9. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa";
b) al secondo comma, numero 1), le parole: "o di competenza" sono soppresse. 10. All'articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: "primo e terzo comma" sono soppresse e, all'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "si notifica" sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 170,". 11. L'articolo 296 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). - Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo". 12. All'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 13. All'articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292". 14. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 15. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "del secondo comma" sono soppresse e le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";
b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "tre";
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio". 16. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la competenza". 17. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi". 18. All'articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "nuovi mezzi di prova" sono inserite le seguenti: "e non possono essere prodotti nuovi documenti" e dopo la parola: "proporli" sono inserite le seguenti: "o produrli". 19. All'articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione";
b) al secondo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 20. All'articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma e' abrogato. 21. Al primo comma dell'articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi". 22. All'articolo 442 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le controversie di cui all'articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, ne' quelle di cui al capo primo di questo titolo". 23. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'attore e' residente all'estero la competenza e' del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione e' chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza". 24. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.



Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del codice d
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il
nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora
del convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una
persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
costituenti le ragioni della domanda, con le relative
conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali
l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che
offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione
della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125,
e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale
giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli
137 e seguenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 182 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 182 (Difetto di rappresentanza o di
autorizzazione). - Il giudice istruttore verifica d'ufficio
la regolarita' della costituzione delle parti e, quando
occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli
atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di
assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che
determina la nullita' della procura al difensore, il
giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la
rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle
necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della
procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono fin
dal momento della prima notificazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 191 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 191 (Nomina di consulente tecnico). - Nei casi
previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice
istruttore, con ordinanza ai sensi dell'art. 183, settimo
comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un
consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale
il consulente deve comparire.
Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso
di grave necessita' o quando la legge espressamente lo
dispone.».
- Si riporta il testo dell'art. 195 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 195 (Processo verbale e relazione). - Delle
indagini del consulente si forma processo verbale, quando
sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma
questi puo' anche disporre che il consulente rediga
relazione scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del
giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale
inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle
parti costituite nel termine stabilito dal giudice con
ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la
medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il
quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie
osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla
successiva udienza, entro il quale il consulente deve
depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni
delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 249 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 249 (Facolta' d'astensione). - Si applicano
all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli
200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla
facolta' d'astensione dei testimoni.».
- Si riporta il testo dell'art. 255 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 255 (Mancata comparizione dei testimoni). - Se il
testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice
istruttore puo' ordinare una nuova intimazione oppure
disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra
successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso
di mancata comparizione senza giustificato motivo, puo'
condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro
e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata
comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone
l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad
altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non
inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.
Se il testimone si trova nell'impossibilita' di
presentarsi o ne e' esentato dalla legge o dalle
convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua
abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati
fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame
il giudice istruttore del luogo.».
- Si riporta il testo dell'art. 279 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 279 (Forma dei provvedimenti del collegio). -Il
collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su
questioni relative all'istruzione della causa, senza
definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto
questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il
giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i
provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
Il collegio pronuncia sentenza:
1) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di
giurisdizione;
2) quando definisce il giudizio decidendo questioni
pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari
di merito;
3) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente
il merito;
4) quando, decidendo alcune delle questioni di cui ai
numeri 1, 2 e 3, non definisce il giudizio e impartisce
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della
causa;
5) quando, valendosi della facolta' di cui agli
articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide
solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, e con
distinti provvedimenti dispone la separazione delle altre
cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime,
ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di
sua competenza.
I provvedimenti per l'ulteriore istruzione, previsti dai
numeri 4 e 5 sono dati con separata ordinanza.
I provvedimenti del collegio, che hanno forma di
ordinanza, comunque motivati, non possono mai pregiudicare
la decisione della causa; salvo che la legge disponga
altrimenti, essi sono modificabili e revocabili dallo
stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di
impugnazione previsti per le sentenze. Le ordinanze del
collegio sono sempre immediatamente esecutive. Tuttavia,
quando sia stato proposto appello immediato contro una
delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma, il
giudice istruttore, su istanza concorde delle parti,
qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza
collegiale, siano dipendenti da quelli contenuti nella
sentenza impugnata, puo' disporre con ordinanza non
impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione
dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla
definizione del giudizio di appello.
L'ordinanza e' depositata in cancelleria insieme con la
sentenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 285 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 285 (Modo di notificazione della sentenza). - La
notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del
termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a
norma dell'art. 170.».
- Si riporta il testo dell'art. 330 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 330 (Luogo di notificazione dell'impugnazione). -
Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha
dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella
circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata,
l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato;
altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il
procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel
domicilio eletto per il giudizio.
L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra
menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi
della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione
di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla
pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora
ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma
degli articoli 137 e seguenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 297 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 297 (Fissazione della nuova udienza dopo la
sospensione). - Se col provvedimento di sospensione non e'
stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire,
le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine
perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di
sospensione di cui all'art. 3 del Codice di procedura
penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la controversia civile o amministrativa di cui
all'art. 295.
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve
essere proposta dieci giorni prima della scadenza del
termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore
o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e'
notificato, a cura dell'istante alle altre parti nel
termine stabilito dal giudice.».
- Si riporta il testo dell'art. 300 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 300 (Morte o perdita della capacita' della parte
costituita o del contumace). - Se alcuno degli eventi
previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi
della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore,
questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre
parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il
processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione
volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo
precedente.
Se la parte e' costituita personalmente, il processo e'
interrotto al momento dell'evento.
Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il
processo e' interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e'
notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario
nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti
di cui all'art. 292.
Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente
si avvera o e' notificato dopo la chiusura della
discussione davanti al collegio, esso non produce effetto
se non nel caso di riapertura dell'istruzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 305 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione). - Il
processo deve essere proseguito o riassunto entro il
termine perentorio di tre mesi dall'interruzione,
altrimenti si estingue.».
- Si riporta il testo dell'art. 307 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 307 (Estinzione del processo per inattivita' delle
parti). - Se dopo la notificazione della citazione nessuna
delle parti si sia costituita entro il termine stabilito
dall'art. 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle
stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia
ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il
processo, salvo il disposto dell'art. 181 e dell'art. 290,
deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel
termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente
dalla scadenza del termine per la costituzione del
convenuto a norma dell'art. 166, o dalla data del
provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si
estingue.
Il processo, una volta riassunto a norma del precedente
comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita,
ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini
la cancellazione della causa dal ruolo.
Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo diverse disposizioni di legge, il processo si
estingue altresi' qualora le parti alle quali spetta di
rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o
integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il
termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che
dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge
autorizza il giudice a fissare il termine, questo non puo'
essere inferiore ad un mese ne' superiore a tre.
L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con
sentenza del collegio.».
- Si riporta il testo dell'art. 310 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 310 (Effetti dell'estinzione del processo). -
L'estinzione del processo non estingue l'azione.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non
le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e
le pronunce che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma
dell'art. 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle
parti che le hanno anticipate.».
- Si riporta il testo dell'art. 327 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 327 (Decadenza dall'impugnazione). -
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono
proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullita' della citazione o della notificazione
di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di
cui all'art. 292.».
- Si riporta il testo dell'art. 345 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio
d'appello non possono proporsi domande nuove e, se
proposte, debbono essere dichiarate inammissibili
d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i
frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano
rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono
essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non
li ritenga indispensabili ai fini della decisione della
causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto
proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa
ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento
decisorio.”
- Si riporta il testo dell'art. 353 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di
giurisdizione). - Il giudice d'appello, se riforma la
sentenza di primo grado dichiarando che il giudice
ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo
giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti
davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine
perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per
cassazione, il termine e' interrotto.
[La disposizione del primo comma si applica anche quando
il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore,
dichiara la competenza di questo].».
- Si riporta il testo dell'art. 385 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 385 (Provvedimenti sulle spese). - La Corte, se
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla
competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti
giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la
liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza
cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere
sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la
pronuncia al giudice di rinvio.
(abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 392 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 392 (Riassunzione della causa). - La riassunzione
della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta
da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla
pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale e'
notificata personalmente a norma degli articoli 137 e
seguenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 442 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 442 (Controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie). - Nei procedimenti relativi a
controversie derivanti dall'applicazione delle norme
riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul
lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari
nonche' ogni altra forma di previdenza e di assistenza
obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo
primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza
degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da
contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni
di cui al capo primo di questo titolo.
Per le controversie di cui all'art. 7, terzo comma,
numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo
capo, ne' quelle di cui al capo primo di questo titolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 444 (Giudice competente). - Le controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate
nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione
di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la
residenza l'attore. Se l'attore e' residente all'estero la
competenza e' del tribunale, in funzione di giudice del
lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima
residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando
la prestazione e' chiesta dagli eredi, nella cui
circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali riguarda gli addetti alla
navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente
il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo
in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della
nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di
lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, e' competente il
tribunale,in funzione di giudice del lavoro, del luogo in
cui ha sede l'ufficio dell'ente.».
- Si riporta il testo dell'art. 291 del codice di
procedura civile:
«Art. 291 (Contumacia del convenuto). - Se il convenuto
non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio
che importi nullita' nella notificazione della citazione
fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La
rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza
fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a
norma dell'art. 171, ultimo comma.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al
primo comma non e' eseguito, il giudice ordina la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si
estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.».



 
Art. 47.
(Ulteriori modifiche al libro secondo del
codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 360 e' inserito il seguente: "Art. 360-bis. - (Inammissibilita' del ricorso). - Il ricorso e' inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; 2) quando e' manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo";
b) il primo comma dell'articolo 376 e' sostituito dal seguente: "Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici";
c) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione sull'inammissibilita' del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). - Il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta' di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono. Se il ricorso non e' dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza";
d) l'articolo 366-bis e' abrogato;
e) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360"; 2) al primo comma, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza". 2. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente: "Art. 67-bis. - (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile). - 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni".



Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 376 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). - Il
primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni
previste dall'art. 374, assegna i ricorsi ad apposita
sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la
pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375,
primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il
giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che
procede all'assegnazione alle sezioni semplici.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite
un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo' proporre
al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni
unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione del ricorso.
All'udienza della sezione semplice, la rimessione puo'
essere disposta soltanto su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo
verbale.».
- Si riporta il testo dell'art. 375 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio). - La
Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale
e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per
mancanza dei motivi previsti dall'art. 360;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o
disporre che sia eseguita la notificazione
dell'impugnazione a norma dell'art. 332 ovvero che sia
rinnovata;
3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in
ogni caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di
competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e
l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
infondatezza.
[La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso
principale e quello incidentale eventualmente proposto sono
manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi,
o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di
entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'art. 360 o
per manifesta infondatezza degli stessi, nonche' quando un
ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e
l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti
nell'art. 360 o per manifesta infondatezza degli stessi];
[La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di
cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla
pubblica udienza].
[Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti
giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di
consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che
hanno facolta' di presentare memorie entro il termine di
cui all'art. 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei
casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5),
limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo
comma].».



 
Art. 48.
(Introduzione dell'articolo 540-bis
del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 540 e' aggiunto il seguente: "Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento). - Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non e' sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessita' di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita".
 
Art. 49.
(Modifiche al libro terzo
del codice di procedura civile)

1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 e' aggiunto il seguente: "Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di colla Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile". 2. All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo e' soppresso. 3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell' articolo 618". 4. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza".



Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 616 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione
introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa
e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita'
previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o
altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette
la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente
assegnando un termine perentorio per la riassunzione della
causa.».
- Si riporta il testo dell'art. 624 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione).
- Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli
articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo
gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo
con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di
sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'art.
669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512,
secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi
del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene
confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non
e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai
sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara,
anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e
ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e'
reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in
quanto compatibile, anche al caso di sospensione del
processo disposta ai sensi dell'art. 618.».
- Si riporta il testo dell'art. 630 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 630 (Inattivita' delle parti). - Oltre che nei
casi espressamente previsti dalla legge il processo
esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o
non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla
legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non
oltre la prima udienza successiva al verificarsi della
stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere,
se e' pronunciata fuori dall'udienza.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero
rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte
del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri
creditori intervenuti nel termine perentorio di venti
giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e
con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo,
quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di
consiglio con sentenza.».



 
Art. 50.
(Modifiche al libro quarto
del codice di procedura civile)

1. Il terzo comma dell'articolo 669-septies del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva". 2. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma e' inserito il seguente: "Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare";
b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma".



Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 669-septies del codice
di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art.669-septies (Provvedimento negativo). - L'ordinanza
di incompetenza non preclude la riproposizione della
domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la
riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare
quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano
dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e'
pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con
essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del
procedimento cautelare.
La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 669-octies del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). -
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a sessanta
giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di
mancata presentazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di
compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei
termini di cui ai commi precedenti, deve notificare
all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione
di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo
comma dell'art. 669-novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e
agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, previsti dal codice
civile o da leggi speciali, nonche' ai provvedimenti emessi
a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai
sensi dell'art. 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il
giudizio di merito.
Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui
al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito,
provvede sulle spese del procedimento cautelare.
L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma,
anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso
di causa.
L'autorita' del provvedimento cautelare non e'
invocabile in un diverso processo.».



 
Art. 51.
(Procedimento sommario di cognizione)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"CAPO III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO
DI COGNIZIONE Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimentodi cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma. Art. 702-ter. - (Procedimento). - Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la di chiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande. L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. Art. 702-quater. - (Appello). - L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio".
 
Art. 52.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici". 2. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 81-bis. - (Calendario del processo). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini". 3. Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza). - La testimonianza scritta e' resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalita' del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresi' contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facolta' di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonche' le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresi' precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto. Al termine di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni e' in ogni caso gratuita nonche' esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto". 4. Il primo comma dell'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione". 5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi". 6. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio". 7. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 186-bis. - (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali e' proposta opposizione".



Note all'art. 52:
- Si riporta il testo degli artt. 23, 104, 118 e 152 del
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per
l'attuazione del C.P.C. e disposizioni transitorie), cosi'
come modificati dalla presente legge:
«Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli
incarichi). - Il presidente del tribunale vigila affinche',
senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli
incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti
nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti
iscritti possano essere conferiti incarichi in misura
superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio,
e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del
conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti
informatici.
Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa
tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere
annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti
ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei
compensi liquidati al presidente del tribunale presso il
quale il consulente e' iscritto.
Il primo presidente della corte di appello esercita la
vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che
vengono affidati dalla corte.».
«Art. 104 (Mancata intimazione ai testimoni). - Se la
parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni
davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio,
decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di
avere interesse all'audizione.
Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa
una nuova udienza per l'assunzione della prova.».
«Art. 118 (Motivazione della sentenza). - La motivazione
della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei
fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche
della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le
questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le
norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso
previsto nell'art. 114 del codice debbono essere esposte le
ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori
giuridici.
La scelta dell'estensore della sentenza prevista
nell'art. 276 ultimo comma del codice e' fatta dal
presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso
voto conforme alla decisione.».
«Art. 152 (Esenzione dal pagamento di spese, competenze
e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). - Nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o
assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto
previsto dall'art. 96, primo comma, del codice di procedura
civile, non puo' essere condannata al pagamento delle
spese, competenze ed onorari quando risulti titolare,
nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un
reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima
dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del
reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a
3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n.
115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente
a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle
condizioni indicate nel presente articolo formula apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a
comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi
nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.
79 e dell'art. 88 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese,
competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per
prestazioni previdenziali non possono superare il valore
della prestazione dedotta in giudizio.».



 
Art. 53.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge
21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni
transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e' abrogato. 2. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non e' stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'articolo 426 del codice di procedura civile.



Note all'art. 53:
- Il Libro secondo, titolo IV, Capo I, del codice di
procedura civile comprende gli articoli da 409 a 441.
- Si riporta il testo dell'art. 426 del codice di
procedura civile:
«Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito
speciale). - Il giudice, quando rileva che una causa
promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti
previsti dall'art. 409, fissa con ordinanza l'udienza di
cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le
parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli
atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti
in cancelleria.
Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli
articoli che precedono.».



 
Art. 54.
(Delega al Governo per la riduzione
e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. 2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonche' i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: 1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale,ovvero di officiosita' dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile; 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilita' di conversione nel rito ordinario; 3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonche' quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 2] dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati. 6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 54:
- Per il riferimento al libro secondo, titolo IV, capo
I, del codice di procedura civile si veda nella nota
precedente.
- Il libro secondo, titolo I, del codice di procedura
civile comprende gli articoli da 163 a 310.
- Il libro secondo, titolo III, del codice di procedura
civile comprende gli articoli da 323 a 408.
- Il libro secondo, titolo II, del codice di procedura
civile comprende gli articoli da 311 a 322.
- Il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 recante
«Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
dicembre 1933, n. 292.
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 recante
«Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300 recante «Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
della L. 12 dicembre 2002, n. 273» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L.
29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.



 
Art. 55.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura
dello Stato)

1. L'Avvocatura dello Stato puo' eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. La validita' dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 55:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante «Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1994, n. 20.



 
Art. 56.
(Misure in tema di razionalizzazione delle
modalita' di proposizione e notificazione
delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi". 4. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennita' comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidita' civile, cecita' civile e sordomutismo.



Note all'art. 56:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il
giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso
in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso
il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima della udienza fissata, copia del
rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche'
alla contestazione o notificazione della violazione. Il
ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato,
al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso
e del decreto equivale alla notifica degli stessi.»
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 12 giugno
1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita'
pensionabile):
«Art. 11 (Limite alla presentazione di nuove domande). -
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge,
l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di
invalidita' o alla pensione di inabilita' di cui agli
articoli 1 e 2 non puo' presentare ulteriore domanda per la
stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di
quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di
ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato.».



 
Art. 57.
(Modifica all'articolo 9 della legge
21 luglio 2000, n. 205)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se, in assenza dell'avviso di cui al primo periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034".



Note all'art. 57:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. A cura della segreteria e' notificato alle parti
costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di
deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale
e' fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova
istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti
entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova
domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso
del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita'
di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente
articolo. Se, in assenza dell'avviso di cui al primo
periodo, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione
dell'udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono
decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche
in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere
interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati
perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi
dell'art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.»



 
Art. 58.
(Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. 2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006. 4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 58:
- Si riporta il testo degli articoli 132, 345 e 616 del
codice di procedura civile:
«Art. 132 (Contenuto della sentenza). - La sentenza, e'
pronunciata in nome del popolo italiano e reca
l'intestazione: Repubblica italiana.
Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle
parti;
4) la concisa esposizione dello svolgimento del
processo e dei motivi in fatto e in diritto della
decisione;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la
sottoscrizione del giudice.
La sentenza emessa dal giudice collegiale e'
sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice
estensore. Se il presidente non puo' sottoscrivere per
morte o per altro impedimento, la sentenza viene
sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio,
purche' prima della sottoscrizione sia menzionato
l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la
sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la
sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della
sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.»
«Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio
d'appello non possono proporsi domande nuove e, se
proposte, debbono essere dichiarate inammissibili
d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i
frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano
rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il
collegio non li ritenga indispensabili ai fini della
decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non
aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa
ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento
decisorio.».
«Art. 616. (Provvedimenti sul giudizio di cognizione
introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa
e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita'
previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o
altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette
la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente
assegnando un termine perentorio per la riassunzione della
causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 118 delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile:
«Art. 118 (Motivazione della sentenza). - La motivazione
della sentenza di cui all'art. 132, n. 4 del codice
consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e
delle ragioni giuridiche della decisione.
Debbono essere esposte concisamente e in ordine le
questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le
norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso
previsto nell'art. 114 del codice debbono essere esposte le
ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.
In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori
giuridici.
La scelta dell'estensore della sentenza prevista
nell'art. 276 ultimo comma del codice e' fatta dal
presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso
voto conforme alla decisione.».
- Si riporta il testo dell'art. 155 del codice di
procedura civile:
«Art. 155 (Computo dei termini). - Nel computo dei
termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora
iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva
il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e'
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi'
ai termini per il compimento degli atti processuali svolti
fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di
ogni altra attivita' giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto
e' considerata lavorativa.».
- Per il testo degli articoli 2668-bis e 2668-ter del
codice civile si veda nelle note all' art. 62.



 
Art. 59.
(Decisione delle questioni di giurisdizione)

1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresi', se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione e' vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda e' riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui e' stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalita' e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono gia' pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa e' riassunta puo' sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che e' dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
 
Art. 60.
(Delega al Governo in materia di mediazione
e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. 2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato "Registro", vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilita', per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facolta' di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennita' spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilita' tale da garantire la neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.



Note all'art. 60:
- Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 recante
«Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12
della L. 3 ottobre 2001, n. 366» e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 2 (Attribuzioni). - 1. Le camere di commercio
svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, funzioni di supporto e di promozione degli
interessi generali delle imprese nonche', fatte salve le
competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni,
funzioni nelle materie amministrative ed economiche
relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio
esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato
e dalle regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni
internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. Possono
inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le
norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia le camere di
commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali
e conciliative per la risoluzione delle controversie tra
imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese,
loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di
clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte
civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresi'
promuovere l'azione per la repressione della concorrenza
sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
6. Le camere di commercio possono formulare pareri e
proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e
agli enti locali sulle questioni che comunque interessano
le imprese della circoscrizione territoriale di
competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181:
«Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia», e'
gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
stabilite con il decreto di cui al predetto art. 61, comma
23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo art. 61, comma 23;
b) di cui all'art. 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'art. 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art.
107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art.
1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle
risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le
quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione
delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e
delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3 da parte della societa' Poste
italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di
finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle
leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul
valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art.
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dell'art. 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, i relativi utili di gestione, nonche' i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati
di cui al predetto art. 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'art. 2, comma 614, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto art. 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate «Fondo
unico giustizia”, di cui alle lettere a) e b) del
comma 7, possono essere modificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenti
necessita', derivanti da circostanze gravi ed eccezionali,
del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della
giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma 7
puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'art. 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'art. 2, comma 613, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla devoluzione
allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del
comma 3-bis dell'art. 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice
di procedura civile:
«Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese). - Il giudice, nel pronunciare
la condanna di cui all'art. precedente, puo' escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice,
se le ritiene eccessive o superflue; e puo',
indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte
al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altri giusti
motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il
giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le
spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui
e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta
domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure
iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della
parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni
l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la
normale prudenza. La liquidazione dei danni e' fatta a
norma del comma precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 (L) del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia. (Testo A):
«Art. 9 (L) (Contributo unificato). - 1. E' dovuto il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun
grado di giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
processo amministrativo, secondo gli importi previsti
dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».



 
Art. 61.
(Disposizioni in materia di concordato)

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma". 2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parita', la proposta presentata per prima".



Note all'art. 61:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 125
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«2.Una volta espletato tale adempimento preliminare, il
giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori, valutata la ritualita' della
proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del
curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai
creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati
per la sua valutazione ed informandoli che la mancata
risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel
medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro
il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria
del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso
di presentazione di piu' proposte o se comunque ne
sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato
ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie
quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su
richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare
la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte,
tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si
applica l'art. 41, quarto comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 128 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 128 (Approvazione del concordato). - Il concordato
e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza
dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse
classi di creditori, il concordato e' approvato se tale
maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di
classi.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel
termine fissato dal giudice delegato si ritengono
consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o
dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto
di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza
del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni,
non influisce sul calcolo della maggioranza.
Quando il giudice delegato dispone il voto su piu'
proposte di concordato ai sensi dell'art. 125, secondo
comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata
quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di
consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di
parita', la proposta presentata per prima.».



 
Art. 62. (Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti: "Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita', la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi. Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".
 
Art. 63.
(Disposizioni in materia di annotazione nei
pubblici registri immobiliari)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' inserito il seguente: "Art. 19-bis. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari. 2. L'archivio di cui al comma 1 contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni. 3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalita', l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni. 4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalita' previste dall'articolo 19, secondo comma. 5. L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivantidall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
 
Art. 64.
(Trasferimento presso gli uffici provinciali
delle sezioni staccate dei servizi di pubblicita'
immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicita' immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalita' di attuazione e le date di trasferimento. 2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in citta' sedi circondariali di tribunale. 3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972. 4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 64:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero
delle finanze):
«6. Nei comuni non capoluoghi di provincia ove hanno
sede le conservatorie dei registri immobiliari possono
essere istituite, con decreto del Ministro delle finanze da
emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate
nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sezioni staccate degli uffici del territorio, con
competenza limitata alla conservazione dei registri
immobiliari.»



 
Art. 65. (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto
dal notaio)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o piu' decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure infounatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonche' alla rettifica di errori di trascrizioni di' dati degli atti notarili. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3. 5. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformita' alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) attribuzione al notaio della facolta' di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi.



Note all'art. 65:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.



 
Art. 66.
(Semplificazione delle procedure
per l'accesso al notariato)

1. E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio. 2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' inserita la seguente: "b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita'". 3. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneita' rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e' sostituito dal seguente: "5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente". 5. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre sottocommissioni". 6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b) il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89. 7. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' sostituito dal seguente: "Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente".



Note all'art. 66:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 1 della
legge 6 agosto 1926, n. 1365 (Norme per il conferimento dei
posti notarili), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«3. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a
sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del
bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre
precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la
dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita';
c) aver superato la prova di preselezione
informatica.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del gia' citato
decreto legislativo n. 166 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Composizione della commissione esaminatrice). -
1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di
cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n.
1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio
della prova con decreto del Ministro della giustizia, e'
unica ed e' composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad
essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita',
che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione
con funzioni di vice presidente;
c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di
appello;
d) tre professori universitari, ordinari o associati,
che insegnino materie giuridiche;
e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che
abbiano almeno dieci anni di anzianita' nella professione.
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati,
per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del
notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte,
alla procedura concorsuale, non possono essere nominati
nella commissione dei due concorsi successivi.
4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo
svolgimento della prova di preselezione di cui agli
articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e successive modificazioni.
5. La commissione opera con tre sottocommissioni
composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal
presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di
cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati,
in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro,
dall'inizio della prova di preselezione fino alla
formazione della graduatoria del concorso da parte della
commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal
Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei
docenti universitari e' disposto dall'universita' di
appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 del gia'
citato decreto legislativo n. 166 del 2006, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. Il presidente organizza la commissione in tre
sottocommissioni, nella composizione prevista dall'art. 5,
comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal
vice presidente.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei
posti di notaro), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9. - Il concorso per esame e' disposto con decreto
ministeriale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero
della giustizia.
Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso,
stabilisce il termine per la presentazione delle domande di
ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove.
Il concorso per la nomina a notaio e' bandito
annualmente.
La domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di
preselezione quanto per le prove di esame.».



 
Art. 67. (Misure urgenti per il recupero di somme af ferenti al bilancio della
giustizia e per il
contenimento e la razionalizzazione delle
spese di giustizia)

1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "in uno o piu' giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni". 2. All'articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "relative ai reati cui la condanna si riferisce" sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato. 3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 (L), dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari";
b) al comma 2 dell'articolo 52 (L), le parole: "di un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "di un terzo";
c) all'articolo 73 (R) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)";
d) alla parte II, dopo il titolo XIV e' aggiunto il seguente:
"TITOLO XIV-bis
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

Art. 73-bis (L). - (Termini per la richiesta di registrazione). - 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato. Art. 73-ter (L). - (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e' curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione";
e) all'articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Recupero intero, forfettizzato e per quota"; 2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"; 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'. 2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'. 2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo";
f) all'articolo 208 (R), il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;
b) per il processo penale e' quello presso il giudice dell'esecuzione. (L)";
g) alla parte VII, titolo II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario";
h) all'articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto" sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: "o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto" sono soppresse;
i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII e' sostituito dal seguente titolo:

"TITOLO II-bis
DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI
MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE
PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE,
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU NIARIE E SANZIONI PECUNIARIE
PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE
E PENALE

CAPO I
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

Art. 227-bis (L). - (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa. Art. 227-ter (L). - (Riscossione mediante ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Art. 227-quater (L). - (Norme applicabili). - 1. Alle attivita' previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220". 4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero dellespese avviene secondo le norme anteriormente vigenti. 5. L'articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 227- ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge. 7. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono inserite le seguenti: "o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data";
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni";
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) iscrizione a ruolo del credito";
d) la lettera c) e' abrogata.



Note all'art. 67:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice penale,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di
condanna). - La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una
sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e
nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata
della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in
misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la
durata e' di quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 535 del codice di
procedura penale, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 535 (Condanna alle spese). - 1. La sentenza di
condanna pone a carico del condannato il pagamento delle
spese processuali.
2. [Abrogato]
3. Sono poste a carico del condannato le spese di
mantenimento durante la custodia cautelare, a norma
dell'art. 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le
spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'art. 130.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art.13 (L) (Importi). - 1. Il contributo unificato e'
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 120.
2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto,
il valore dei processi di sfratto per morosita' si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti
alla data di notifica dell'atto di citazione per la
convalida e quello dei processi di finita locazione si
determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'art. 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g).
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il
contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti
dall'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel
territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella
sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo
dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'art.
23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato art.
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle
Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in
ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si
e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza
si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il
diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 52 (L) del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge:
«2. Se la prestazione non e' completata nel termine
originariamente stabilito o entro quello prorogato per
fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del
magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del
periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri
onorari sono ridotti di un terzo.»
- Si riporta il testo dell'art. 73 (R) del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 73 (R) (Procedura per la registrazione degli atti
giudiziari). - 1. In adempimento dell'obbligo previsto
dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il
funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio
finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti
giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della
registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi
di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla
ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal
pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in
calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le
regole tecniche telematiche stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.
2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono
esenti dall'obbligo della registrazione (L).»
- Si riporta il testo dell'art. 205 (L) del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 205 (L) (Recupero intero, forfettizzato e per
quota). - 1. Le spese del processo penale anticipate
dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun
condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura
fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere
rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale
recupero delle somme anticipate dall'erario.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di
processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle
indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di
condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono
recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma
2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
le spese per la pubblicazione della sentenza penale di
condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e
per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste
dall'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modificazioni, e quelle funzionali
all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in
misura fissa stabilita con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la
misura del recupero con riferimento al costo medio delle
singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi
puo' essere rideterminato ogni anno.
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le
spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese
per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le
spese per la demolizione di opere abusive e per la
riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono
recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in
base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di
solidarieta'.
2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di
registro prenotati a debito per l'azione civile nel
processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun
condannato al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta,
senza vincolo di solidarieta'.
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro
conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura
penale sono recuperati nei confronti del condannato a
carico del quale e' stato disposto il sequestro
conservativo.»
- Si riporta il testo dell'art. 208 (R) del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 208 (R) (Ufficio competente). - 1. Se non
diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle
norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio
incaricato della gestione delle attivita' connesse alla
riscossione e' cosi' individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e
tributario e' quello presso il magistrato, diverso dalla
Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in
giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e'
divenuto definitivo;
b) per il processo penale e' quello presso il giudice
dell'esecuzione. (L)
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini
"ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono
all'ufficio di cui al comma 1.»
- Si riporta il testo dell'art. 212 (R) del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 212 (R) (Invito al pagamento). - [1. Passato in
giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui
sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al
pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che
si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato
pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla
definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo,
l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'art. 137 e
seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al
pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il
pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la
ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento].».
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O.
- Si riporta il testo del comma 367 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero della giustizia
stipula con una societa' interamente posseduta dalla
societa' di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in
giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio
2008 o relative al mantenimento in carcere per condanne,
per le quali sia cessata l'espiazione della pena in
istituto a decorrere dalla stessa data, provvede alla
gestione del credito, mediante le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e
quantificazione del credito, nella misura stabilita dal
decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'art. 205 (L) del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni;
b) iscrizione a ruolo del credito;
c) [Abrogato]».



 
Art. 68.
(Abrogazioni e modificazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato;
b) al comma 1 dell'articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25" sono soppresse;
c) l'articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' abrogato.



Note all'art. 68:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 243 (R) del
gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del
dieci per cento di cui all'art. 154, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a
diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito.».



 
Art. 69.
(Rimedi giustiziali contro
la pubblica amministrazione)

1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".
2. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", conforme al parere del Consiglio di Stato";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) il secondo comma e' abrogato.



Note all'art. 69:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di
ricorsi amministrativi), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Parere su ricorso straordinario). - L'organo
al quale e' assegnato il ricorso, se riconosce che
l'istruttoria e' incompleta o che i fatti affermati
nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti,
puo' richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o
documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre
nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed
a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato
notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, mando
allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri secondo le
modalita' previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene
che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente
dalla risoluzione di una questione di legittimita'
costituzionale che non risulti manifestamente infondata,
sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e
i motivi della questione, ordina alla segreteria
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87,
nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi
indicati. Se l'istruttoria e' completa e il contraddittorio
e' regolare, esprime parere:
a) per la dichiarazione di inammissibilita', se
riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva
la facolta' dell'assegnazione di un breve termine per
presentare all'organo competente il ricorso proposto, per
errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per
la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarita' sanabile,
e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di
improcedibilita' del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti
all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per
il motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori
provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il
ricorso per altri motivi di legittimita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Decisione del ricorso straordinario). - La
decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero
competente, conforme al parere del Consiglio di Stato.
[Abrogato].
Qualora il decreto di decisione del ricorso
straordinario pronunci l'annullamento di atti
amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto
stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione
interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione,
pubblicita' nelle medesime forme di pubblicazione degli
atti annullati.
Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione,
puo' provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a
carico dell'amministrazione stessa.».



 
Art. 70.
(Patrimonio dello Stato Spa)

1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "iscrizione dei beni" sono inserite le seguenti: "e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalita' di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell'articolo 1264 del codice civile".



Note all'art. 70:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, cosi' come modificato dalla presente legge:
«10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili
facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile
dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio
dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto
generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni
altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e
valori di trasferimento e di iscrizione dei beni e degli
altri diritti costituiti a favore dello Stato nel bilancio
della societa' sono definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli
articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. La
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze che dispone il
trasferimento dei crediti dello Stato e le modalita' di
realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal
primo comma dell'art. 1264 del codice civile. Il
trasferimento puo' essere operato con le modalita' e per
gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per
evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di
beni di particolare valore artistico e storico e'
effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni
trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel
titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.»



 
Art. 71.
(Societa' pubbliche)

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 12 e' sostituito dai seguenti: "12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:
a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell'organo di amministrazione;
b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;
d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilita' che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all'organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione;
g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali. 12-bis. Le societa' di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), puo' essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo";
b) al comma 27, le parole: "o indirettamente" sono soppresse;
c) dopo il comma 27 e' inserito il seguente: "27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze gia' previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di societa' che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali societa', le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia";
d) dopo il comma 28 e' inserito il seguente: "28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 e' data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
e) al comma 29, le parole: "Entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trentasei mesi" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le societa' partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni";
f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti: "32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. 32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati".



Note all'art. 71: - Si riporta il testo dei commi 27 e 29 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come modificato dalla presente legge: «27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'. E' sempre ammessa la costituzione di societa' che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali societa' da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.». «29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le societa' e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le societa' partecipate dello Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.».



 
Art. 72.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti 'nella presente legge nell'esercizio delle potesta' loro attribuite dallo statuto di autonomia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 18 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1441-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio - deliberato
dall'aula nella seduta del 5 agosto 2008 - degli articoli
1, 2, 4, 14, da 19 a 21, da 25 a 30, da 33 a 36, da 40 a
64, 68 e 69, da 71 a 75 dell'atto C.1441 presentato dal
Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro
per lo sviluppo economico (Scajola), dal Ministro senza
portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(Brunetta), dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali (Sacconi), dal Ministro senza
portafoglio per la semplificazione normativa (Calderoli),
dal Ministro della giustizia (Alfano) il 5 agosto 2008.
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali ) e V (Bilancio), in sede referente, il 5
agosto 2008 con pareri delle commissioni II, III, IV, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e V, in sede
referente, il 10, 16, 17, 18, 22, 23, 24 settembre 2008.
Esaminato in aula il 25 e 30 settembre 2008; il 1°
ottobre 2008 ed approvato il 2 ottobre 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 1082):
Assegnato alle commissioni riunite la (Affari
costituzionali) e 2a (Giustizia), in sede referente, il 7
ottobre 2008 con pareri delle commissioni 3a, 5a, 6a, 8a,
10a, 12a 14a e della commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 2a, in sede
referente, il 15 ottobre 2008; il 4, 6, 11, 13, 19, 25, 26
novembre 2008; il 2, 11 dicembre 2008; il 27, 28 gennaio
2009; il 3, 4, 11, 12, 17, 18, 24 febbraio 2009.
Esaminato in aula il 25, 26 febbraio 2009; il 3 marzo
2009 ed approvato, con modificazioni, il 4 marzo 2009.
Camera dei deputati (atto n. 1441-bis-B):
Assegnato alle commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e V (Bilancio), in sede referente, il 9
marzo 2009 con pareri delle commissioni II, III, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della commissione per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite I e V, in sede
referente, il 24, 26, 31 marzo 2009; il 6, 7, 8, 21, 22
aprile 2009.
Esaminato in aula il 23, 28 aprile 2009 ed approvato,
con modificazioni, il 29 aprile 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1082-B):
Assegnato alle commissioni riunite 1a (Affari
costituzionali) e 2a (Giustizia), in sede referente, il 5
maggio 2009 con pareri delle commissioni 3a, 5a, 7a, 8a,
9a, 10a, 13a e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1a e 2a, in sede
referente, il 6, 7, 13, 19 e 20 maggio 2009.
Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 2009.
 
ALLEGATO 1
(vedi articolo 4, comma 2)

=====================================================================
Voce | Atto normativo =====================================================================
8 |legge 23 maggio 1861, n. 33 ---------------------------------------------------------------------
9 |legge 26 maggio 1861, n. 34 ---------------------------------------------------------------------
89 |legge 2 marzo 1862, n. 480 ---------------------------------------------------------------------
98 |legge 30 marzo 1862, n. 533 ---------------------------------------------------------------------
143 |legge 3 agosto 1862, n. 741 ---------------------------------------------------------------------
226 |legge 11 agosto 1863, n. 1397 ---------------------------------------------------------------------
238 |legge 24 gennaio 1864, n. 1649 ---------------------------------------------------------------------
273 |legge 26 maggio 1864, n. 1786 ---------------------------------------------------------------------
274 |legge 26 maggio 1864, n. 1787 ---------------------------------------------------------------------
295 |legge 13 novembre 1864, n. 2000 ---------------------------------------------------------------------
301 |legge 27 novembre 1864, n. 2021 ---------------------------------------------------------------------
304 |legge 11 dicembre 1864, n. 2033 ---------------------------------------------------------------------
350 |legge 18 marzo 1865, n. 2204 ---------------------------------------------------------------------
413 |legge 13 gennaio 1866, n. 2778 ---------------------------------------------------------------------
438 |legge 20 giugno 1866, n. 3007 ---------------------------------------------------------------------
450 |legge 21 luglio 1866, n. 3087 ---------------------------------------------------------------------
455 |legge 27 maggio 1867, n. 3745 ---------------------------------------------------------------------
467 |legge 7 luglio 1867, n. 3792 ---------------------------------------------------------------------
470 |legge 28 luglio 1867, n. 3818 ---------------------------------------------------------------------
471 |legge 28 luglio 1867, n. 3819 ---------------------------------------------------------------------
494 |legge 3 novembre 1867, n. 4034 ---------------------------------------------------------------------
518 |legge 24 maggio 1868, n. 4392 ---------------------------------------------------------------------
519 |legge 24 maggio 1868, n. 4395 ---------------------------------------------------------------------
520 |legge 24 maggio 1868, n. 4406 ---------------------------------------------------------------------
528 |legge 21 giugno 1868, n. 4447 ---------------------------------------------------------------------
529 |legge 21 giugno 1868, n. 4449 ---------------------------------------------------------------------
563 |legge 30 agosto 1868, n. 4556 ---------------------------------------------------------------------
564 |legge 30 agosto 1868, n. 4559 ---------------------------------------------------------------------
579 |legge 30 dicembre 1868, n. 4768 ---------------------------------------------------------------------
586 |legge 11 marzo 1869, n. 4940 ---------------------------------------------------------------------
592 |legge l° aprile 1869, n. 4985 ---------------------------------------------------------------------
597 |legge 5 maggio 1869, n. 5049 ---------------------------------------------------------------------
604 |legge 3 giugno 1869, n. 5113 ---------------------------------------------------------------------
678 |legge 15 settembre 1870, n. 5868 ---------------------------------------------------------------------
693 |legge 19 marzo 1871, n. 141 ---------------------------------------------------------------------
694 |legge 19 marzo 1871, n. 142 ---------------------------------------------------------------------
695 |legge 23 marzo 1871, n. 137 ---------------------------------------------------------------------
740 |legge 22 ottobre 1871, n. 553 ---------------------------------------------------------------------
741 |legge 14 dicembre 1871, n. 565 ---------------------------------------------------------------------
755 |legge 25 gennaio 1872, n. 663 ---------------------------------------------------------------------
761 |legge 11 aprile 1872, n. 775 ---------------------------------------------------------------------
826 |legge 24 aprile 1873, n. 1344 ---------------------------------------------------------------------
830 |legge 22 maggio 1873, n. 1375 ---------------------------------------------------------------------
867 |legge 11 luglio 1873, n. 1503 ---------------------------------------------------------------------
939 |legge 30 agosto 1874, n. 2063 ---------------------------------------------------------------------
940 |legge 30 agosto 1874, n. 2064 ---------------------------------------------------------------------
941 |legge 30 agosto 1874, n. 2065 ---------------------------------------------------------------------
942 |legge 30 agosto 1874, n. 2066 ---------------------------------------------------------------------
958 |legge 14 aprile 1875, n. 2441 ---------------------------------------------------------------------
962 |legge 25 maggio 1875, n. 2501 ---------------------------------------------------------------------
1012 |legge 17 luglio 1875, n. 2651 ---------------------------------------------------------------------
1034 |legge 26 dicembre 1875, n 2893 ---------------------------------------------------------------------
1115 |legge 3 maggio 1877, n. 3817 ---------------------------------------------------------------------
1125 |legge 15 giugno 1877, n. 3880 ---------------------------------------------------------------------
1129 |legge 20 giugno 1877, n. 3907 ---------------------------------------------------------------------
1161 |legge 23 maggio 1878, n. 4384 ---------------------------------------------------------------------
1171 |legge 31 maggio 1878, n. 4391 ---------------------------------------------------------------------
1210 |legge 29 dicembre 1878, n. 4673 ---------------------------------------------------------------------
1213 |legge 31 gennaio 1879, n. 4699 ---------------------------------------------------------------------
1214 |legge 31 gennaio 1879, n. 4701 ---------------------------------------------------------------------
1219 |legge 19 febbraio 1879, n. 4729 ---------------------------------------------------------------------
1233 |legge 27 marzo 1879, n. 4789 ---------------------------------------------------------------------
1271 |legge 20 luglio 1879, n. 5006 ---------------------------------------------------------------------
1288 |legge 1° agosto 1879, n. 5061 ---------------------------------------------------------------------
1301 |legge 11 gennaio 1880, n. 5224 ---------------------------------------------------------------------
1350 |legge 14 agosto 1880, n. 5608 ---------------------------------------------------------------------
1389 |legge 24 marzo 1881, n. 128 ---------------------------------------------------------------------
1417 |legge 14 luglio 1881, n. 305 ---------------------------------------------------------------------
1425 |legge 22 luglio 1881, n. 331 ---------------------------------------------------------------------
1481 |legge 14 maggio 1882, n. 728 ---------------------------------------------------------------------
1494 |legge 30 maggio 1882, n. 770 ---------------------------------------------------------------------
1568 |legge 30 dicembre 1882, n. 1148 ---------------------------------------------------------------------
1588 |legge 30 giugno 1883, n. 1428 ---------------------------------------------------------------------
1589 |legge 30 giugno 1883, n. 1429 ---------------------------------------------------------------------
1590 |legge 30 giugno 1883, n. 1430 ---------------------------------------------------------------------
1591 |legge 30 giugno 1883, n. 1431 ---------------------------------------------------------------------
1592 |legge 30 giugno 1883, n. 1444 ---------------------------------------------------------------------
1624 |legge 2 agosto 1883, n. 1523 ---------------------------------------------------------------------
1634 |legge 31 gennaio 1884, n. 1872 ---------------------------------------------------------------------
1662 |legge 30 giugno 1884, n. 2450 ---------------------------------------------------------------------
1692 |legge 4 gennaio 1885, n. 2896 ---------------------------------------------------------------------
1711 |legge 26 aprile 1885, n. 3067 ---------------------------------------------------------------------
1743 |legge 28 giugno 1885, n. 3186 ---------------------------------------------------------------------
1773 |legge 24 dicembre 1885, n. 3583 ---------------------------------------------------------------------
1774 |legge 30 dicembre 1885, n. 3590 ---------------------------------------------------------------------
1775 |legge 1° gennaio 1886, n. 3620 ---------------------------------------------------------------------
1792 |legge 25 marzo 1886, n. 3737 ---------------------------------------------------------------------
1803 |legge 15 aprile 1886, n. 3795 ---------------------------------------------------------------------
1810 |legge 30 giugno 1886, n. 3938 ---------------------------------------------------------------------
1816 |legge 16 luglio 1886, n. 3981 ---------------------------------------------------------------------
1818 |legge 10 agosto 1886, n. 4018 ---------------------------------------------------------------------
1819 |legge 25 novembre 1886, n. 4165 ---------------------------------------------------------------------
1830 |legge 30 dicembre 1886, n. 4242 ---------------------------------------------------------------------
1844 |legge 13 febbraio 1887, n. 4319 ---------------------------------------------------------------------
1937 |legge 10 luglio 1887, n. 4726 ---------------------------------------------------------------------
1978 |legge 22 dicembre 1887, n. 5117 ---------------------------------------------------------------------
1981 |legge 25 dicembre 1887, n. 5119 ---------------------------------------------------------------------
1987 |legge 10 febbraio 1888, n. 5190 ---------------------------------------------------------------------
1989 |legge 29 febbraio 1888, n. 5222 ---------------------------------------------------------------------
2017 |legge 30 aprile 1888, n. 5370 ---------------------------------------------------------------------
2060 |legge 30 giugno 1888, n. 5487 ---------------------------------------------------------------------
2088 |legge 30 luglio 1888, n. 5597 ---------------------------------------------------------------------
2091 |legge 29 settembre 1888, n. 5710 ---------------------------------------------------------------------
2109 |legge 2 aprile 1889, n. 5998 ---------------------------------------------------------------------
2119 |legge 11 aprile 1889, n. 6009 ---------------------------------------------------------------------
2126 |legge 16 maggio 1889, n. 6071 ---------------------------------------------------------------------
2183 |legge 11 luglio 1889, n. 6234 ---------------------------------------------------------------------
2186 |legge 14 luglio 1889, n. 6276 ---------------------------------------------------------------------
2252 |legge 10 aprile 1890, n. 6789 ---------------------------------------------------------------------
2254 |legge 31 maggio 1890, n. 6873 ---------------------------------------------------------------------
2282 |legge 16 luglio 1890, n. 7016 ---------------------------------------------------------------------
2287 |legge 17 luglio 1890, n. 7020 ---------------------------------------------------------------------
2292 |legge 10 agosto 1890, n. 7030 ---------------------------------------------------------------------
2295 |legge 12 marzo 1891, n. 113 ---------------------------------------------------------------------
2318 |legge 26 aprile 1891, n. 207 ---------------------------------------------------------------------
2319 |legge 26 aprile 1891, n. 208 ---------------------------------------------------------------------
2328 |legge 11 giugno 1891, n. 281 ---------------------------------------------------------------------
2377 |legge 2 luglio 1891, n. 375 ---------------------------------------------------------------------
2378 |legge 2 luglio 1891, n. 376 ---------------------------------------------------------------------
2393 |legge 31 agosto 1891, n. 543 ---------------------------------------------------------------------
2399 |legge 30 gennaio 1892, n. 15 ---------------------------------------------------------------------
2400 |legge 31 gennaio 1892, n. 16 ---------------------------------------------------------------------
2407 |legge 20 febbraio 1892, n. 52 ---------------------------------------------------------------------
2500 |legge 18 giugno 1892, n. 269 ---------------------------------------------------------------------
2503 |legge 28 giugno 1892, n. 296 ---------------------------------------------------------------------
2504 |legge 28 giugno 1892, n. 297 ---------------------------------------------------------------------
2523 |legge 3 luglio 1892, n. 331 ---------------------------------------------------------------------
2526 |legge 17 ottobre 1892, n. 651 ---------------------------------------------------------------------
2527 |legge 15 dicembre 1892, n. 710 ---------------------------------------------------------------------
2544 |legge 29 dicembre 1892, n. 757 ---------------------------------------------------------------------
2660 |legge 30 giugno 1893, n. 336 ---------------------------------------------------------------------
2697 |legge 29 marzo 1894, n. 114 ---------------------------------------------------------------------
2748 |legge 30 giugno 1894, n. 273 ---------------------------------------------------------------------
2787 |legge 26 agosto 1894, n. 402 ---------------------------------------------------------------------
2850 |legge 4 agosto 1895, n. 532 ---------------------------------------------------------------------
2871 |legge 15 dicembre 1895, n. 719 ---------------------------------------------------------------------
2884 |legge 5 marzo 1896, n. 66 ---------------------------------------------------------------------
2984 |legge 11 agosto 1896, n. 373 ---------------------------------------------------------------------
2986 |legge 3 ottobre 1896, n. 463 ---------------------------------------------------------------------
3012 |legge 21 gennaio 1897, n. 35 ---------------------------------------------------------------------
3013 |legge 28 gennaio 1897, n. 45 ---------------------------------------------------------------------
3098 |legge 11 agosto 1897, n. 379 ---------------------------------------------------------------------
3109 |legge 6 febbraio 1898, n. 30 ---------------------------------------------------------------------
3187 |legge 3 agosto 1898, n. 357 ---------------------------------------------------------------------
3203 |legge 8 gennaio 1899, n. 3 ---------------------------------------------------------------------
3283 |legge 24 dicembre 1899, n. 466 ---------------------------------------------------------------------
3285 |legge 24 dicembre 1899, n. 485 ---------------------------------------------------------------------
3331 |legge 15 luglio 1900, n. 276 ---------------------------------------------------------------------
3354 |legge 23 dicembre 1900, n. 492 ---------------------------------------------------------------------
3355 |legge 23 dicembre 1900, n. 496 ---------------------------------------------------------------------
3390 |legge 17 marzo 1901, n. 95 ---------------------------------------------------------------------
3668 |legge 28 dicembre 1902, n. 548 ---------------------------------------------------------------------
3676 |legge 12 febbraio 1903, n. 43 ---------------------------------------------------------------------
3701 |legge 16 aprile 1903, n. 137 ---------------------------------------------------------------------
3776 |legge 21 gennaio 1904, n. 15 ---------------------------------------------------------------------
3790 |legge 10 marzo 1904, n. 85 ---------------------------------------------------------------------
3861 |legge 26 giugno 1904, n. 328 ---------------------------------------------------------------------
3941 |legge 29 settembre 1904, n. 572 ---------------------------------------------------------------------
3942 |legge 19 dicembre 1904, n. 690 ---------------------------------------------------------------------
3954 |legge 29 dicembre 1904, n. 679 ---------------------------------------------------------------------
3959 |legge 22 gennaio 1905, n. 16 ---------------------------------------------------------------------
3987 |legge 11 maggio 1905, n. 185 ---------------------------------------------------------------------
4277 |legge 29 luglio 1906, n. 446 ---------------------------------------------------------------------
4278 |legge 29 luglio 1906, n. 474 ---------------------------------------------------------------------
4279 |legge 16 agosto 1906, n. 475 ---------------------------------------------------------------------
4281 |legge 14 ottobre 1906, n. 567 ---------------------------------------------------------------------
4282 |legge 21 ottobre 1906, n. 568 ---------------------------------------------------------------------
4312 |legge 3 gennaio 1907, n. 3 ---------------------------------------------------------------------
4365 |legge 30 marzo 1907, n. 115 ---------------------------------------------------------------------
4366 |legge 4 aprile 1907, n. 134 ---------------------------------------------------------------------
4369 |legge 4 aprile 1907, n. 188 ---------------------------------------------------------------------
4398 |legge 30 maggio 1907, n. 272 ---------------------------------------------------------------------
4574 |legge 19 luglio 1907, n. 565 ---------------------------------------------------------------------
4575 |legge 19 luglio 1907, n. 579 ---------------------------------------------------------------------
4579 |legge 19 settembre 1907, n. 686 ---------------------------------------------------------------------
4584 |legge 22 dicembre 1907, n. 798 ---------------------------------------------------------------------
4686 |legge 30 giugno 1908, n. 350 ---------------------------------------------------------------------
4778 |legge 17 luglio 1908, n. 468 ---------------------------------------------------------------------
4782 |legge 20 dicembre 1908, n. 718 ---------------------------------------------------------------------
4820 |legge 14 marzo 1909, n. 143 ---------------------------------------------------------------------
4840 |legge 10 giugno 1909, n. 358 ---------------------------------------------------------------------
4880 |legge 1° luglio 1909, n. 420 ---------------------------------------------------------------------
4932 |legge 29 luglio 1909, n. 583 ---------------------------------------------------------------------
496l |legge 17 marzo 1910, n. 98 ---------------------------------------------------------------------
5026 |legge 23 giugno 1910, n. 366 ---------------------------------------------------------------------
5069 |legge 7 luglio 1910, n. 478 ---------------------------------------------------------------------
5287 |legge 25 giugno 1911, n. 573 ---------------------------------------------------------------------
5341 |legge 6 luglio 1911, n. 702 ---------------------------------------------------------------------
5367 |legge 13 luglio 1911, n. 747 ---------------------------------------------------------------------
5423 |legge 3 marzo 1912, n. 214 ---------------------------------------------------------------------
5551 |legge 27 giugno 1912, n. 708 ---------------------------------------------------------------------
5595 |legge 6 luglio 1912, n. 789 ---------------------------------------------------------------------
5596 |legge 6 luglio 1912, n. 790 ---------------------------------------------------------------------
5617 |legge 16 dicembre 1912, n. 1312 ---------------------------------------------------------------------
5736 |legge 12 giugno 1913, n. 606 ---------------------------------------------------------------------
5753 |legge 19 giugno 1913, n. 639 ---------------------------------------------------------------------
5841 |legge 11 luglio 1913, n. 958 ---------------------------------------------------------------------
5900 |legge 21 giugno 1914, n. 567 ---------------------------------------------------------------------
5935 |legge 14 luglio 1914, n. 685 ---------------------------------------------------------------------
5963 |legge 4 ottobre 1914, n. 1114 ---------------------------------------------------------------------
6199 |decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079 ---------------------------------------------------------------------
6230 |decreto-legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638 ---------------------------------------------------------------------
6402 |decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040 ---------------------------------------------------------------------
7217 |legge 8 settembre 1918, n. 1547 ---------------------------------------------------------------------
7666 |decreto-legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159 ---------------------------------------------------------------------
8234 |regio decreto-legge 25 novembre 1919, n. 2419 ---------------------------------------------------------------------
8750 |regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 860 ---------------------------------------------------------------------
8921 |regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1602 ---------------------------------------------------------------------
9200 |regio decreto-legge 26 aprile 1921, n. 1333 ---------------------------------------------------------------------
9322 |legge 31 agosto 1921, n. 1487 ---------------------------------------------------------------------
9323 |legge 31 agosto 1921, n. 1488 ---------------------------------------------------------------------
9461 |legge 30 dicembre 1921, n. 1878 ---------------------------------------------------------------------
9520 |regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157 ---------------------------------------------------------------------
9521 |regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158 ---------------------------------------------------------------------
9526 |regio decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 162 ---------------------------------------------------------------------
9605 |legge 6 aprile 1922, n. 471 ---------------------------------------------------------------------
9640 |regio decreto-legge 17 aprile 1922, n. 651 ---------------------------------------------------------------------
9717 |legge 18 giugno 1922, n. 965 ---------------------------------------------------------------------
9802 |regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171 ---------------------------------------------------------------------
9807 |regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1172 ---------------------------------------------------------------------
9897 |regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488 ---------------------------------------------------------------------
9928 |regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1678 ---------------------------------------------------------------------
9931 |regio decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1749 ---------------------------------------------------------------------
9972 |regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193 --------------------------------------------------------------------- 10042 |legge 18 febbraio 1923, n. 541 --------------------------------------------------------------------- 10047 |legge 21 febbraio 1923, n. 281 --------------------------------------------------------------------- 10048 |legge 22 febbraio 1923, n. 754 --------------------------------------------------------------------- 10049 |legge 22 febbraio 1923, n. 755 --------------------------------------------------------------------- 10089 |regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 782 --------------------------------------------------------------------- 10138 |regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 1429 --------------------------------------------------------------------- 10228 |regio decreto-legge 28 giugno 1923, n. 1389 --------------------------------------------------------------------- 10258 |regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816 --------------------------------------------------------------------- 10270 |regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1720 --------------------------------------------------------------------- 10287 |regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917 --------------------------------------------------------------------- 10335 |regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2222 --------------------------------------------------------------------- 10349 |regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2323 --------------------------------------------------------------------- 10389 |legge 18 ottobre 1923, n. 2531 --------------------------------------------------------------------- 10407 |regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2503 --------------------------------------------------------------------- 10419 |regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2495 --------------------------------------------------------------------- 10421 |regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2564 --------------------------------------------------------------------- 10422 |regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2603 --------------------------------------------------------------------- 10488 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150 --------------------------------------------------------------------- 10489 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154 --------------------------------------------------------------------- 10490 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155 --------------------------------------------------------------------- 10491 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3156 --------------------------------------------------------------------- 10492 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3183 --------------------------------------------------------------------- 10493 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3238 --------------------------------------------------------------------- 10494 |regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3239 --------------------------------------------------------------------- 10506 |legge 16 dicembre 1923, n. 2890 --------------------------------------------------------------------- 10507 |legge 16 dicembre 1923, n. 2891 --------------------------------------------------------------------- 10511 |legge 16 dicembre 1923, n. 2935 --------------------------------------------------------------------- 10523 |regio decreto-legge 22 dicembre 1923, n. 3147 --------------------------------------------------------------------- 10629 |regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 490 --------------------------------------------------------------------- 10637 |regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 --------------------------------------------------------------------- 10660 |legge 2 marzo 1924, n. 263 --------------------------------------------------------------------- 10698 |regio decreto-legge 13 marzo 1924, n. 529 --------------------------------------------------------------------- 10699 |regio decreto-legge 14 marzo 1924, n. 342 --------------------------------------------------------------------- 10700 |regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 --------------------------------------------------------------------- 10739 |regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 589 --------------------------------------------------------------------- 10742 |regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 592 --------------------------------------------------------------------- 10766 |regio decreto-legge 10 aprile 1924, n. 489 --------------------------------------------------------------------- 10776 |regio decreto-legge 24 aprile 1924, n. 815 --------------------------------------------------------------------- 10985 |regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1324 --------------------------------------------------------------------- 10991 |regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1482 --------------------------------------------------------------------- 10994 |regio decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815 --------------------------------------------------------------------- 11014 |regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547 --------------------------------------------------------------------- 11040 |regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1546 --------------------------------------------------------------------- 11042 |regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1622 --------------------------------------------------------------------- 11094 |regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1834 --------------------------------------------------------------------- 11099 |regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1578 --------------------------------------------------------------------- 11132 |regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1620 --------------------------------------------------------------------- 11133 |regio decreto-legge 17 ottobre 1924, n. 1626 --------------------------------------------------------------------- 11198 |regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2368 --------------------------------------------------------------------- 11306 |legge 28 dicembre 1924, n. 2360 --------------------------------------------------------------------- 11410 |regio decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 285 --------------------------------------------------------------------- 11429 |regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339 --------------------------------------------------------------------- 11430 |regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 370 --------------------------------------------------------------------- 11452 |regio decreto-legge 1° aprile 1925, n. 389 --------------------------------------------------------------------- 11521 |regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459 --------------------------------------------------------------------- 11532 |regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 602 --------------------------------------------------------------------- 11555 |regio decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027 --------------------------------------------------------------------- 11568 |regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 840 --------------------------------------------------------------------- 11569 |regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 841 --------------------------------------------------------------------- 11670 |regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 851 --------------------------------------------------------------------- 11691 |regio decreto-legge 28 maggio 1925, n. 1155 --------------------------------------------------------------------- 11744 |legge 11 giugno 1925, n. 2400 --------------------------------------------------------------------- 11745 |legge 11 giugno 1925, n. 2479 --------------------------------------------------------------------- 11746 |legge 11 giugno 1925, n. 2590 --------------------------------------------------------------------- 11747 |legge 11 giugno 1925, n. 2593 --------------------------------------------------------------------- 11848 |legge 10 luglio 1925, n. 1511 --------------------------------------------------------------------- 11849 |legge 10 luglio 1925, n. 1512 --------------------------------------------------------------------- 11850 |legge 10 luglio 1925, n. 1515 --------------------------------------------------------------------- 11854 |legge 10 luglio 1925, n. 1685 --------------------------------------------------------------------- 11855 |legge 10 luglio 1925, n. 2098 --------------------------------------------------------------------- 11856 |legge 10 luglio 1925, n. 2480 --------------------------------------------------------------------- 11918 |regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428 --------------------------------------------------------------------- 11946 |regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1731 --------------------------------------------------------------------- 12048 |regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 2074 --------------------------------------------------------------------- 12087 |regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1855 --------------------------------------------------------------------- 12183 |regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003 --------------------------------------------------------------------- 12184 |regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2004 --------------------------------------------------------------------- 12301 |regio decreto-legge 24 dicembre 1925, n. 2276 --------------------------------------------------------------------- 12417 |regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 84 --------------------------------------------------------------------- 12419 |regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 159 --------------------------------------------------------------------- 12492 |legge 31 gennaio 1926, n. 670 --------------------------------------------------------------------- 12493 |legge 31 gennaio 1926, n. 684 --------------------------------------------------------------------- 12494 |legge 31 gennaio 1926, n. 685 --------------------------------------------------------------------- 12495 |legge 31 gennaio 1926, n. 732 --------------------------------------------------------------------- 12496 |legge 31 gennaio 1926, n. 938 --------------------------------------------------------------------- 12498 |legge 31 gennaio 1926, n. 961 --------------------------------------------------------------------- 12499 |legge 31 gennaio 1926, n. 1119 --------------------------------------------------------------------- 12500 |legge 31 gennaio 1926, n. 1120 --------------------------------------------------------------------- 12501 |legge 31 gennaio 1926, n. 1140 --------------------------------------------------------------------- 12502 |legge 31 gennaio 1926, n. 1151 --------------------------------------------------------------------- 12503 |legge 31 gennaio 1926, n. 1152 --------------------------------------------------------------------- 12549 |regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 210 --------------------------------------------------------------------- 12579 |legge 14 febbraio 1926, n. 180 --------------------------------------------------------------------- 12582 |regio decreto-legge 21 febbraio 1926, n. 439 --------------------------------------------------------------------- 12583 |legge 21 febbraio 1926, n. 683 --------------------------------------------------------------------- 12584 |regio decreto-legge 2 marzo 1926, n. 323 --------------------------------------------------------------------- 12585 |regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332 --------------------------------------------------------------------- 12590 |regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 429 --------------------------------------------------------------------- 12596 |regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 541 --------------------------------------------------------------------- 12680 |legge 11 aprile 1926, n. 1099 --------------------------------------------------------------------- 12681 |legge 11 aprile 1926, n. 1138 --------------------------------------------------------------------- 12682 |legge 11 aprile 1926, n. 1250 --------------------------------------------------------------------- 12689 |legge 15 aprile 1926, n. 1139 --------------------------------------------------------------------- 12690 |legge 15 aprile 1926, n. 1141 --------------------------------------------------------------------- 12691 |legge 15 aprile 1926, n. 1142 --------------------------------------------------------------------- 12692 |legge 15 aprile 1926, n. 1188 --------------------------------------------------------------------- 12693 |legge 15 aprile 1926, n. 1251 --------------------------------------------------------------------- 12697 |regio decreto-legge 2 maggio 1926, n. 770 --------------------------------------------------------------------- 12710 |regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1110 --------------------------------------------------------------------- 12746 |regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111 --------------------------------------------------------------------- 12747 |regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112 --------------------------------------------------------------------- 12873 |legge 15 luglio 1926, n. 1586 --------------------------------------------------------------------- 12874 |legge 15 luglio 1926, n. 1587 --------------------------------------------------------------------- 12875 |legge 15 luglio 1926, n. 1588 --------------------------------------------------------------------- 12876 |legge 15 luglio 1926, n. 1867 --------------------------------------------------------------------- 12880 |legge 23 luglio 1926, n. 1362 --------------------------------------------------------------------- 12929 |regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1548 --------------------------------------------------------------------- 12945 |regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307 --------------------------------------------------------------------- 12969 |regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717 --------------------------------------------------------------------- 13007 |regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332 --------------------------------------------------------------------- 13024 |regio decreto-legge 21 novembre 1926, n. 2161 --------------------------------------------------------------------- 13110 |regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2440 --------------------------------------------------------------------- 13130 |regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303 --------------------------------------------------------------------- 13134 |regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2417 --------------------------------------------------------------------- 13166 |legge 6 gennaio 1927, n. 1629 --------------------------------------------------------------------- 13171 |regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34 --------------------------------------------------------------------- 13177 |regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 105 --------------------------------------------------------------------- 13227 |regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442 --------------------------------------------------------------------- 13263 |regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 281 --------------------------------------------------------------------- 13308 |regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279 --------------------------------------------------------------------- 13309 |regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291 --------------------------------------------------------------------- 13376 |regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481 --------------------------------------------------------------------- 13394 |regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567 --------------------------------------------------------------------- 13415 |legge 14 aprile 1927, n. 784 --------------------------------------------------------------------- 13436 |regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192 --------------------------------------------------------------------- 13437 |regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379 --------------------------------------------------------------------- 13447 |regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282 --------------------------------------------------------------------- 13449 |regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849 --------------------------------------------------------------------- 13649 |regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475 --------------------------------------------------------------------- 13719 |regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250 --------------------------------------------------------------------- 13741 |legge 14 luglio 1927, n. 2709 --------------------------------------------------------------------- 13742 |legge 14 luglio 1927, n. 2853 --------------------------------------------------------------------- 13801 |regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1829 --------------------------------------------------------------------- 13803 |regio decreto-legge 8 settembre 1927, n. 2736 --------------------------------------------------------------------- 13808 |legge 29 settembre 1927, n. 2852 --------------------------------------------------------------------- 13814 |regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930 --------------------------------------------------------------------- 13818 |regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961 --------------------------------------------------------------------- 13881 |regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575 --------------------------------------------------------------------- 13882 |regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703 --------------------------------------------------------------------- 13883 |regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735 --------------------------------------------------------------------- 13905 |regio decreto-legge 4 dicembre 1927, n. 2843 --------------------------------------------------------------------- 13970 |legge 18 dicembre 1927, n. 2633 --------------------------------------------------------------------- 13988 |legge 22 dicembre 1927, n. 2402 --------------------------------------------------------------------- 13995 |legge 22 dicembre 1927, n. 2413 --------------------------------------------------------------------- 14020 |legge 22 dicembre 1927, n. 2596 --------------------------------------------------------------------- 14098 |legge 5 gennaio 1928, n. 4 --------------------------------------------------------------------- 14103 |legge 5 gennaio 1928, n. 24 --------------------------------------------------------------------- 14113 |regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988 --------------------------------------------------------------------- 14114 |legge 5 gennaio 1928, n. 1322 --------------------------------------------------------------------- 14115 |legge 6 gennaio 1928, n. 1480 --------------------------------------------------------------------- 14116 |legge 6 gennaio 1928, n. 1769 --------------------------------------------------------------------- 14117 |legge 6 gennaio 1928, n. 1770 --------------------------------------------------------------------- 14118 |legge 6 gennaio 1928, n. 1771 --------------------------------------------------------------------- 14121 |legge 6 gennaio 1928, n. 1805 --------------------------------------------------------------------- 14122 |legge 6 gennaio 1928, n. 1820 --------------------------------------------------------------------- 14123 |legge 6 gennaio 1928, n. 1822 --------------------------------------------------------------------- 14124 |legge 6 gennaio 1928, n. 1824 --------------------------------------------------------------------- 14125 |legge 6 gennaio 1928, n. 1830 --------------------------------------------------------------------- 14126 |legge 6 gennaio 1928, n. 1832 --------------------------------------------------------------------- 14127 |legge 6 gennaio 1928, n. 3425 --------------------------------------------------------------------- 14303 |legge 15 marzo 1928, n. 1481 --------------------------------------------------------------------- 14305 |legge 15 marzo 1928, n. 1806 --------------------------------------------------------------------- 14306 |legge 15 marzo 1928, n. 1831 --------------------------------------------------------------------- 14307 |legge 15 marzo 1928, n. 1963 --------------------------------------------------------------------- 14308 |legge 15 marzo 1928, n. 1964 --------------------------------------------------------------------- 14311 |regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 526 --------------------------------------------------------------------- 14468 |legge 7 giugno 1928, n. 1291 --------------------------------------------------------------------- 14587 |legge 21 giugno 1928, n. 1834 --------------------------------------------------------------------- 14589 |legge 21 giugno 1928, n. 1962 --------------------------------------------------------------------- 14590 |legge 21 giugno 1928, n. 1965 --------------------------------------------------------------------- 14591 |legge 21 giugno 1928, n. 1966 --------------------------------------------------------------------- 14629 |legge 3 agosto 1928, n. 2611 --------------------------------------------------------------------- 14635 |regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2357 --------------------------------------------------------------------- 14642 |regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028 --------------------------------------------------------------------- 14643 |regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2173 --------------------------------------------------------------------- 14644 |regio decreto-legge 31 agosto 1928, n. 2175 --------------------------------------------------------------------- 14679 |regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2311 --------------------------------------------------------------------- 14694 |regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555 --------------------------------------------------------------------- 14722 |regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442 --------------------------------------------------------------------- 14765 |regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082 --------------------------------------------------------------------- 14804 |legge 2 dicembre 1928, n. 2679 --------------------------------------------------------------------- 14823 |legge 2 dicembre 1928, n. 3039 --------------------------------------------------------------------- 14824 |legge 2 dicembre 1928, n. 3115 --------------------------------------------------------------------- 14846 |regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864 --------------------------------------------------------------------- 14878 |regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394 --------------------------------------------------------------------- 14879 |regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395 --------------------------------------------------------------------- 14893 |regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302 --------------------------------------------------------------------- 14894 |regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303 --------------------------------------------------------------------- 14897 |legge 9 dicembre 1928, n. 3453 --------------------------------------------------------------------- 14955 |legge 20 dicembre 1928, n. 3206 --------------------------------------------------------------------- 14994 |legge 24 dicembre 1928, n. 3344 --------------------------------------------------------------------- 14995 |legge 24 dicembre 1928, n. 3436 --------------------------------------------------------------------- 14996 |legge 24 dicembre 1928, n. 3438 --------------------------------------------------------------------- 14997 |legge 24 dicembre 1928, n. 3477 --------------------------------------------------------------------- 14998 |legge 24 dicembre 1928, n. 3480 --------------------------------------------------------------------- 14999 |legge 24 dicembre 1928, n. 3481 --------------------------------------------------------------------- 15000 |legge 24 dicembre 1928, n. 3488 --------------------------------------------------------------------- 15001 |legge 24 dicembre 1928, n. 3489 --------------------------------------------------------------------- 15002 |legge 24 dicembre 1928, n. 3500 --------------------------------------------------------------------- 15003 |legge 24 dicembre 1928, n. 3501 --------------------------------------------------------------------- 15004 |regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505 --------------------------------------------------------------------- 15005 |legge 24 dicembre 1928, n. 3513 --------------------------------------------------------------------- 15006 |legge 24 dicembre 1928, n. 3514 --------------------------------------------------------------------- 15033 |legge 31 dicembre 1928, n. 3149 --------------------------------------------------------------------- 15039 |legge 31 dicembre 1928, n. 3345 --------------------------------------------------------------------- 15040 |legge 31 dicembre 1928, n. 3382 --------------------------------------------------------------------- 15041 |legge 31 dicembre 1928, n. 3422 --------------------------------------------------------------------- 15042 |legge 31 dicembre 1928, n. 3426 --------------------------------------------------------------------- 15043 |regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427 --------------------------------------------------------------------- 15046 |legge 31 dicembre 1928, n. 3435 --------------------------------------------------------------------- 15047 |legge 31 dicembre 1928, n. 3437 --------------------------------------------------------------------- 15048 |legge 31 dicembre 1928, n. 3482 --------------------------------------------------------------------- 15049 |legge 31 dicembre 1928, n. 3490 --------------------------------------------------------------------- 15051 |legge 31 dicembre 1928, n. 3502 --------------------------------------------------------------------- 15052 |legge 31 dicembre 1928, n. 3503 --------------------------------------------------------------------- 15053 |legge 31 dicembre 1928, n. 3515 --------------------------------------------------------------------- 15087 |legge 6 gennaio 1929, n. 466 --------------------------------------------------------------------- 15144 |regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182 --------------------------------------------------------------------- 15147 |regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154 --------------------------------------------------------------------- 15150 |regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291 --------------------------------------------------------------------- 15151 |regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372 --------------------------------------------------------------------- 15152 |regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872 --------------------------------------------------------------------- 15155 |legge 4 febbraio 1929, n. 357 --------------------------------------------------------------------- 15209 |regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937 --------------------------------------------------------------------- 15225 |regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935 --------------------------------------------------------------------- 15267 |regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254 --------------------------------------------------------------------- 15291 |legge 24 giugno 1929, n. 1154 --------------------------------------------------------------------- 15309 |legge 27 giugno 1929, n. 1033 --------------------------------------------------------------------- 15379 |legge 8 luglio 1929, n. 1220 --------------------------------------------------------------------- 15401 |legge 8 luglio 1929, n. 1300 --------------------------------------------------------------------- 15413 |legge 8 luglio 1929, n. 1418 --------------------------------------------------------------------- 15420 |legge 8 luglio 1929, n. 1465 --------------------------------------------------------------------- 15422 |legge 8 luglio 1929, n. 1484 --------------------------------------------------------------------- 15429 |legge 11 luglio 1929, n. 1481 --------------------------------------------------------------------- 15431 |legge 19 luglio 1929, n. 1374 --------------------------------------------------------------------- 15436 |legge 19 luglio 1929, n. 1480 --------------------------------------------------------------------- 15437 |legge 19 luglio 1929, n. 1482 --------------------------------------------------------------------- 15438 |legge 19 luglio 1929, n. 1575 --------------------------------------------------------------------- 15439 |legge 19 luglio 1929, n. 1617 --------------------------------------------------------------------- 15440 |legge 19 luglio 1929, n. 1618 --------------------------------------------------------------------- 15441 |regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634 --------------------------------------------------------------------- 15442 |legge 19 luglio 1929, n. 1637 --------------------------------------------------------------------- 15443 |regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311 --------------------------------------------------------------------- 15484 |regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757 --------------------------------------------------------------------- 15509 |regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982 --------------------------------------------------------------------- 15541 |regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037 --------------------------------------------------------------------- 15544 |regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409 --------------------------------------------------------------------- 15602 |regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91 --------------------------------------------------------------------- 15603 |regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126 --------------------------------------------------------------------- 15608 |legge 16 gennaio 1930, n. 156 --------------------------------------------------------------------- 15609 |legge 16 gennaio 1930, n. 157 --------------------------------------------------------------------- 15613 |legge 20 gennaio 1930, n. 214 --------------------------------------------------------------------- 15614 |legge 27 gennaio 1930, n. 415 --------------------------------------------------------------------- 15678 |legge 20 marzo 1930, n. 521 --------------------------------------------------------------------- 15761 |legge 26 aprile 1930, n. 1076 --------------------------------------------------------------------- 15822 |legge 29 maggio 1930, n. 879 --------------------------------------------------------------------- 15823 |legge 29 maggio 1930, n. 1180 --------------------------------------------------------------------- 15855 |legge 9 giugno 1930, n. 1006 --------------------------------------------------------------------- 15857 |legge 9 giugno 1930, n. 1134 --------------------------------------------------------------------- 15858 |legge 9 giugno 1930, n. 1135 --------------------------------------------------------------------- 15859 |legge 9 giugno 1930, n. 1418 --------------------------------------------------------------------- 15870 |legge 12 giugno 1930, n. 832 --------------------------------------------------------------------- 15885 |legge 20 giugno 1930, n. 1181 --------------------------------------------------------------------- 15890 |regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425 --------------------------------------------------------------------- 15891 |legge 24 giugno 1930, n. 823 --------------------------------------------------------------------- 15956 |legge 18 luglio 1930, n. 1244 --------------------------------------------------------------------- 15965 |regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091 --------------------------------------------------------------------- 15973 |legge 8 agosto 1930, n. 1419 --------------------------------------------------------------------- 15976 |regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331 --------------------------------------------------------------------- 15997 |regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413 --------------------------------------------------------------------- 16006 |regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1572 --------------------------------------------------------------------- 16007 |regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1573 --------------------------------------------------------------------- 16010 |regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656 --------------------------------------------------------------------- 16197 |legge 8 gennaio 1931, n. 84 --------------------------------------------------------------------- 16200 |legge 8 gennaio 1931, n. 140 --------------------------------------------------------------------- 16201 |legge 8 gennaio 1931, n. 144 --------------------------------------------------------------------- 16202 |legge 8 gennaio 1931, n. 145 --------------------------------------------------------------------- 16203 |legge 8 gennaio 1931, n. 153 --------------------------------------------------------------------- 16204 |legge 8 gennaio 1931, n. 203 --------------------------------------------------------------------- 16205 |regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221 --------------------------------------------------------------------- 16206 |legge 8 gennaio 1931, n. 330 --------------------------------------------------------------------- 16207 |legge 8 gennaio 1931, n. 380 --------------------------------------------------------------------- 16209 |regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24 --------------------------------------------------------------------- 16210 |regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25 --------------------------------------------------------------------- 16248 |regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443 --------------------------------------------------------------------- 16256 |legge 5 marzo 1931, n. 451 --------------------------------------------------------------------- 16316 |legge 9 aprile 1931, n. 351 --------------------------------------------------------------------- 16347 |legge 9 aprile 1931, n. 510 --------------------------------------------------------------------- 16359 |legge 17 aprile 1931, n. 517 --------------------------------------------------------------------- 16389 |legge 4 maggio 1931, n. 655 --------------------------------------------------------------------- 16402 |legge 15 maggio 1931, n. 861 --------------------------------------------------------------------- 16436 |legge 1° giugno 1931, n. 928 --------------------------------------------------------------------- 16437 |legge 1° giugno 1931, n. 989 --------------------------------------------------------------------- 16438 |legge 1° giugno 1931, n. 990 --------------------------------------------------------------------- 16456 |legge 12 giugno 1931, n. 774 --------------------------------------------------------------------- 16460 |legge 12 giugno 1931, n. 824 --------------------------------------------------------------------- 16461 |legge 12 giugno 1931, n. 825 --------------------------------------------------------------------- 16469 |legge 12 giugno 1931, n. 988 --------------------------------------------------------------------- 16512 |legge 18 giugno 1931, n. 1032 --------------------------------------------------------------------- 16525 |regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014 --------------------------------------------------------------------- 16542 |regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1086 --------------------------------------------------------------------- 16548 |regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974 --------------------------------------------------------------------- 16549 |regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975 --------------------------------------------------------------------- 16559 |regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163 --------------------------------------------------------------------- 16560 |regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193 --------------------------------------------------------------------- 16561 |legge 29 luglio 1931, n. 1208 --------------------------------------------------------------------- 16576 |regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053 --------------------------------------------------------------------- 16654 |regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612 --------------------------------------------------------------------- 16753 |legge 30 dicembre 1931, n. 1576 --------------------------------------------------------------------- 16769 |regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1 --------------------------------------------------------------------- 16779 |legge 7 gennaio 1932, n. 45 --------------------------------------------------------------------- 16780 |legge 7 gennaio 1932, n. 66 --------------------------------------------------------------------- 16781 |legge 7 gennaio 1932, n. 71 --------------------------------------------------------------------- 16782 |legge 7 gennaio 1932, n. 72 --------------------------------------------------------------------- 16785 |legge 7 gennaio 1932, n. 117 --------------------------------------------------------------------- 16786 |legge 7 gennaio 1932, n. 136 --------------------------------------------------------------------- 16787 |legge 7 gennaio 1932, n. 140 --------------------------------------------------------------------- 16788 |legge 7 gennaio 1932, n. 146 --------------------------------------------------------------------- 16831 |regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199 --------------------------------------------------------------------- 16832 |regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266 --------------------------------------------------------------------- 16833 |regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267 --------------------------------------------------------------------- 16847 |regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193 --------------------------------------------------------------------- 16855 |regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970 --------------------------------------------------------------------- 16877 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197 --------------------------------------------------------------------- 16878 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198 --------------------------------------------------------------------- 16879 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242 --------------------------------------------------------------------- 16880 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369 --------------------------------------------------------------------- 16881 |regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816 --------------------------------------------------------------------- 16923 |regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295 --------------------------------------------------------------------- 16925 |legge 31 marzo 1932, n. 325 --------------------------------------------------------------------- 16937 |legge 31 marzo 1932, n. 474 --------------------------------------------------------------------- 16938 |legge 31 marzo 1932, n. 475 --------------------------------------------------------------------- 16939 |legge 31 marzo 1932, n. 509 --------------------------------------------------------------------- 16940 |legge 31 marzo 1932, n. 552 --------------------------------------------------------------------- 16941 |legge 31 marzo 1932, n. 718 --------------------------------------------------------------------- 16950 |regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379 --------------------------------------------------------------------- 16965 |regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523 --------------------------------------------------------------------- 16980 |legge 20 maggio 1932, n. 899 --------------------------------------------------------------------- 17014 |regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782 --------------------------------------------------------------------- 17016 |legge 26 maggio 1932, n. 850 --------------------------------------------------------------------- 17027 |legge 3 giugno 1932, n. 682 --------------------------------------------------------------------- 17028 |legge 3 giugno 1932, n. 683 --------------------------------------------------------------------- 17029 |legge 3 giugno 1932, n. 851 --------------------------------------------------------------------- 17031 |legge 3 giugno 1932, n. 878 --------------------------------------------------------------------- 17032 |legge 3 giugno 1932, n. 879 --------------------------------------------------------------------- 17033 |legge 3 giugno 1932, n. 890 --------------------------------------------------------------------- 17034 |legge 3 giugno 1932, n. 967 --------------------------------------------------------------------- 17035 |legge 3 giugno 1932, n. 972 --------------------------------------------------------------------- 17036 |legge 3 giugno 1932, n. 977 --------------------------------------------------------------------- 17087 |legge 16 giugno 1932, n. 924 --------------------------------------------------------------------- 17091 |legge 16 giugno 1932, n. 1178 --------------------------------------------------------------------- 17096 |regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862 --------------------------------------------------------------------- 17097 |regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817 --------------------------------------------------------------------- 17100 |regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948 --------------------------------------------------------------------- 17101 |legge 23 giugno 1932, n. 964 --------------------------------------------------------------------- 17107 |regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818 --------------------------------------------------------------------- 17113 |regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928 --------------------------------------------------------------------- 17115 |regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971 --------------------------------------------------------------------- 17132 |regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030 --------------------------------------------------------------------- 17133 |regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130 --------------------------------------------------------------------- 17144 |regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236 --------------------------------------------------------------------- 17178 |regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470 --------------------------------------------------------------------- 17192 |regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474 --------------------------------------------------------------------- 17240 |regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903 --------------------------------------------------------------------- 17248 |regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632 --------------------------------------------------------------------- 17317 |legge 22 dicembre 1932, n. 1938 --------------------------------------------------------------------- 17318 |legge 22 dicembre 1932, n. 1939 --------------------------------------------------------------------- 17319 |legge 22 dicembre 1932, n. 1940 --------------------------------------------------------------------- 17320 |legge 22 dicembre 1932, n. 1941 --------------------------------------------------------------------- 17321 |legge 22 dicembre 1932, n. 1942 --------------------------------------------------------------------- 17322 |legge 22 dicembre 1932, n. 1943 --------------------------------------------------------------------- 17323 |legge 22 dicembre 1932, n. 1944 --------------------------------------------------------------------- 17324 |legge 22 dicembre 1932, n. 1947 --------------------------------------------------------------------- 17325 |legge 22 dicembre 1932, n. 1948 --------------------------------------------------------------------- 17326 |legge 22 dicembre 1932, n. 1949 --------------------------------------------------------------------- 17327 |legge 22 dicembre 1932, n. 1950 --------------------------------------------------------------------- 17328 |legge 22 dicembre 1932, n. 1951 --------------------------------------------------------------------- 17329 |legge 22 dicembre 1932, n. 1952 --------------------------------------------------------------------- 17374 |legge 9 gennaio 1933, n. 19 --------------------------------------------------------------------- 17376 |legge 9 gennaio 1933, n. 28 --------------------------------------------------------------------- 17377 |legge 9 gennaio 1933, n. 41 --------------------------------------------------------------------- 17382 |legge 16 gennaio 1933, n. 53 --------------------------------------------------------------------- 17383 |legge 16 gennaio 1933, n. 97 --------------------------------------------------------------------- 17398 |regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64 --------------------------------------------------------------------- 17405 |legge 6 febbraio 1933, n. 125 --------------------------------------------------------------------- 17409 |legge 16 febbraio 1933, n. 49 --------------------------------------------------------------------- 17501 |legge 10 aprile 1933, n. 398 --------------------------------------------------------------------- 17502 |legge 10 aprile 1933, n. 408 --------------------------------------------------------------------- 17503 |legge 10 aprile 1933, n. 413 --------------------------------------------------------------------- 17504 |legge 10 aprile 1933, n. 414 --------------------------------------------------------------------- 17516 |legge 13 aprile 1933, n. 485 --------------------------------------------------------------------- 17520 |legge 13 aprile 1933, n. 619 --------------------------------------------------------------------- 17563 |regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598 --------------------------------------------------------------------- 17565 |regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563 --------------------------------------------------------------------- 17569 |regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620 --------------------------------------------------------------------- 17626 |legge 15 giugno 1933, n. 743 --------------------------------------------------------------------- 17633 |legge 15 giugno 1933, n. 789 --------------------------------------------------------------------- 17634 |legge 15 giugno 1933, n. 790 --------------------------------------------------------------------- 17657 |regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931 --------------------------------------------------------------------- 17664 |regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890 --------------------------------------------------------------------- 17670 |regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953 --------------------------------------------------------------------- 17706 |regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051 --------------------------------------------------------------------- 17723 |regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1122 --------------------------------------------------------------------- 17747 |regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439 --------------------------------------------------------------------- 17820 |regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771 --------------------------------------------------------------------- 17823 |regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772 --------------------------------------------------------------------- 17828 |regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417 --------------------------------------------------------------------- 17835 |regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671 --------------------------------------------------------------------- 17849 |legge 14 dicembre 1933, n. 1738 --------------------------------------------------------------------- 17852 |regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745 --------------------------------------------------------------------- 17936 |legge 4 gennaio 1934, n. 73 --------------------------------------------------------------------- 17937 |legge 4 gennaio 1934, n. 77 --------------------------------------------------------------------- 17938 |legge 4 gennaio 1934, n. 78 --------------------------------------------------------------------- 17939 |legge 4 gennaio 1934, n. 79 --------------------------------------------------------------------- 17959 |regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23 --------------------------------------------------------------------- 17960 |regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 24 --------------------------------------------------------------------- 17994 |regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669 --------------------------------------------------------------------- 18007 |legge 15 gennaio 1934, n. 145 --------------------------------------------------------------------- 18064 |legge 22 gennaio 1934, n. 213 --------------------------------------------------------------------- 18123 |legge 29 gennaio 1934, n. 235 --------------------------------------------------------------------- 18128 |legge 29 gennaio 1934, n. 303 --------------------------------------------------------------------- 18172 |regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 485 --------------------------------------------------------------------- 18193 |legge 1° marzo 1934, n. 639 --------------------------------------------------------------------- 18198 |regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374 --------------------------------------------------------------------- 18202 |regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728 --------------------------------------------------------------------- 18226 |regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 646 --------------------------------------------------------------------- 18237 |regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588 --------------------------------------------------------------------- 18240 |regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670 --------------------------------------------------------------------- 18246 |regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784 --------------------------------------------------------------------- 18381 |legge 14 giugno 1934, n. 1160 --------------------------------------------------------------------- 18384 |legge 14 giugno 1934, n. 1196 --------------------------------------------------------------------- 18385 |legge 14 giugno 1934, n. 1217 --------------------------------------------------------------------- 18386 |legge 14 giugno 1934, n. 1218 --------------------------------------------------------------------- 18387 |legge 14 giugno 1934, n. 1221 --------------------------------------------------------------------- 18389 |legge 14 giugno 1934, n. 1247 --------------------------------------------------------------------- 18390 |legge 14 giugno 1934, n. 1248 --------------------------------------------------------------------- 18392 |legge 14 giugno 1934, n. 1250 --------------------------------------------------------------------- 18396 |legge 14 giugno 1934, n. 1267 --------------------------------------------------------------------- 18398 |legge 14 giugno 1934, n. 1269 --------------------------------------------------------------------- 18419 |regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1071 --------------------------------------------------------------------- 18420 |regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072 --------------------------------------------------------------------- 18449 |regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234 --------------------------------------------------------------------- 18494 |regio decreto-legge 17 agosto 1934, n. 1505 --------------------------------------------------------------------- 18512 |regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534 --------------------------------------------------------------------- 18519 |regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1626 --------------------------------------------------------------------- 18537 |regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1700 --------------------------------------------------------------------- 18539 |regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703 --------------------------------------------------------------------- 18592 |regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818 --------------------------------------------------------------------- 18610 |regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946 --------------------------------------------------------------------- 18611 |regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947 --------------------------------------------------------------------- 18644 |legge 13 dicembre 1934, n. 2058 --------------------------------------------------------------------- 18723 |regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 9 --------------------------------------------------------------------- 18767 |regio decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 46 --------------------------------------------------------------------- 18783 |regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 273 --------------------------------------------------------------------- 18785 |regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 323 --------------------------------------------------------------------- 18865 |regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 407 --------------------------------------------------------------------- 18866 |regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 409 --------------------------------------------------------------------- 18927 |legge 4 aprile 1935, n. 769 --------------------------------------------------------------------- 18942 |legge 4 aprile 1935, n. 865 --------------------------------------------------------------------- 18944 |legge 4 aprile 1935, n. 880 --------------------------------------------------------------------- 18945 |legge 4 aprile 1935, n. 883 --------------------------------------------------------------------- 18951 |legge 4 aprile 1935, n. 913 --------------------------------------------------------------------- 18958 |legge 4 aprile 1935, n. 1107 --------------------------------------------------------------------- 18959 |legge 4 aprile 1935, n. 1108 --------------------------------------------------------------------- 18992 |legge 8 aprile 1935, n. 886 --------------------------------------------------------------------- 18998 |legge 8 aprile 1935, n. 945 --------------------------------------------------------------------- 19001 |legge 8 aprile 1935, n. 993 --------------------------------------------------------------------- 19005 |legge 8 aprile 1935, n. 1109 --------------------------------------------------------------------- 19041 |legge 11 aprile 1935, n. 946 --------------------------------------------------------------------- 19042 |legge 11 aprile 1935, n. 996 --------------------------------------------------------------------- 19043 |legge 11 aprile 1935, n. 997 --------------------------------------------------------------------- 19083 |regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 590 --------------------------------------------------------------------- 19084 |regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 607 --------------------------------------------------------------------- 19085 |regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 608 --------------------------------------------------------------------- 19086 |regio decreto-legge 6 maggio 1935, n. 609 --------------------------------------------------------------------- 19136 |legge 23 maggio 1935, n. 1111 --------------------------------------------------------------------- 19175 |legge 3 giugno 1935, n. 1209 --------------------------------------------------------------------- 19176 |legge 3 giugno 1935, n. 1210 --------------------------------------------------------------------- 19177 |legge 3 giugno 1935, n. 1211 --------------------------------------------------------------------- 19178 |legge 3 giugno 1935, n. 1235 --------------------------------------------------------------------- 19180 |legge 3 giugno 1935, n. 1384 --------------------------------------------------------------------- 19229 |legge 13 giugno 1935, n. 1186 --------------------------------------------------------------------- 19230 |legge 13 giugno 1935, n. 1187 --------------------------------------------------------------------- 19273 |legge 13 giugno 1935, n. 1396 --------------------------------------------------------------------- 19278 |legge 13 giugno 1935, n. 1431 --------------------------------------------------------------------- 19306 |regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1432 --------------------------------------------------------------------- 19335 |regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1445 --------------------------------------------------------------------- 19356 |regio decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1579 --------------------------------------------------------------------- 19369 |regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1716 --------------------------------------------------------------------- 19370 |regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1729 --------------------------------------------------------------------- 19372 |regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1782 --------------------------------------------------------------------- 19374 |regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1832 --------------------------------------------------------------------- 19416 |regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1817 --------------------------------------------------------------------- 19584 |legge 23 dicembre 1935, n. 2416 --------------------------------------------------------------------- 19585 |legge 23 dicembre 1935, n. 2434 --------------------------------------------------------------------- 19652 |regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 10 --------------------------------------------------------------------- 19653 |regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14 --------------------------------------------------------------------- 19654 |regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15 --------------------------------------------------------------------- 19655 |regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20 --------------------------------------------------------------------- 19666 |legge 6 gennaio 1936, n. 100 --------------------------------------------------------------------- 19671 |legge 6 gennaio 1936, n. 115 --------------------------------------------------------------------- 19672 |legge 6 gennaio 1936, n. 131 --------------------------------------------------------------------- 19673 |legge 6 gennaio 1936, n. 137 --------------------------------------------------------------------- 19674 |legge 6 gennaio 1936, n. 138 --------------------------------------------------------------------- 19675 |legge 6 gennaio 1936, n. 139 --------------------------------------------------------------------- 19677 |legge 6 gennaio 1936, n. 146 --------------------------------------------------------------------- 19904 |legge 19 marzo 1936, n. 515 --------------------------------------------------------------------- 19925 |legge 26 marzo 1936, n. 572 --------------------------------------------------------------------- 19932 |legge 26 marzo 1936, n. 604 --------------------------------------------------------------------- 19933 |legge 26 marzo 1936, n. 605 --------------------------------------------------------------------- 19947 |legge 30 marzo 1936, n. 582 --------------------------------------------------------------------- 19959 |legge 2 aprile 1936, n. 585 --------------------------------------------------------------------- 19960 |legge 2 aprile 1936, n. 598 --------------------------------------------------------------------- 19961 |legge 2 aprile 1936, n. 599 --------------------------------------------------------------------- 20027 |regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 855 --------------------------------------------------------------------- 20072 |regio decreto-legge 23 aprile 1936, n. 860 --------------------------------------------------------------------- 20084 |regio decreto-legge 30 aprile 1936, n. 873 --------------------------------------------------------------------- 20286 |regio decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1146 --------------------------------------------------------------------- 20315 |regio decreto-legge 2 luglio 1936, n. 1460 --------------------------------------------------------------------- 20322 |regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1461 --------------------------------------------------------------------- 20325 |regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1467 --------------------------------------------------------------------- 20363 |regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1607 --------------------------------------------------------------------- 20377 |regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1694 --------------------------------------------------------------------- 20398 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1812 --------------------------------------------------------------------- 20399 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1814 --------------------------------------------------------------------- 20401 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1821 --------------------------------------------------------------------- 20405 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1830 --------------------------------------------------------------------- 20407 |regio decreto-legge 17 settembre 1936, n. 1833 --------------------------------------------------------------------- 20447 |regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1947 --------------------------------------------------------------------- 20448 |regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1948 --------------------------------------------------------------------- 20449 |regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1952 --------------------------------------------------------------------- 20450 |regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1954 --------------------------------------------------------------------- 20468 |regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2096 --------------------------------------------------------------------- 20483 |regio decreto-legge 15 novembre 1936, n. 1953 --------------------------------------------------------------------- 20485 |regio decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2153 --------------------------------------------------------------------- 20505 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2218 --------------------------------------------------------------------- 20506 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2219 --------------------------------------------------------------------- 20509 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275 --------------------------------------------------------------------- 20510 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2285 --------------------------------------------------------------------- 20511 |regio decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2390 --------------------------------------------------------------------- 20543 |legge 26 dicembre 1936, n. 2354 --------------------------------------------------------------------- 20545 |legge 26 dicembre 1936, n. 2356 --------------------------------------------------------------------- 20548 |legge 26 dicembre 1936, n. 2376 --------------------------------------------------------------------- 20551 |legge 26 dicembre 1936, n. 2379 --------------------------------------------------------------------- 20552 |legge 26 dicembre 1936, n. 2387 --------------------------------------------------------------------- 20613 |legge 4 gennaio 1937, n. 34 --------------------------------------------------------------------- 20621 |legge 4 gennaio 1937, n. 49 --------------------------------------------------------------------- 20623 |legge 4 gennaio 1937, n. 52 --------------------------------------------------------------------- 20624 |legge 4 gennaio 1937, n. 53 --------------------------------------------------------------------- 20629 |legge 4 gennaio 1937, n. 98 --------------------------------------------------------------------- 20630 |legge 4 gennaio 1937, n. 103 --------------------------------------------------------------------- 20631 |legge 4 gennaio 1937, n. 104 --------------------------------------------------------------------- 20632 |legge 4 gennaio 1937, n. 105 --------------------------------------------------------------------- 20634 |legge 4 gennaio 1937, n. 110 --------------------------------------------------------------------- 20635 |legge 4 gennaio 1937, n. 111 --------------------------------------------------------------------- 20637 |legge 4 gennaio 1937, n. 113 --------------------------------------------------------------------- 20641 |legge 4 gennaio 1937, n. 123 --------------------------------------------------------------------- 20642 |legge 4 gennaio 1937, n. 132 --------------------------------------------------------------------- 20709 |regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 196 --------------------------------------------------------------------- 20713 |regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 271 --------------------------------------------------------------------- 20714 |regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 287 --------------------------------------------------------------------- 20715 |regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 288 --------------------------------------------------------------------- 20726 |regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41 --------------------------------------------------------------------- 20842 |regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 291 --------------------------------------------------------------------- 20844 |regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 338 --------------------------------------------------------------------- 20867 |legge 23 marzo 1937, n. 608 --------------------------------------------------------------------- 20868 |legge 23 marzo 1937, n. 609 --------------------------------------------------------------------- 20869 |legge 23 marzo 1937, n. 610 --------------------------------------------------------------------- 20870 |legge 23 marzo 1937, n. 617 --------------------------------------------------------------------- 20871 |legge 23 marzo 1937, n. 618 --------------------------------------------------------------------- 20875 |legge 23 marzo 1937, n. 638 --------------------------------------------------------------------- 20876 |legge 23 marzo 1937, n. 766 --------------------------------------------------------------------- 20969 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 562 --------------------------------------------------------------------- 20973 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 720 --------------------------------------------------------------------- 20974 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 721 --------------------------------------------------------------------- 20976 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 726 --------------------------------------------------------------------- 20978 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 729 --------------------------------------------------------------------- 20979 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 737 --------------------------------------------------------------------- 20980 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 755 --------------------------------------------------------------------- 20981 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 769 --------------------------------------------------------------------- 20982 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 784 --------------------------------------------------------------------- 20983 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 819 --------------------------------------------------------------------- 20984 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 828 --------------------------------------------------------------------- 20985 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 831 --------------------------------------------------------------------- 20986 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 840 --------------------------------------------------------------------- 20988 |regio decreto-legge 19 aprile 1937, n. 1077 --------------------------------------------------------------------- 21082 |legge 3 giugno 1937, n. 972 --------------------------------------------------------------------- 21153 |legge 10 giugno 1937, n. 1028 --------------------------------------------------------------------- 21155 |legge 10 giugno 1937, n. 1042 --------------------------------------------------------------------- 21158 |legge 10 giugno 1937, n. 1055 --------------------------------------------------------------------- 21170 |legge 10 giugno 1937, n. 1218 --------------------------------------------------------------------- 21171 |legge 10 giugno 1937, n. 1219 --------------------------------------------------------------------- 21203 |regio decreto-legge 16 giugno 1937, n. 1167 --------------------------------------------------------------------- 21249 |regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1275 --------------------------------------------------------------------- 21250 |regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1276 --------------------------------------------------------------------- 21251 |regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1289 --------------------------------------------------------------------- 21254 |regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1333 --------------------------------------------------------------------- 21262 |regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1310 --------------------------------------------------------------------- 21402 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1988 --------------------------------------------------------------------- 21405 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2005 --------------------------------------------------------------------- 21406 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2006 --------------------------------------------------------------------- 21407 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2007 --------------------------------------------------------------------- 21408 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2008 --------------------------------------------------------------------- 21416 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2060 --------------------------------------------------------------------- 21417 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2067 --------------------------------------------------------------------- 21421 |regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2190 --------------------------------------------------------------------- 21433 |regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2043 --------------------------------------------------------------------- 21529 |legge 23 dicembre 1937, n. 2386 --------------------------------------------------------------------- 21542 |legge 23 dicembre 1937, n. 2424 --------------------------------------------------------------------- 21545 |legge 23 dicembre 1937, n. 2462 --------------------------------------------------------------------- 21549 |legge 23 dicembre 1937, n. 2493 --------------------------------------------------------------------- 21551 |legge 23 dicembre 1937, n. 2502 --------------------------------------------------------------------- 21552 |legge 23 dicembre 1937, n. 2503 --------------------------------------------------------------------- 21553 |legge 23 dicembre 1937, n. 2511 --------------------------------------------------------------------- 21554 |legge 23 dicembre 1937, n. 2512 --------------------------------------------------------------------- 21556 |legge 23 dicembre 1937, n. 2521 --------------------------------------------------------------------- 21557 |legge 23 dicembre 1937, n. 2522 --------------------------------------------------------------------- 21559 |legge 23 dicembre 1937, n. 2526 --------------------------------------------------------------------- 21560 |legge 23 dicembre 1937, n. 2527 --------------------------------------------------------------------- 21561 |legge 23 dicembre 1937, n. 2528 --------------------------------------------------------------------- 21576 |legge 23 dicembre 1937, n. 2595 --------------------------------------------------------------------- 21577 |legge 23 dicembre 1937, n. 2606 --------------------------------------------------------------------- 21585 |legge 23 dicembre 1937, n. 2648 --------------------------------------------------------------------- 21706 |legge 17 gennaio 1938, n. 87 --------------------------------------------------------------------- 21707 |legge 17 gennaio 1938, n. 94 --------------------------------------------------------------------- 21710 |legge 17 gennaio 1938, n. 99 --------------------------------------------------------------------- 21777 |regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 232 --------------------------------------------------------------------- 21779 |regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 241 --------------------------------------------------------------------- 21781 |regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 257 --------------------------------------------------------------------- 21786 |regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 459 --------------------------------------------------------------------- 21846 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 520 --------------------------------------------------------------------- 21847 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 529 --------------------------------------------------------------------- 21848 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 530 --------------------------------------------------------------------- 21849 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 536 --------------------------------------------------------------------- 21850 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 566 --------------------------------------------------------------------- 21851 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 567 --------------------------------------------------------------------- 21852 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 572 --------------------------------------------------------------------- 21853 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 573 --------------------------------------------------------------------- 21854 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 587 --------------------------------------------------------------------- 21855 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 588 --------------------------------------------------------------------- 21856 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 589 --------------------------------------------------------------------- 21857 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 604 --------------------------------------------------------------------- 21858 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 615 --------------------------------------------------------------------- 21859 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 663 --------------------------------------------------------------------- 21860 |regio decreto-legge 15 marzo 1938, n. 760 --------------------------------------------------------------------- 21894 |legge 7 aprile 1938, n. 411 --------------------------------------------------------------------- 21924 |legge 11 aprile 1938, n. 421 --------------------------------------------------------------------- 21925 |legge 11 aprile 1938, n. 422 --------------------------------------------------------------------- 21926 |legge 11 aprile 1938, n. 436 --------------------------------------------------------------------- 21927 |legge 11 aprile 1938, n. 437 --------------------------------------------------------------------- 21928 |legge 11 aprile 1938, n. 438 --------------------------------------------------------------------- 21929 |legge 11 aprile 1938, n. 439 --------------------------------------------------------------------- 21930 |legge 11 aprile 1938, n. 448 --------------------------------------------------------------------- 22082 |regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 953 --------------------------------------------------------------------- 22083 |regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 983 --------------------------------------------------------------------- 22087 |regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1208 --------------------------------------------------------------------- 22177 |legge 16 giugno 1938, n. 1050 --------------------------------------------------------------------- 22178 |legge 16 giugno 1938, n. 1051 --------------------------------------------------------------------- 22182 |legge 16 giugno 1938, n. 1059 --------------------------------------------------------------------- 22204 |legge 16 giugno 1938, n. 1145 --------------------------------------------------------------------- 22210 |regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1160 --------------------------------------------------------------------- 22211 |regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1167 --------------------------------------------------------------------- 22226 |legge 16 giugno 1938, n. 1241 --------------------------------------------------------------------- 22271 |regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1304 --------------------------------------------------------------------- 22380 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1571 --------------------------------------------------------------------- 22381 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1576 --------------------------------------------------------------------- 22382 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1578 --------------------------------------------------------------------- 22383 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1581 --------------------------------------------------------------------- 22384 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1582 --------------------------------------------------------------------- 22385 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1597 --------------------------------------------------------------------- 22388 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1629 --------------------------------------------------------------------- 22389 |regio decreto-legge 9 settembre 1938, n. 1676 --------------------------------------------------------------------- 22409 |regio decreto-legge 23 settembre 1938, n. 2051 --------------------------------------------------------------------- 22418 |regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1821 --------------------------------------------------------------------- 22433 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1876 --------------------------------------------------------------------- 22437 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1944 --------------------------------------------------------------------- 22438 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1989 --------------------------------------------------------------------- 22439 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1995 --------------------------------------------------------------------- 22440 |regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 2160 --------------------------------------------------------------------- 22678 |legge 5 gennaio 1939, n. 139 --------------------------------------------------------------------- 22690 |legge 5 gennaio 1939, n. 176 --------------------------------------------------------------------- 22694 |legge 5 gennaio 1939, n. 180 --------------------------------------------------------------------- 22696 |legge 5 gennaio 1939, n. 182 --------------------------------------------------------------------- 22697 |legge 5 gennaio 1939, n. 183 --------------------------------------------------------------------- 22698 |legge 5 gennaio 1939, n. 184 --------------------------------------------------------------------- 22700 |legge 5 gennaio 1939, n. 186 --------------------------------------------------------------------- 22701 |legge 5 gennaio 1939, n. 187 --------------------------------------------------------------------- 22703 |legge 5 gennaio 1939, n. 192 --------------------------------------------------------------------- 22704 |legge 5 gennaio 1939, n. 193 --------------------------------------------------------------------- 22705 |legge 5 gennaio 1939, n. 196 --------------------------------------------------------------------- 22707 |legge 5 gennaio 1939, n. 228 --------------------------------------------------------------------- 22708 |legge 5 gennaio 1939, n. 229 --------------------------------------------------------------------- 22709 |legge 5 gennaio 1939, n. 230 --------------------------------------------------------------------- 22710 |legge 5 gennaio 1939, n. 231 --------------------------------------------------------------------- 22711 |legge 5 gennaio 1939, n. 232 --------------------------------------------------------------------- 22712 |legge 5 gennaio 1939, n. 233 --------------------------------------------------------------------- 22713 |legge 5 gennaio 1939, n. 234 --------------------------------------------------------------------- 22714 |legge 5 gennaio 1939, n. 235 --------------------------------------------------------------------- 22715 |legge 5 gennaio 1939, n. 236 --------------------------------------------------------------------- 22716 |legge 5 gennaio 1939, n. 237 --------------------------------------------------------------------- 22717 |legge 5 gennaio 1939, n. 238 --------------------------------------------------------------------- 22719 |legge 5 gennaio 1939, n. 240 --------------------------------------------------------------------- 22720 |legge 5 gennaio 1939, n. 241 --------------------------------------------------------------------- 22721 |legge 5 gennaio 1939, n. 242 --------------------------------------------------------------------- 22722 |legge 5 gennaio 1939, n. 243 --------------------------------------------------------------------- 22725 |legge 5 gennaio 1939, n. 246 --------------------------------------------------------------------- 22726 |legge 5 gennaio 1939, n. 247 --------------------------------------------------------------------- 22734 |regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 304 --------------------------------------------------------------------- 22739 |legge 5 gennaio 1939, n. 359 --------------------------------------------------------------------- 23014 |legge 15 maggio 1939, n. 821 --------------------------------------------------------------------- 23015 |legge 15 maggio 1939, n. 822 --------------------------------------------------------------------- 23018 |legge 15 maggio 1939, n. 833 --------------------------------------------------------------------- 23021 |legge 15 maggio 1939, n. 853 --------------------------------------------------------------------- 23022 |legge 15 maggio 1939, n. 854 --------------------------------------------------------------------- 23023 |legge 15 maggio 1939, n. 932 --------------------------------------------------------------------- 23024 |legge 15 maggio 1939, n. 953 --------------------------------------------------------------------- 23026 |legge 15 maggio 1939, n. 984 --------------------------------------------------------------------- 23108 |legge 6 giugno 1939, n. 1046 --------------------------------------------------------------------- 23109 |legge 6 giugno 1939, n. 1047 --------------------------------------------------------------------- 23113 |legge 6 giugno 1939, n. 1137 --------------------------------------------------------------------- 23114 |legge 6 giugno 1939, n. 1143 --------------------------------------------------------------------- 23180 |legge 6 luglio 1939, n. 1066 --------------------------------------------------------------------- 23183 |legge 6 luglio 1939, n. 1214 --------------------------------------------------------------------- 23222 |legge 13 luglio 1939, n. 1330 --------------------------------------------------------------------- 23223 |legge 13 luglio 1939, n. 1335 --------------------------------------------------------------------- 23376 |legge 30 novembre 1939, n. 2036 --------------------------------------------------------------------- 23377 |legge 30 novembre 1939, n. 2037 --------------------------------------------------------------------- 23381 |legge 30 novembre 1939, n. 2113 --------------------------------------------------------------------- 23382 |legge 30 novembre 1939, n. 2122 --------------------------------------------------------------------- 23383 |legge 30 novembre 1939, n. 2124 --------------------------------------------------------------------- 23385 |legge 30 novembre 1939, n. 2137 --------------------------------------------------------------------- 23386 |legge 30 novembre 1939, n. 2178 --------------------------------------------------------------------- 23487 |legge 20 marzo 1940, n. 447 --------------------------------------------------------------------- 23520 |legge 29 marzo 1940, n. 446 --------------------------------------------------------------------- 23523 |legge 29 marzo 1940, n. 466 --------------------------------------------------------------------- 23526 |legge 29 marzo 1940, n. 1104 --------------------------------------------------------------------- 23632 |legge 16 maggio 1940, n. 636 --------------------------------------------------------------------- 23670 |legge 23 maggio 1940, n. 755 --------------------------------------------------------------------- 23671 |legge 23 maggio 1940, n. 786 --------------------------------------------------------------------- 23673 |legge 23 maggio 1940, n. 861 --------------------------------------------------------------------- 23703 |legge 30 maggio 1940, n. 835 --------------------------------------------------------------------- 23757 |legge 14 giugno 1940, n. 1024 --------------------------------------------------------------------- 23785 |legge 21 giugno 1940, n. 1052 --------------------------------------------------------------------- 23788 |legge 21 giugno 1940, n. 1147 --------------------------------------------------------------------- 23858 |legge 6 luglio 1940, n. 1168 --------------------------------------------------------------------- 23907 |legge 13 agosto 1940, n. 1348 --------------------------------------------------------------------- 24013 |legge 21 ottobre 1940, n. 1520 --------------------------------------------------------------------- 24066 |legge 25 novembre 1940, n. 2007 --------------------------------------------------------------------- 24111 |legge 13 gennaio 1941, n. 19 --------------------------------------------------------------------- 24199 |legge 24 febbraio 1941, n. 189 --------------------------------------------------------------------- 24333 |legge 27 giugno 1941, n. 915 --------------------------------------------------------------------- 24334 |legge 27 giugno 1941, n. 916 --------------------------------------------------------------------- 24384 |legge 11 luglio 1941, n. 928 --------------------------------------------------------------------- 24427 |legge 25 luglio 1941, n. 938 --------------------------------------------------------------------- 24544 |legge 20 novembre 1941, n. 1433 --------------------------------------------------------------------- 24545 |legge 20 novembre 1941, n. 1485 --------------------------------------------------------------------- 24546 |legge 20 novembre 1941, n. 1489 --------------------------------------------------------------------- 24693 |legge 26 gennaio 1942, n. 57 --------------------------------------------------------------------- 24810 |legge 30 marzo 1942, n. 437 --------------------------------------------------------------------- 24811 |legge 30 marzo 1942, n. 438 --------------------------------------------------------------------- 24853 |legge 7 maggio 1942, n. 853 --------------------------------------------------------------------- 24948 |legge 21 giugno 1942, n. 891 --------------------------------------------------------------------- 24949 |legge 21 giugno 1942, n. 892 --------------------------------------------------------------------- 24951 |legge 21 giugno 1942, n. 900 --------------------------------------------------------------------- 24953 |legge 21 giugno 1942, n. 955 --------------------------------------------------------------------- 24954 |legge 21 giugno 1942, n. 1064 --------------------------------------------------------------------- 25023 |legge 24 luglio 1942, n. 1116 --------------------------------------------------------------------- 25024 |legge 24 luglio 1942, n. 1117 --------------------------------------------------------------------- 25107 |legge 18 ottobre 1942, n. 1329 --------------------------------------------------------------------- 25113 |legge 18 ottobre 1942, n. 1344 --------------------------------------------------------------------- 25133 |legge 24 ottobre 1942, n. 1448 --------------------------------------------------------------------- 25197 |legge 7 dicembre 1942, n. 1855 --------------------------------------------------------------------- 25235 |legge 24 dicembre 1942, n. 1818 --------------------------------------------------------------------- 25393 |legge 19 aprile 1943, n. 487 --------------------------------------------------------------------- 26361 |decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21 --------------------------------------------------------------------- 26434 |decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 27456 |febbraio 1947, n. 304 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 27765 |1947, n. 663 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 28278 |settembre 1947, n. 1253 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 28409 |settembre 1947, n. 1327 --------------------------------------------------------------------- 28413 |legge 29 settembre 1947, n. 1655 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 28470 |ottobre 1947, n. 1320 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 28600 |ottobre 1947, n. 1455 --------------------------------------------------------------------- 28653 |legge 13 novembre 1947, n. 1422 --------------------------------------------------------------------- 28654 |legge 13 novembre 1947, n. 1452 --------------------------------------------------------------------- 28695 |legge 27 novembre 1947, n. 1442 --------------------------------------------------------------------- 28696 |legge 27 novembre 1947, n. 1491 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 28764 |dicembre 1947, n. 1769 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 28775 |dicembre 1947, n. 1609 --------------------------------------------------------------------- 28776 |legge 16 dicembre 1947, n. 1443 --------------------------------------------------------------------- 28780 |legge 16 dicembre 1947, n. 1621 --------------------------------------------------------------------- 28785 |legge 16 dicembre 1947, n. 1657 --------------------------------------------------------------------- 28786 |legge 16 dicembre 1947, n. 1663 --------------------------------------------------------------------- 28787 |legge 16 dicembre 1947, n. 1672 --------------------------------------------------------------------- 28788 |legge 16 dicembre 1947, n. 1682 --------------------------------------------------------------------- 28789 |legge 16 dicembre 1947, n. 1728 --------------------------------------------------------------------- 28790 |legge 16 dicembre 1947, n. 1757 --------------------------------------------------------------------- 28791 |legge 16 dicembre 1947, n. 1763 ---------------------------------------------------------------------
|decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 28847 |dicembre 1947, n. 1752
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone