Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 25 maggio 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Roggero Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Roggero Silvia, cittadina italiana, nata a Torino il 23 settembre 1980, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Torino in data 22 giugno 2004 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 24 settembre 2007; Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 15 gennaio 2008; Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino in data 11 ottobre 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 6 marzo 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Roggero Silvia, cittadina italiana, nata a Torino il 23 settembre 1980, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 25 maggio 2009
Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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