Gazzetta n. 136 del 15 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 maggio 2009
Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, concernente le circostanze eccezionali verificatesi nel corso del periodo di riferimento e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Considerato che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi e in modo da assicurare parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;
Ritenuto opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle misure afferenti alla riserva nazionale, nonche' i criteri per il calcolo degli importi provenienti dalla riserva nazionale;
Considerata la necessita' di aggiornare gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali in considerazione dell'incremento della componente finanziaria del settore della barbabietola da zucchero;
Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Articolo unico

1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' integrato dai seguenti commi:
«2. Ai fini del presente decreto, si intende per “superficie ammissibile”, qualunque superficie agricola ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 73/2009, escluse le superfici destinate a colture forestali o a colture permanenti diverse da oliveti ed agrumeti.
3. La riserva nazionale e' utilizzata per attribuire titoli all'aiuto per:
a) agricoltori che iniziano l'attivita' agricola;
b) agricoltori che aderiscono a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. L'adesione dell'agricoltore non e' necessaria nella fattispecie prevista all'articolo 2, comma 3;
c) agricoltori che si trovano in una situazione particolare come definita dal regolamento (CE) n. 795/2004.
4. Ai fini del presente decreto per programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (di seguito denominati “programmi di ristrutturazione e/o sviluppo”) si intendono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, finalizzati ad evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici di tali zone.
L'Organismo Pagatore competente verifica, secondo le modalita' stabilite da AGEA, l'ammissibilita' di tali programmi ai fini dell'accesso alla riserva nazionale.»
2. L'articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' modificato come segue:
(1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le medie regionali si applicano per l'attribuzione di titoli all'aiuto agli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola ed agli agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, con superfici ammissibili per le quali non posseggano titoli all'aiuto.
Non sono attribuiti importi ai sensi del presente comma in relazione alle superfici gia' dichiarate dallo stesso agricoltore per la fissazione di titoli all'aiuto, ovvero per le quali, lo stesso agricoltore, abbia invocato le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 2004.».
(2) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le medie regionali non si applicano per l'attribuzione di importi agli agricoltori che, per effetto di programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, dichiarano un numero inferiore di ettari.
In tal caso, gli agricoltori ricevono un importo calcolato come previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004.».
(3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le medie regionali non si applicano per l'attribuzione di importi agli agricoltori in zone soggette ad un programma di ristrutturazione e/o sviluppo, ai quali e' stato assegnato, in applicazione di un pubblico intervento, un importo di riferimento inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in virtu' dell'attivita' agricola svolta durante il periodo di riferimento.
In tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi proporzionale all'attivita' agricola che e' stata mantenuta rispetto al periodo di riferimento e per la quale non hanno ricevuto importi.».
(4) La prima frase del comma 4 e' sostituita dalla seguente:
«Per l'attribuzione di importi agli agricoltori che si trovino in una situazione particolare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), le medie regionali non si applicano.».
(5) Al comma 4, dopo la lettera d) e' inserita la seguente lettera:
«e) in applicazione dell'articolo 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi spettanti durante il periodo di riferimento per i quali si e' risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario.».
3. L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' sostituito dal seguente:
«Allegato B

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'articolo 2 del presente decreto si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:
----> Vedere immagine a pag. 25 <----
2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.
3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di riferimento nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:
a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;
b. superficie foraggera.
Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate e le superfici coltivate ad agrumi considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento, le superfici coltivate a barbabietola di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le superfici coltivate a pomodoro di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2007, non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.
4. Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento varra' il valore piu' recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.
5. Il valore medio regionale e' individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2009
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 129
 
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