IL DIRETTORE GENERALE sviluppo rurale, infrastrutture e servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la gia' citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti; Visti i decreti, citati nella tabella di cui all'articolo unico del dispositivo del presente decreto, con i quali sono state iscritte nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie ortive e per le quali, e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste degli interessati, volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilita'; Ritenuto pertanto necessario modificare i citati decreti, con i quali sono state iscritte nel relativo registro nazionale delle specie ortive, le varieta' indicate nel dispositivo di cui al presente decreto ministeriale; Considerato inoltre che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009 ha preso atto delle richieste sopra menzionate; Decreta:
Articolo unico
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto elencate varieta', gia' assegnata ad altra Ditta con precedente decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2009
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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