Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 maggio 2009
Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane per l'anno 2009, per i servizi gestiti in forma associata.

IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'articolo 8, e' riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;
Vista l'ulteriore intesa n. 16 del 25 marzo 2009, con la quale e' stato concordato, per l'anno 2009, di fissare nel 6,50% la percentuale riservata al Ministero dell'interno, da destinare alla gestione delle risorse per l'esercizio associato di competenza esclusiva dello Stato, da assegnare a cura del Ministero stesso;
Considerato che per l'anno 2009, con l'intesa n. 17 del 25 marzo 2009, le regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna sono state individuate quali destinatarie delle rimanenti risorse statali, mentre, ai sensi dell'articolo 4 della stessa intesa nei territori delle regioni che non sono individuate nell'anno di riferimento, si applicano, in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 7, della citata intesa 936/2006, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;
Visto l'articolo 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale n. 289/2004, in base al quale le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo entro il termine del 30 settembre, dell'anno di prima istituzione delle unioni, di quello di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi e nell'anno di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti.
Visto il successivo articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 289/2004 il quale prevede che le unioni di comuni e le comunita' montane che svolgono l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;
Considerato che unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto n. 289/2004, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo statale al fine di ottenere l'attribuzione erariale entro il 31 ottobre dello stesso anno;
Considerato, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 5, del decreto n. 289/2004, demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni, nonche' la fissazione dei parametri di misurazione del miglioramento dei servizi;
Visto il comma 5 dell'articolo 5, del decreto n. 289/2004, in base al quale la quota di contributo indicata al comma 1 del medesimo articolo 5 e' rideterminata ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata, attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane;
Considerato che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunita' montane;
Decreta:
Art. 1.
Le unioni di comuni e le comunita' montane utilizzano i modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 124 - del 30 maggio 2007, ai fini della certificazione relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2009.
 
Art. 2.
Le unioni di comuni e le comunita' montane devono trasmettere i certificati entro il termine del 30 settembre 2009. Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nel 2008 gli enti devono inviare una nota di conferma dei servizi associati. Sono ritenuti validi solo gli atti trasmessi per posta, al tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2009

Il direttore centrale: Verde
 
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