Gazzetta n. 133 del 11 giugno 2009 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 14 maggio 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli artt. 6 e 16;
Visto lo Statuto di Autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e successive modificazioni;
Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;
Vista la delibera del 18 febbraio 2009 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato le proposte di modifica delle disposizioni normative contenute nel Titolo VI dello Statuto di autonomia di questa Universita';
Vista la delibera assunta nell'adunanza del 25 marzo 2009 dal Senato accademico integrato, secondo la previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;
Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'Universita', l'Alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli Statuti e dei Regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del rettore prot. n. 9962 del 31 marzo 2009 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 1785 del 4 maggio 2009 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 4.3, 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.5, 8.2 dello Statuto di Autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio1989, n. 168, sono cosi' modificati:

Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 2.2 - Il Rettore

Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
1. Il rettore:
a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione;
b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede all'emanazione dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture;
c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Universita', assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilita';
d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per l'ammissione degli studenti;
e) esercita l'attivita' disciplinare sul personale docente, sui ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;
f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del Direttore Amministrativo e delle singole strutture didattiche e di ricerca secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi dell'Universita' una relazione sullo stato dell'Ateneo;
h) elabora ed invia agli organi dell'Universita' le linee generali del programma annuale di attivita' dell'Universita';
i) predispone, sentiti il Comitato di coordinamento e programmazione ed il Consiglio degli Studenti, il Bilancio di previsione per i successivi adempimenti;
l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti generali e particolari d'Ateneo.
m) rappresenta in giudizio l'Universita' avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso ad avvocati del libero foro potra' avvenire, esclusivamente, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione.
2. Il rettore viene eletto, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, fra i professori di prima fascia dell'Universita', a seguito di presentazione di candidature ufficiali. Il rettore dura in carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte consecutive.
Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.
Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori - ND;
b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo- NT. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a);
c) dagli studenti - NS - facenti parte del Consiglio degli studenti e dagli studenti facenti parte dei Consigli di Corso di studio. Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera a).
I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c), determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.
Detti rispettivamente ND, NT e NS i numeri totali di professori e ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto al voto, il peso dei voti dei tecnici PT e degli studenti PS saranno determinati rispettivamente dalle formule

----> Vedere formule a pag. 35 <----

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio e' valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.
Il candidato eletto e' nominato dal Ministro competente.
3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.
Il rettore nomina, altresi', un pro-rettore con specifica delega al Centro residenziale, scelto tra i professori di ruolo.
Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo' delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

Art. 2.3 - Il Senato accademico

1. Al Senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Universita', fornendo indicazioni al Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Universita' per l'adozione dei rispettivi piani di attivita'.
Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato:
a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.5, lo Statuto;
b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Universita', eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;
c) coordina le attivita' delle Facolta' e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Centro residenziale;
d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal Consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attivita' didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attivita';
f) formula al Consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al Direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;
g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero competente;
h) approva ed eventualmente modifica il Regolamento generale d'Ateneo, il Regolamento didattico d'Ateneo e gli altri Regolamenti interni dell'Universita'; esprime motivato parere al Consiglio di amministrazione sul Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' predisposto dal Direttore amministrativo;
i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;
l) approva, sentito il Consiglio degli studenti, il Piano pluriennale di sviluppo dell'Universita';
m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca;
n) valuta, sentita la Commissione didattica di Ateneo di cui all'art. 2.8 e il Nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;
o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;
p) designa i membri del Nucleo di valutazione di Ateneo;
q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;
r) propone l'istituzione dei Centri universitari e interuniversitari, sentito il Consiglio di amministrazione;
s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Universita'.
Per gli argomenti di cui alle voci e), f), h), i), l), m), o), il Senato accademico delibera sentito il Comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del Comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del Senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
2. Il Senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il Consiglio degli studenti o il Comitato di coordinamento e programmazione.
Il rettore da' esecuzione alle delibere del Senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.
Entro il mese di luglio di ciascun anno il Senato accademico approva le linee generali del piano di attivita' annuale fornendo indicazioni al Consiglio di amministrazione.
Le norme per il funzionamento del Senato accademico sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo.
3. Il Senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di Facolta';
c) da direttori di Dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore, dai membri del Comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;
d) da tre rappresentanti degli studenti eletti direttamente da questa categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione;
e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalita' previste dal Regolamento generale di Ateneo.
Fanno inoltre parte del Senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:
- il pro-rettore;
- il Direttore amministrativo o suo delegato;
- il pro-rettore delegato al Centro residenziale;
Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

Art. 2.4 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita la gestione amministrativo-contabile dell'Universita', fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.
Il Consiglio di amministrazione:
a) approva il Bilancio di previsione predisposto dal rettore dopo aver sentito il Senato accademico;
b) approva il conto consuntivo;
c) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Universita';
d) delibera sulla distribuzione delle risorse logistiche non di competenza del Senato;
e) esercita le funzioni previste dalla legge per il personale tecnico ed amministrativo dell'Universita';
f) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', predisposto dal Direttore amministrativo, tenuto conto delle proposte del Senato accademico;
g) approva, sentito il Senato accademico, i programmi di edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano pluriennale dell'Universita';
h) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture o al Direttore amministrativo;
i) approva il programma annuale di attivita' del Centro residenziale;
l) approva il Bando annuale per i servizi del Centro residenziale;
m) approva il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro residenziale;
n) approva il Bando per l'assegnazione degli alloggi di servizio del Centro residenziale e le relative graduatorie;
o) delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio;
p) ai fini della controfirma del pro-rettore delegato al Centro residenziale e su proposta del direttore del Centro, approva le spese di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;
q) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Centro residenziale;
r) approva l'attivazione di nuove Aree funzionali e Servizi del Centro residenziale;
s) delibera su tutte le questioni ad esso poste dal pro-rettore delegato, dal Direttore e dal Comitato di garanzia del Centro residenziale;
t) delibera l'eventuale affidamento a un difensore libero professionista la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo;
u) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario.
Le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno da un apposito Regolamento.
2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il rettore stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei suoi membri.
Il Direttore amministrativo mette in atto le delibere del Consiglio di amministrazione.
Il rettore e il Direttore amministrativo, nei casi di necessita' e di concerto possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Sono membri del Consiglio di amministrazione:
a) il rettore;
b) due rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia;
c) due rappresentanti dei professori di ruolo di II fascia;
d) due rappresentanti dei ricercatori;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
f) tre rappresentanti degli Studenti;
g) un rappresentante della regione Calabria;
h) due rappresentanti di Enti pubblici o privati o di Consorzi di Enti pubblici o privati che contribuiscano, per il periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione, al Bilancio dell'Universita' con l'erogazione di un contributo significativo non finalizzato allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o scientifiche. Tale contributo potra' essere erogato in tutto o in parte sotto forma di servizi. Gli Enti o i Consorzi, aventi titolo a designare questi rappresentanti, sono individuati annualmente dal Senato Accademico sulla base della rilevanza delle rispettive contribuzioni. Tali rappresentanti durano in carica un anno solare.
Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione a titolo consultivo, senza influire sul numero legale:
il pro-rettore;
il Direttore amministrativo o il suo delegato;
il pro-rettore delegato al Centro residenziale.
Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.
4. I Rappresentanti di cui ai punti b), c), d), e), f), g) durano in carica due anni.

Art. 2.7 - Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli Studenti e' l'Organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Universita'.
Spetta al Consiglio degli studenti:
a) avanzare proposte alle Facolta' ed al Senato accademico in merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualita';
b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione del tutorato;
c) formulare proposte al rettore per la redazione del Bilancio di previsione dell'Universita';
d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle attivita' del tempo libero nell'ambito del Centro residenziale;
e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;
f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti generali e particolari dell'Universita'.
2. L'Universita' fornisce i supporti logistici di personale e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio degli studenti.
3. Le norme per il funzionamento del Consiglio degli studenti sono definite da un apposito Regolamento.
4. Tale Regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente. Questi e' scelto all'interno del Consiglio degli studenti e lo rappresenta a tutti gli effetti.
5. Gli organismi, cui i pareri e le proposte del Consiglio degli studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro determinazioni in merito eventualmente difformi.
6. Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni ed e' composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei Consigli di facolta', nel Consiglio di amministrazione dell'Universita' e nel Senato accademico.

Titolo IV

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 4.3 - Indennita' di carica e gettoni di presenza

1. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Universita' nonche' del Senato accademico e di eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi , i componenti che non godono di altra indennita' di carica fruiscono di un gettone di presenza il cui valore e' stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
2. Per le cariche di rettore, prorettore, preside di Facolta', Direttore di dipartimento, pro-rettore delegato al Centro residenziale e di Presidente del Comitato di garanzia del Centro residenziale e' prevista un'indennita' annua nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
3. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e' attribuita una indennita' di funzione stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Le indennita' di carica non sono cumulabili.

Titolo VI

IL CENTRO RESIDENZIALE

Art. 6.1 - Il Centro residenziale

Il Centro residenziale dell'Universita' e' un Centro autonomo di spesa che dispone delle risorse assegnategli annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' oltre che degli eventuali fondi assegnati con specifica finalizzazione all'Universita' da Enti pubblici e privati.
Gli Organi del Centro residenziale sono:
a) un pro-rettore con specifica delega al Centro residenziale;
b) il direttore del Centro residenziale;
c) il Comitato di garanzia.

Art. 6.2 - Il pro-rettore delegato

1. Il pro-rettore delegato e' nominato dal rettore tra i professori di ruolo. La durata della carica di pro-rettore coincide con quella del rettore.
2. Il pro-rettore:
elabora la politica di gestione e di sviluppo del Centro residenziale; a tal fine presenta al Consiglio di amministrazione dell'Universita' entro il 1° marzo di ogni anno un programma di attivita' del Centro residenziale relativo all'anno accademico successivo, redatto di concerto con il Direttore , unitamente ad una dettagliata valutazione delle relative necessita' finanziarie. Detto programma conterra' un censimento delle previste disponibilita' di spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli studenti da alloggiare nel Centro residenziale;
previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita', con proprio decreto, emana il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro residenziale;
emana i bandi di assegnazione degli alloggi;
su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita', emette i decreti di assegnazione degli alloggi;
emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;
firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto del Centro residenziale;
partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Universita';
coordina le attivita' di assistenza prestate dai docenti, residenti nel Centro residenziale, agli studenti;
coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e calamita';
eroga le sanzioni previste dal Regolamento di utilizzo del Centro residenziale;
sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di garanzia;
con cadenza biennale relaziona al rettore sull'operato del direttore del Centro.

Art. 6.3 - Il Direttore del Centro residenziale

1. Il Direttore e' nominato dal rettore, sentito il pro-rettore delegato, tra il personale dell'Universita', con qualifica di Dirigente.
2. La durata del mandato coincide con quella del pro-rettore delegato.
3. Il Direttore del Centro residenziale:
collabora con il pro-rettore delegato alla redazione del programma annuale delle attivita' del Centro Residenziale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
propone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita', per la controfirma del pro-rettore delegato, le spese di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;
e' preposto al personale del Centro residenziale;
e' consegnatario del patrimonio inventariato del Centro residenziale;
cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;
cura la regolarita' e la funzionalita' del servizio mensa;
cura il coordinamento tra le attivita' amministrative del Centro residenziale e dell'Universita';
cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi;
redige, mantiene aggiornato e presenta al Consiglio di amministrazione dell'Universita', entro il 1° luglio ed il 1° febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di alloggio.

Art. 6.4 - Il Comitato di garanzia

1. Il Comitato di garanzia e' nominato dal rettore con apposito decreto ed e' composto:
a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel Centro residenziale;
b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' tra i propri membri;
c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Universita';
d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria; .
e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali.
2. Il mandato del presidente e dei membri del Comitato di garanzia ha durata biennale.
3. La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera b) del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
4. Il Comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunita' o almeno due degli altri Membri ne richiedano al Presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
5. Il Comitato di garanzia, agendo autonomamente o su richiesta del pro-rettore delegato:
a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal Centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanita' e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonche' sul servizio di mensa, e ne da' informazione al Consiglio di amministrazione dell'Universita' nei tempi e secondo le modalita' previste dal Regolamento dello stesso;
b) accerta che le strutture del Centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;
c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del Centro residenziale o tramite i Docenti ivi residenti e li trasmette al Consiglio di amministrazione dell'Universita' dopo averli istruiti;
d) esprime parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione dell'Universita' sulla congruita' delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto a versare al Centro stesso;
e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal Centro residenziale alle strutture dell'Universita' che abbiano ricevuto finanziamenti a cio' destinati.

Art. 6.5 - Organizzazione del Centro residenziale

1. L'utilizzazione delle strutture del Centro residenziale e' disciplinata da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
2. Tale Regolamento prevede sanzioni che possono arrivare fino alla revoca immediata dell'alloggio.
3. I servizi tecnici ed amministrativi del Centro residenziale sono organizzati sulla base di criteri di funzionalita' ed economicita' di gestione. Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari, nonche' l'organico del personale addetto. I responsabili delle Aree funzionali riferiscono al pro-rettore delegato ed al Direttore del Centro.
4. L'attivazione di nuove Aree funzionali e Servizi e' proposta dal pro-rettore delegato ed approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.

Art. 6.6 - Patrimonio del Centro residenziale

1. Il patrimonio in uso del Centro residenziale dell'Universita' e' costituito da immobili di proprieta' dell'Universita'. Fino al raggiungimento degli obiettivi di edilizia residenziale di cui al comma successivo, il Centro residenziale potra' utilizzare immobili presi in affitto per alloggiare studenti. Il numero degli studenti alloggiati negli immobili in fitto non potra' superare quello in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
In nessun caso il personale dell'Universita' puo' essere alloggiato in immobili presi in affitto.
2. L'Universita' dedica parte delle sue risorse alla costruzione di nuove residenze e di altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1.1, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli esistenti. Nel programmare l'espansione delle strutture, gli Organi accademici prevedranno la possibilita' di alloggiare in immobili di proprieta' gli studenti iscritti all'Universita'.
3. L'Universita' procede alla costruzione di nuove residenze dopo avere acquisito una relazione congiunta del pro-rettore delegato e del presidente del Comitato di garanzia che documenti la situazione del Centro residenziale.
Particolare cura sara' posta al contenimento degli indici di urbanizzazione, agli aspetti paesaggistici ed alla tutela dell'ambiente naturale, anche nell'utilizzazione del quale l'Universita' tendera' a svolgere funzioni educative.
4. All'inizio di ogni anno accademico, il pro-rettore delegato assegna con proprio decreto gli alloggi disponibili destinati a studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' in cui, fatte salve le condizioni di merito previste dal Bando, e' preminente il peso delle condizioni economiche della famiglia.
Ai residenti e' assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi e per il tempo libero da parte delle strutture dell'Universita' a cio' preposte. Il pagamento del complesso dei servizi forniti dal Centro residenziale e' commisurato in maniera progressiva alle condizioni economiche del nucleo familiare cui gli studenti assegnatari appartengono.
Potranno essere stipulate Convenzioni per assicurare servizi sanitari.

Art. 6.7 - Articolazione in quartieri

1. Il Centro residenziale si articola in quartieri. Per la fruizione dei servizi offerti dal Centro tutti gli studenti ed il personale sono assegnati ad un quartiere. Al duplice scopo di incentivarne il trasferimento presso l'Universita' della Calabria e di creare punti di riferimento per la comunita' studentesca, in ogni quartiere un minimo del 10 e un massimo del 20% degli spazi abitativi e' riservato a docenti. Allo scopo di ampliare la gamma dei punti di riferimento per la comunita' studentesca, un minimo del 3 ed un massimo del 5% degli spazi abitativi e' riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Universita' della Calabria.

Art. 6.8 - Gestione

1. Il Centro residenziale regola la propria gestione amministrativa-contabile e del patrimonio, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Titolo IV

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 4.3 - Indennita' di carica e gettoni di presenza

1. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Universita' nonche' del Senato Accademico e di eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi, i componenti che non godono di altra indennita' di carica fruiscono di un gettone di presenza il cui valore e' stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
2. Per le cariche di rettore, pro-rettore, preside di Facolta', direttore di Dipartimento, pro-rettore delegato al Centro residenziale e di presidente del Comitato di garanzia del Centro residenziale e' prevista un'indennita' annua nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
3. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e' attribuita una indennita' di funzione stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Le indennita' di carica non sono cumulabili.

Titolo VII

NORME FINALI E COMUNI

Art. 7.1 - Norme per le designazioni elettive

1. Le votazioni per l'elezione del rettore, dei presidi di Facolta', dei direttori delle Scuole di specializzazione, dei presidenti dei Consigli dei corsi di studio, dei direttori di Dipartimento e delle altre strutture didattiche sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.
2. Per le altre strutture dell'Universita', la definizione dell'elettorato attivo e passivo e le modalita' delle votazioni per l'attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi Regolamenti.
3. Nelle designazioni elettive previste dal presente Statuto, ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
4. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
5. L'assenza dei rappresentanti di una o piu' categorie da un Organo collegiale per la mancata validita' delle elezioni non inficia la costituzione dell'Organo medesimo.
6. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore, dei presidi di Facolta', dei direttori delle Scuole di specializzazione, dei presidenti dei Consigli dei corsi di studio, dei direttori di Dipartimento e delle altre strutture didattiche, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Universita', della Facolta', della Scuola di specializzazione, del Corso di studio, del Dipartimento o della struttura didattica interessata. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
7. Nessuna designazione elettiva puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi, se di durata quadriennale, e tre se di durata diversa e comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche elettive in Organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale.
8. Tale previsione non si applica agli organi monocratici: rettore, presidi di Facolta', direttori di Dipartimento, Presidenti dei corsi di studio e direttori delle Scuole di specializzazione.
9. Una rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
10. I professori di prima fascia che assumono il mandato di rettore, di pro-rettore, di preside di Facolta', di direttore di Dipartimento o di pro-rettore delegato al Centro residenziale devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avra' effetto dall'inizio del mandato.
11. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

Art. 7.5 - Modifiche di Statuto

Le eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dalle Facolta', dai Dipartimenti, sono deliberate dal Senato accademico integrato secondo le indicazioni del comma successivo, di norma, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Il Senato accademico, integrato con i rappresentanti in Consiglio di amministrazione del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e degli studenti, deve pronunciarsi entro sessanta giorni.
La modifica di Statuto si intende approvata se avra' ricevuto almeno i 3/5 dei voti degli aventi diritto a partecipare.
Qualora le modifiche riguardino gli ordinamenti didattici e, piu' in generale, questioni di interesse per l'organizzazione didattica, deve essere richiesto il parere del Consiglio degli studenti, il quale e' tenuto ad esprimersi entro trenta giorni.
Le modifiche di Statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 8.2.

Nel corso della procedura di modifiche di Statuto di cui all'art. 7.5, avviata con deliberazione del Senato accademico integrato nella seduta del 16 marzo 2006, il termine di sessanta giorni indicato al comma 2 dello stesso articolo rimane sospeso per anni due che decorreranno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il rettore, presidi di Facolta', direttori di Dipartimento ed il presidente del Centro residenziale, attualmente in carica, con mandati in scadenza e non piu' rieleggibili, possono candidarsi per il terzo mandato consecutivo, in deroga alla previsione sul limite posto dall'art. 7.1, settimo comma.
Il presidente del Centro residenziale, eletto ai sensi del comma precedente, rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato in qualita' di pro-rettore delegato al Centro residenziale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavacata di Rende, 14 maggio 2009

Il rettore: Latorre
 
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