Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 febbraio 2009, n. 65 |
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali. Modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215 che recita: «Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori»; Visto che il disposto contenuto nella norma sopra richiamata risulta diverso da quello che aveva avuto parere favorevole, in base a quanto previsto dall'articolo 17, della legge n. 400/1998, da parte del Consiglio di Stato (parere n. 750/2006, adunanza 27 febbraio 2006) che, invece, prevedeva l'applicazione della norma stessa anche ai Contratti d'area; Vista la sentenza sfavorevole n. 6361/2008, emessa dalla Sezione Terza ter del T.A.R. del Lazio, che ha disposto l'annullamento in parte qua del richiamato articolo 4 del decreto ministeriale n. 215/2006, laddove il comma 2 ha previsto la limitazione dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute ai soli Patti territoriali, escludendo i Contratti d'area; Considerato peraltro che, come sottolinea la citata sentenza nel disporre l'annullamento in parte qua del richiamato articolo 4, del decreto ministeriale n. 215/2006, la maggiore complessita' ed articolazione del Contratto d'area giustifica «a maggior ragione la funzione del differimento di termini per il completamento di programmi riconosciuto ai patti territoriali con decorrenza dalla data di rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori»; Ritenuto pertanto che sia opportuno procedere ad una modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215, in linea con le osservazioni formulate nella sentenza suddetta; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4540/2008 espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;
A d o t t a
la seguente modifica al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 215/2006:
Art. 1. Differimento dei termini per il completamento dei programmi All'articolo 4, comma 1, del decreto 27 aprile 2006, n. 215, il comma 2 dell'articolo 12-ter del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' sostituito dal seguente: «2. Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori». Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare. Roma, 4 febbraio 2009
Il Ministro : Scajola
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 184
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 27 aprile 2006, n. 215, riguardante il «Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2006, n. 139, come modificato dal presente regolamento: «Art. 4 (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). - Dopo l'art. 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' inserito il seguente: «Art. 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei quarantotto mesi o, in caso di rimodulazioni, dei ventiquattro mesi, entrambi eventualmente prorogati di dodici mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, e' disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'art. 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005. 2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori».
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