Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 maggio 2009
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Esino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'Istituto marchigiano di tutela vini intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino»;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Marche;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 16 aprile 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Esino» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1985, e successive modifiche, sono modificati cosi' come specificato dal testo annesso al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato
Modifica del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Esino»

Il testo dell'art. 2 e' sostituito per intero dal seguente testo:
«Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Esino”, devono essere ottenute da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Esino” bianco, anche nella tipologia frizzante: Verdicchio minimo 50%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%;
“Esino” rosso: vitigni Sangiovese e Montepulciano da soli o congiuntamente minimo del 60%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Marche congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 40%.».
Il testo dell'art. 4 e' sostituito per intero dal seguente testo:
«Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Esino”, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, i terreni i cui vigneti siano atti a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro.
Le produzioni massime di uva per ettaro di coltura specializzata di cui all'art. 2 devono essere le seguenti:

=====================================================================
Vino | Resa uva/ettaro =====================================================================
Esino bianco | 15 t
Esino Rosso | 14 t

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' non superi del 20% i limiti sopra indicati. Qualora si superino tali limiti, l'intera produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La regione Marche, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate dianno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro, inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I vigneti iscritti agli albi delle denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno», «Verdicchio dei Castelli di Jesi», «Verdicchio di Matelica», «Rosso Conero» e «Lacrima di Morro d'Alba», possono essere destinati alla produzione della denominazione di origine controllata «Esino » bianco e rosso, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazione in tutto o in parte per superfici iscritte separatamente all'albo, in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio. E' consentita altresi' la scelta di cantina ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 164/1992.».
All'art. 5, dopo l'ultimo comma, e' inserito il comma:
«E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.».
Il testo dell'art. 6 e' sostituito per intero dal seguente testo:
«I vini a denominazione di origine controllata “Esino” all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Esino” bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: caratteristico intenso;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
“Esino” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico intenso;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol ;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
“Esino” frizzante:
colore: paglierino;
odore: fruttato;
sapore: fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5% vol;
estratto non riduttore minimo:14 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
“Esino” novello:
colore: rosso rubino;
odore: fragrante, fine caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
tenore zuccheri residui: massimo 10 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.».
All'art. 7 viene eliminato l'ultimo comma.
Dopo l'art. 7 inserire l'art. 8 - Confezionamento - «E' vietato l'utilizzo della bottiglia a forma di anfora. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.».
 
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