Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 27 maggio 2009 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, del trattamento di CIGS per i lavoratori della societa' Aeroporti di Roma S.p.a.. (Decreto n. 46130). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'accordo governativo del 23 marzo 2009, di recepimento dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la Aeroporti di Roma S.p.a., e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 130 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non oltre il 15 aprile 2009; Vista la nota della societa' Aeroporti di Roma S.p.a., datata 21 aprile 2009, con la quale la societa' dichiara che la decorrenza del trattamento di cassa integrazione guadagni sara' il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo del 23 marzo 2009; Vista l'istanza presentata in data 21 aprile 2009, con la quale la societa' Aeroporti di Roma S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 80 unita' lavorative per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 80 unita' lavorative, per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 80 unita' lavorative, della societa' Aeroporti di Roma S.p.a., per il periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009. Unita': Fiumicino (Roma); Matricola I.N.P.S.: 7016347787; Pagamento diretto: NO. |
| Art. 2. La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. |
| Art. 4. La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato Viespoli |
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