Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2009, n. 66
Attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988 versione codificata).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 1, recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B;
Vista la direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla disciplina sulla utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988);
Visto il Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;
Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge quadro in materia di inquinamento acustico;
Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, (ENAC);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, di attuazione della direttiva 2002/30/CE, relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
Visto il Contratto di programma stipulato tra il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'ENAC del 14 febbraio 2008, e in particolare l'articolo 9, numero 2, lettera i), e l'articolo 18;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione di cui al comma 2.
2. Ai fini del presente decreto, per velivolo subsonico civile a reazione si intende: il velivolo la cui massa massima al decollo e' uguale o superiore a 34.000 chilogrammi, oppure la cui configurazione massima certificata corrisponde a piu' di diciannove posti passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, e dell'allegato B,
della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2008, n. 56, supplemento
ordinario:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle
singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive
elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento
sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per le direttive elencate
negli Allegati A e B che non prevedono un termine di
recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art.
l1-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto
dall'art. 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui
agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui
una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
modalita' di individuazione delle stesse, da definire con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei
regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE
del Consiglio.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio.
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio
78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di
societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati,
86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle imprese di assicurazione.
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE.
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del
Consiglio relativamente alla costituzione delle societa'
per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
del loro capitale sociale.
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione
dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a
contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga
talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna e che abroga la direttiva
82/714/CEE del Consiglio.
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle
specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti,
nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali
acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
aerei di cui all'allegato 16 della convenzione
sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II,
capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006,
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento.
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n.
1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze
chimiche.
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante
modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di
talune definizioni.».
- La direttiva 2006/93/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 dicembre 2006, n. L 374.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante:
«Codice della navigazione» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, «Edizione Speciale».
- Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, reca:
«Revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre
2004, n. 265».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, reca:
«Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione
della parte aeronautica del codice della navigazione».
- Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, reca:
«Approvazione della Convenzione Internazionale per
l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944».
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, reca: «Ratifica ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento
ordinario.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
settembre 1997, n. 496, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 dicembre 1987, n. 287.
- Il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2005, n.
39.
- La direttiva 2002/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 marzo 2002, n. L 85.



 
Art. 2.
Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni

1. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'applicazione del presente decreto e irroga le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 5, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 24
novembre 1981, n. 689, citata nelle premesse:
«Art. 5 (Concorso di persone). - Quando piu' persone
concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di
esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge.».



 
Art. 3.
Disposizioni per la navigazione aerea

1. Nel territorio nazionale e' vietato l'impiego dei velivoli subsonici civili a reazione non conformi ai requisiti previsti dall'allegato 16, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988), della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.
2. La conformita' ai requisiti di cui al comma 1 e' certificata anche in lingua inglese (o traduzione convalidata), rilasciata dall'autorita' competente dello Stato di immatricolazione del velivolo.
 
Art. 4.
Deroghe

1. L'ENAC puo' concedere deroghe al disposto dell'articolo 3, comma 1, nel caso di aerei di interesse storico, informandone le autorita' competenti degli altri Stati membri, nonche' la Commissione europea e motivando la decisione.
2. Oltre che nel caso previsto al comma 1, l'ENAC puo' autorizzare il singolo uso temporaneo di aerei altrimenti interdetti alla navigazione aerea dalla disciplina del presente decreto, esclusivamente nel caso di:
a) aerei la cui utilizzazione ha carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto alla deroga;
b) aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione.
3. Le deroghe previste al comma 1 hanno efficacia nel territorio della Repubblica italiana, anche se concesse dalle autorita' competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea, per i velivoli immatricolati nel registro di detto Stato.
 
Art. 5.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque opera nel territorio nazionale con un aereo subsonico civile a reazione non conforme alle prescrizioni dell'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centocinquantamila euro.
 
Art. 6.
Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 5 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'Istat nel biennio precedente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 7.
Istituzione fondo

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati ad uno specifico fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la promozione e lo sviluppo di studi finalizzati alla prevenzione degli effetti connessi all'impiego degli aerei subsonici.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di impiego delle risorse iscritte nel fondo di cui al comma 1.
 
Art. 8.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 28 marzo 1995, di attuazione della direttiva 92/14/CEE in tema di limitazione delle emissioni sonore dei velivoli subsonici a reazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1995;
b) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 29 ottobre 1999, di attuazione delle direttive del Consiglio CE/98/20 del 30 marzo 1998 e 1999/28/CE del 21 aprile 1999 che modificano la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999.



Nota all'art. 8:
- La direttiva 92/14/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
marzo 1992, n. L 76.
- La direttiva 98/20/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
aprile 1998, n. L 107.
- La direttiva 1999/28/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 6
maggio 1999, n. L 118.



 
Art. 9.
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. L'ENAC provvede all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ENAC trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonche' sulle sanzioni irrogate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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