Gazzetta n. 131 del 9 giugno 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2009 |
Modalita' di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficolta' provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale; Vista la Comunicazione della Commissione europea - Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009; Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del trattato CE; Considerata la necessita' di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficolta' economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal Quadro di riferimento temporaneo comunitario; Vista la necessita' di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno; Ritenuta la necessita' che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni, del 8 aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1.
Oggetto 1. La presente direttiva e' rivolta alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009 o da eventuali successive comunicazioni della Commissione europea. 2. Fino al 31 dicembre 2010, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea, le amministrazioni di cui al comma 1 seguono le indicazioni della presente direttiva e le disposizioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87 del trattato CE a seguito della notifica di cui all'art. 10. 3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono attivita' economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Per piccole e medie imprese si intendono quelle che soddisfano la definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. |
| Art. 2.
Condizioni per la concessione degli aiuti 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, possono concedere gli aiuti previsti nella Comunicazione di cui all'art. 1 alle imprese di qualsiasi settore di attivita', alle condizioni e salve le specifiche esclusioni nella Comunicazione medesima previste. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti e' fatto esplicito riferimento alla presente direttiva ed alle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 87 del trattato CE a seguito della notifica di cui all'art. 10. 2. Ai fini della concessione degli aiuti previsti nella Comunicazione di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti verificano, anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficolta' alla data del 30 giugno 2008. 3. Ai fini del comma 2, sono da considerarsi in difficolta': a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'»; b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008. 4. Le amministrazioni che concedono gli aiuti verificano che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. Tale verifica e' effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica. |
| Art. 3.
Aiuti di importo limitato 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni assicurano che: a) gli aiuti siano in forma di regime; b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008; c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche' su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalita' del presente comma; e, d) l'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro, sia calcolato al lordo delle imposte dovute. 2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori: a) pesca; b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006; c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui: - l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero - l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. 3. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati. |
| Art. 4.
Aiuti di Stato sotto forma di garanzie 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di garanzie, di cui al paragrafo 4.3.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) il premio annuale minimo da pagare per nuove garanzie e' quello risultante dall'allegato alla Comunicazione di cui all'art. 1 o quello calcolato sulla base di metodologie gia' approvate dalla Commissione europea previa loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato. Detto premio puo' essere ridotto, per un periodo massimo di due anni dalla concessione della garanzia, entro i seguenti limiti: - 25% per le piccole e medie imprese, incluse quelle che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio; - 15% per le imprese di grandi dimensioni; b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1° gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attivita'; c) oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio; d) la misura della garanzia non supera il 90% del prestito per tutta la durata del prestito. |
| Art. 5.
Aiuti di Stato sotto forma di tasso di interesse agevolato 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato, di cui al paragrafo 4.4.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto delle seguenti condizioni: a) il tasso d'interesse non e' inferiore a quello overnight rilevato dalla Banca centrale europea maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight stesso calcolata nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008, piu' il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; e, b) il metodo di calcolo di cui alla lettera a) e' applicato ai contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010 ed ai pagamenti di interessi non successivi al 31 dicembre 2012. 2. Fino al 31 dicembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica quotidianamente sul proprio sito internet, secondo criteri di facile reperibilita', il tasso overnight rilevato dalla Banca centrale europea. |
| Art. 6.
Aiuti di Stato per la produzione di «prodotti verdi» 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese, consistenti nella riduzione del tasso d'interesse su prestiti pubblici o privati, per investimenti destinati al finanziamento di progetti per la produzione di nuovi prodotti che comportino un adeguamento anticipato a standard comunitari di prodotto, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale o di prodotti che comportino il superamento di tali standard, di cui al paragrafo 4.5.2 della Comunicazione di cui all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano che l'investimento sia effettuato entro il 31 dicembre 2010 e che la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore degli standard di cui sopra. L'aiuto puo' essere concesso per l'avvio di nuovi progetti ed anche per progetti esistenti, qualora sia necessario a consentirne il proseguimento a causa della mutata situazione economica. 2. I prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacita' di produzione di piu' del 3% su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in dati di valore, si e' tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del prodotto interno lordo dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni. 3. La riduzione del tasso di interesse, calcolato in base al metodo di cui al punto 4.4.2 della Comunicazione citata all'art. 1, e' fissata al 25%, per le imprese di grandi dimensioni ed al 50%, per le piccole e medie imprese. Il tasso d'interesse agevolato puo' essere applicato per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito. |
| Art. 7.
Aiuti di Stato al capitale di rischio 1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, di cui al paragrafo 4.6.2 della Comunicazione citata all'art. 1, le amministrazioni concedenti assicurano il rispetto delle condizioni stabilite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02) e, nel caso di modifica di aiuti gia' autorizzati, anche delle condizioni stabilite nell'atto di concessione. Le amministrazioni, inoltre, assicurano il rispetto delle seguenti soglie: a) le tranche massime di investimento non superano 2,5 milioni di euro l'anno, per ogni impresa beneficiaria; e b) almeno il 30% del finanziamento proviene da investitori privati, quale che sia la zona in cui e' situata l'impresa beneficiaria. 2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore del capitale di rischio concessi ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria (CE) n. 800/2008. 3. Le disposizioni di cui al paragrafo 4.6.2 della Comunicazione citata all'articolo 1 non si applicano alle imprese in difficolta' di cui alla definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti citati al comma 1. |
| Art. 8.
Cumulo 1. I massimali d'aiuto fissati nella Comunicazione di cui all'art. 1 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Unione europea. 2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili». 3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all'art. 1 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti «de minimis» ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 e' dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all'art. 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva. 4. Le agevolazioni di cui alla presente direttiva possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensita' massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria. |
| Art. 9.
Monitoraggio e relazioni 1. Entro il 15 luglio di ciascun anno in cui si applica la Comunicazione, le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono l'elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a inviarlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la predetta comunicazione, entro lo stesso termine, anche nel caso in cui questa abbia contenuto negativo. 2. Unitamente all'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni inviano anche una dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state applicate in conformita' alle disposizioni contenute nella Comunicazione e a quelle contenute nelle decisioni di autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 1, comma 2. 3. Entro il 15 settembre 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la Comunicazione, le amministrazioni inviano al Dipartimento delle politiche comunitarie una relazione sulle misure adottate in base alla presente direttiva che fornisca elementi dai quali si evinca la eventuale necessita' di mantenere dette misure oltre il 31 dicembre 2009. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva. Resta fermo l'obbligo, per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) n. 659/1999. 4. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni di cui all'articolo 1 conservano, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 1, comma 2. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo. 5. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'articolo 1 designano un responsabile unico e, entro il 15 giugno 2009, ne comunicano il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 6. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo. |
| Art. 10.
Disposizioni finali 1. La concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva e' effettuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui all'art. 9 della presente direttiva, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 3. Per quanto non previsto nella presente direttiva si applicano le disposizioni contenute nella Comunicazione di cui all'art. 1. 4. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica la presente direttiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE, ai fini dell'adozione delle decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1. L'efficacia della presente direttiva e' subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea. 5. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle amministrazioni le decisioni di autorizzazione di cui all'art. 1 che vincolano le stesse al rispetto delle disposizioni in esse contenute. La presente direttiva sara' trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2009 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 197 |
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