Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2009
Modifiche agli articoli 2, 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei Servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 21 e 22 riguardanti, rispettivamente, il Dipartimento della funzione pubblica ed il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Ritenuto di dover procedere alla ridefinizione delle competenze del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:
Art. 1.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera a), il numero 7 e' sostituito dal seguente:
«7) il dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; »;
b) il comma 1 dell'art. 21, e' sostituito dal seguente:
«1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita', nonche' per il coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Il dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazione; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f) della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita'; garanzia del principio di trasparenza dell'attivita' amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali; contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio e verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attivita' di ricerca e di monitoraggio sulla qualita' dei servizi delle pubbliche amministrazioni; il dipartimento esercita altresi' compiti: di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la Scuola superiore della pubblica aamministrazione, l'Organismo centrale di valutazione e il Formez; gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.»;
c) all'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«22. Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e' struttura di supporto ai fini del coordinamento e dell'attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il dipartimento: fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il necessario supporto per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurando il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione; da' attuazione alle direttive del Ministro volte ad assicurare il coordinamento del processo di digitalizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi; cura la predisposizione del piano strategico triennale, annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni; opera nei confronti di amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese per lo sviluppo della digitalizzazione delle attivita' degli uffici; diffonde ed implementa l'uso delle metodologie informatiche nei processi di valutazione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale; realizza progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative per la piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese; cura la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi, sviluppando a tale fine l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; predispone le norme tecniche ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni nonche' criteri per la loro interconnessione, qualita' e sicurezza; favorisce l'adozione di misure per la sicurezza informatica nell'ambito della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sviluppa iniziative di innovazione tecnologica e forme di partnerariato internazionale tese al sostegno dei processi di riforma e digitalizzazione del settore pubblico e di promozione dell'innovazione nei paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo; esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cura le segreterie dei comitati istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».
 
Art. 2.

1. Con successivi decreti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, si provvede a ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.
2. L'attuale organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino all'adozione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
 
Art. 3.

1. Dalla data di adozione del presente decreto, i richiami al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie contenuti in disposizioni normative si intendono riferiti al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.
 
Art. 4.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 375
 
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