Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 giugno 2009
Criteri e modalita' per la erogazione del primo rimborso ai comuni, anno 2009, dell'ICI sull'abitazione principale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, in base al quale, a decorrere dal 2008, e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 93/2008, nella parte in cui prevede che in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto;
Vista l'intesa sancita nella seduta del 3 giugno 2009 della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visti i dati finanziari, relativi al gettito riscosso dai comuni per l'anno 2007 a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, contenuti nei certificati di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Entro il 15 giugno 2009, sono erogati ai comuni rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con i certificati resi in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, quale gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l'anno 2007.
2. I rimborsi di cui al comma 1 costituiscono anticipazione, per l'anno 2009, della compensazione per i minori introiti correlati all'esclusione dall'ICI dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Per i comuni i quali, in base alla propria autonomia regolamentare, abbiano escluso, per il solo anno 2007, l'applicazione dell'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il rimborso a titolo di anticipazione per l'anno 2009 viene erogato in misura pari al 50% dell'importo certificato quale minore introito per l'anno 2008 in base al decreto del Ministero dell'interno del 1° aprile 2009, purche' la certificazione sia gia' acquisita dal Ministero dell'interno, all'atto del pagamento.
 
Art. 2.
Le somme da rimborsare, a titolo di anticipazione per l'anno 2009, ai comuni ricadenti nella regione Valle d'Aosta, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia, sono assegnate alle regioni per la successiva attribuzione, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, ai comuni compresi nei loro territori.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2009

Il Ministro : Maroni
 
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