Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 25 maggio 2009 |
Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Catanzaro. |
|
|
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Catanzaro
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della legge n. 407/1955; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale Rapp. Lav. - Div V n. 39/97 del 18 marzo 1997; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 25 aprile 2009; Ritenuto di dover provvedere in merito, tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre 2008 pari a 134,5, per un incremento in due anni di 1,046 pari, in percentuale, al 4,66; Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per 1'anno 2009. Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catanzaro, 25 maggio 2009 Il direttore provinciale: Trapuzzano |
| Allegato
TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO
Art. 1.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2009 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue. Art. 2.
Tariffe per ogni 100 kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni: a) cereali e derivati - concimi e mangimi: cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco € 0,67; concimi e mangimi in sacchi € 0,67; farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio € 0,95; b) ferri e metalli: macchine € 0,85; rottami di ferro trafilati e lamiere in genere € 0,85; c) frutta e verdure: frutta e verdura, in ceste o colli € 0,72; frutta e verdura, alla rinfusa € 1,08; d) generi alimentari vari: burro, olio, zucchero, formaggi, ecc. € 0,90; e) legnami da opera e da costruzione: tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 kg € 0,90; travi e tronchi oltre i 200 kg € 1,18; carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe € 3,04; f) materiale da costruzione: laterizi e piastrelle in genere € 1,01; marmi in blocco e piastre lavorate € 1,08; materiale per rivestimento ed altro € 1,01; g) generi vari di monopolio: tabacchi in cartoni, sale in cartoni € 1,29; sale in sacchi € 0,95; h) operazioni varie: movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata € 0,50; i) bovini, equini, puledri, suini: operazioni di carico/scarico di bovini ed equini: al capo € 5,13; carico € 2,98; scarico € 2,14; operazioni di carico/scarico di puledri e suini: al capo € 3,16; carico € 1,57; scarico € 1,57; l) ovini e caprini: operazioni di carico/scarico: al capo € 2,03; carico € 1,47; scarico € 1,47. Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%. Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del 20%. Art. 3.
Facchinaggio - paga oraria: a) per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario € 12,97; a1) attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura piu' sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura € 12,97; b) movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attivita' di trasloco € 15,79. Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe vengono cosi' fissate: operazione di cui alla lettera a) € 10,71; operazioni di cui alla lettera a) € 10,71; operazioni di cui alla leggera b) € 13,54. Art. 4.
Maggiorazione tariffe: a) lavoro notturno 45%; b) lavoro festivo 50%. Art. 5.
Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni ecc.), debbono essere maggiorate del 20%. Art. 6.
Decorrenza e durata. Il presente tariffario avra' validita' e durata per l'anno 2009. |
|
|
|