Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2009, n. 64
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 26 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencati nel regolamento (CE) n. 423/2007 relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran;
Visto il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come modificato dal regolamento (CE) 20 aprile 2007, n. 441/2007, dal regolamento (CE) 5 giugno 2007, n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28 gennaio 2008, n. 116/2008, dal regolamento (CE) 11 marzo 2008, n. 219/2008 e dal regolamento (CE) 10 novembre 2008, n. 1110/2008;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2008;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione ed Autorita' nazionale
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato: «regolamento», relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran.
2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l'Autorita' competente incaricata dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1 e' il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorita' nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
3. L'Autorita' competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in osservanza del regolamento (CE) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.



Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art.14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativo''
e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (CE) 1334/2000 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 159.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n. 102.
- Si riporta il testo dell'art. 50 della legge 1° marzo
2002, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26
marzo 2002, n. 72, S.O.:
«Art.50 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli
accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie
a duplice uso). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, e del Ministro delle attivita' produttive, con
le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto
legislativo ai fini del riordino e della semplificazione
delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto dei
principi e delle disposizioni comunitarie in materia,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del
Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni
comunitarie, nonche' agli accordi internazionali gia'
adottati o che saranno adottati entro il termine di
esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a
duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e
apportando le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni
necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili
nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza
pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei
prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui
all'allegato I del citato regolamento (CE) n. 1334/2000, e
successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1
e con la stessa procedura, puo' emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 26, della legge 25
febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
marzo 2008, n. 56, S.O.:
«Art. 26 (Delega al Governo per introdurre disposizioni
per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007,
concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran). -
1. Nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per le politiche
europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del
commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri
Ministri competenti, nel rispetto del regolamento (CE) n.
423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, e secondo le
procedure di cui all'art. 1, commi 3, 4, 6 e 8 della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni dirette a regolamentare le transazioni
connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le
forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi
di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e
tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonche'
a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative
per le violazioni delle medesime disposizioni.
2. L'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma
1, lettere a), b), e), f) e g), nonche' dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 423/2007 ed alle
altre disposizioni comunitarie che dovessero essere
adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) coordinamento delle nuove disposizioni con la
normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e
tecnologie a duplice uso;
c) previsione di procedure di autorizzazione alla
fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria
pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e
all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a
duplice uso nei confronti dell'Iran;
d) previsione della pena della reclusione da tre a otto
anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli
articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento;
e) previsione della pena della reclusione da due a sei
anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui
agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in
assenza o in difformita' delle autorizzazioni ivi previste;
f) previsione della pena della reclusione da due a sei
anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'art.
7, paragrafo 4, del regolamento.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2
e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo puo'
emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1.
4. Dall'esercizio della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Il regolamento (CE) n. 423/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 20 aprile 2007, n. L 103.
- Il regolamento (CE) n. 441/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 aprile 2007, n. L 104.
- Il regolamento (CE) n. 618/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2007, n. L 143.
- Il regolamento (CE) n. 116/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 10 febbraio 2009, n. L 39.
- Il regolamento (CE) n. 219/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 12 marzo 2008, n. L 68.
- Il regolamento (CE) n. 1110/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 novembre 2008, n. L 300.
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 96, citato nelle premesse:
«Art. 11 (Comitato consultivo). - 1. Presso l'Autorita'
competente e' istituito un Comitato consultivo per
l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a
duplice uso, entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta formulata dall'Autorita' competente, esprime un
parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio,
diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle
autorizzazioni nei casi previsti dal presente decreto
legislativo. Il termine predetto e' prorogato di ulteriori
novanta giorni qualora il Comitato ritenga necessario
esperire ulteriore attivita' istruttoria. Il Comitato
esprime, inoltre, su richiesta dell'Autorita' competente
ovvero di altri Ministeri interessati, pareri su questioni
di carattere particolare e/o generale relative
all'attivita' di autorizzazione e di controllo delle
esportazioni dei beni a duplice uso e su questioni connesse
all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo e' composto da un direttore
generale del Ministero degli affari esteri che svolge le
funzioni di presidente, da un direttore generale del
Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per
l'internazionalizzazione che svolge le funzioni di vice
presidente, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, dei quali uno dell'Agenzia
delle dogane, e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri
degli affari esteri, delle attivita' produttive
-Dipartimento per l'internazionalizzazione, della difesa,
dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della salute. I
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle
attivita' produttive - Dipartimento per
l'internazionalizzazione, possono esercitare il diritto di
voto in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e
del vice presidente del Comitato. Le funzioni di Segretario
sono esercitate dal dirigente dell'Autorita' competente.
Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di
voto, quattro esperti tecnici estranei all'Amministrazione,
competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei
beni a duplice uso.
4. I componenti del Comitato consultivo, i loro
supplenti e gli esperti tecnici sono nominati con decreto
del Ministro delle attivita' produttive; essi sono
designati, rispettivamente, dai Ministeri o dagli enti di
appartenenza entro trenta giorni dalla richiesta da parte
del Ministero delle attivita' produttive. Il Comitato viene
rinnovato ogni cinque anni.
5. Alle riunioni del Comitato consultivo possono inoltre
partecipare, senza diritto di voto, per particolari
esigenze e su richiesta dell'Autorita' competente o del
Presidente del Comitato stesso, anche rappresentanti degli
organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutano,
nonche' altri esperti anche estranei all'Amministrazione,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti.
6. Il Comitato consultivo e' validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei componenti. Esso delibera
a maggioranza dei presenti.
7. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina,
con proprio decreto, sentite le altre Amministrazioni di
cui al comma 3, le modalita' di funzionamento del
Comitato.».



 
Art. 2.
Sanzioni
1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 e' punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento (CE) n. 423/2007, in assenza o in difformita' delle autorizzazioni ivi previste, e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007 e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.



Nota all'art. 2:
- Per regolamento (CE) n. 423/2007, si veda nelle note
alle premesse.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, reca:
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in
attuazione della direttiva 2005/60/CE.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109:
«Art.13 (Disposizioni sanzionatorie). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta'
del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio
del valore medesimo.
(Omissis)



 
Art. 3.
Obbligo di comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria
1. L'autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 2 ne da' immediata comunicazione all'Autorita' competente di cui all'articolo 1, comma 2, e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche', ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al Comitato di sicurezza finanziaria.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, citato nelle note
all'articolo 2:
«Art. 3 (Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. In
ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento
del terrorismo ed all'attivita' di Paesi che minacciano la
pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare
attuazione alle misure di congelamento disposte dalle
Nazioni unite e dall'Unione europea, e' istituito, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza
finanziaria, di seguito denominato: ''Comitato''.
2. Il Comitato e' composto dal direttore generale del
tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici
membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal
Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo e dall'Ufficio italiano dei
cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in
servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o
ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa
antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un
rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il
presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle
riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o
istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la
informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine
del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti
riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il
Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del
demanio.
4. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del
Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o
rimborso spese.
5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo
stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia
di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle
materie di competenza del Comitato. Le informazioni in
possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio,
fatta salva l'applicazione dell'art. 6, primo comma,
lettera a), e dell'art. 7 della legge 1° aprile 1981, n.
121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
6. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni
informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli
ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie
di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni
sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il
Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti
rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive
attribuzioni. Il presidente del Comitato puo' trasmettere
dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per
la informazione e la sicurezza, anche ai fini
dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 24
ottobre 1977, n. 801.
8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni
informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa
svolta ai sensi dell'art. 12.
9. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli
organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al necessario coordinamento
internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui
al comma 5.
10. Il Comitato formula alle competenti autorita'
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione
europea, proposte di designazione di soggetti o enti.
Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi
dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per
formulare alle competenti autorita' internazionali, sia
delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di
designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse
economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel
frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il
finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del
Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica
competente ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
11. Il Comitato e' l'autorita' competente a valutare le
istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse
economiche presentate dai soggetti interessati, secondo
quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di
cui all'art. 4.
12. Il Comitato formula alle competenti autorita'
internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione
europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti
designati, sulla base anche delle istanze presentate dai
soggetti interessati.
13. Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei
decreti di cui all'articolo 4.
14. Il termine per la conclusione dei procedimenti
amministrativi innanzi al Comitato e' di centoventi
giorni.».



 
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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