Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 maggio 2009 |
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»; Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Marche; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 89 - del 17 aprile 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, sono modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo |
| Allegato Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba». All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma: «E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.». All'art. 6, dopo la descrizione delle caratteristiche al consumo dei vini,di cui al primo comma, e' inserita la seguente dicitura: «In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.». |
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