IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Visto l'art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardante i termini di versamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato approvato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 ottobre 2007 di approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente gli studi di settore; Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali, dei servizi, del commercio e delle manifatture; Considerata l'opportunita' di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2009; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2009 1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2009 Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 291 |