Gazzetta n. 138 del 17 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 febbraio 2009, n. 65
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali. Modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215 che recita: «Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori»;
Visto che il disposto contenuto nella norma sopra richiamata risulta diverso da quello che aveva avuto parere favorevole, in base a quanto previsto dall'articolo 17, della legge n. 400/1998, da parte del Consiglio di Stato (parere n. 750/2006, adunanza 27 febbraio 2006) che, invece, prevedeva l'applicazione della norma stessa anche ai Contratti d'area;
Vista la sentenza sfavorevole n. 6361/2008, emessa dalla Sezione Terza ter del T.A.R. del Lazio, che ha disposto l'annullamento in parte qua del richiamato articolo 4 del decreto ministeriale n. 215/2006, laddove il comma 2 ha previsto la limitazione dell'applicazione delle disposizioni ivi contenute ai soli Patti territoriali, escludendo i Contratti d'area;
Considerato peraltro che, come sottolinea la citata sentenza nel disporre l'annullamento in parte qua del richiamato articolo 4, del decreto ministeriale n. 215/2006, la maggiore complessita' ed articolazione del Contratto d'area giustifica «a maggior ragione la funzione del differimento di termini per il completamento di programmi riconosciuto ai patti territoriali con decorrenza dalla data di rilascio da parte delle Amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori»;
Ritenuto pertanto che sia opportuno procedere ad una modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215, in linea con le osservazioni formulate nella sentenza suddetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4540/2008 espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;

A d o t t a

la seguente modifica al regolamento di cui al decreto ministeriale n. 215/2006:

Art. 1.
Differimento dei termini per il completamento dei programmi
All'articolo 4, comma 1, del decreto 27 aprile 2006, n. 215, il comma 2 dell'articolo 12-ter del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' sostituito dal seguente:
«2. Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori».
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.
Roma, 4 febbraio 2009

Il Ministro : Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 184



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto 27 aprile
2006, n. 215, riguardante il «Regolamento concernente
ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni
relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2006, n.
139, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 4 (Differimento dei termini per il completamento
dei programmi). - Dopo l'art. 12 del decreto 31 luglio
2000, n. 320, e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Differimento dei termini per il
completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative
imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e
sui contratti d'area, qualora queste alla data di
ultimazione, ovvero alla scadenza dei quarantotto mesi o,
in caso di rimodulazioni, dei ventiquattro mesi, entrambi
eventualmente prorogati di dodici mesi, risultino
realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli
investimenti ammessi, e' disposto, su richiesta
dell'impresa interessata, un differimento dei termini per
il completamento del programma, comunque non superiore a
ulteriori dodici mesi. Per la dimostrazione della
realizzazione del predetto limite si applicano le
disposizioni di cui all'art. 12-bis. In sede di prima
applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve
essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.
2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative
agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti
d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui
realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu'
articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i
quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i
ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di
rilascio da parte delle amministrazioni competenti
dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio
dei lavori».



 
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